Sentenza 10 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di revisione, la regola di cui all'art. 634, comma secondo, cod. proc. pen. - per la quale, in caso di accoglimento del ricorso avverso ordinanza di inammissibilità della richiesta, la Corte di cassazione rinvia il giudizio ad una diversa Corte di appello, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - concerne solo il caso in cui l'inammissibilità sia dichiarata con ordinanza e, trattandosi di disposizione speciale, essa non è, pertanto, applicabile qualora l'inammissibilità venga dichiarata con sentenza; in tal caso, infatti, il rinvio deve essere disposto - ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. - ad altra sezione della Corte che ha pronunciato il provvedimento annullato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2014, n. 47624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47624 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 10/10/2014
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 2928
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 21106/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO FI N. IL 30/11/1951;
avverso la sentenza n. 316/2013 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 10/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del Sost.Proc.Gen. Dott. Pinelli Mario, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
udito il difensore avv. Cardinale Pepi C. che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di revisione proposta da DA FI, con riferimento alla sentenza della corte d'appello di Palermo della 5 dicembre 2008, divenuta irrevocabile il 14 aprile 2010, con la quale lo stesso fu condannato alla pena di anni 14 di reclusione ed Euro 3800 di multa perché ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e dei delitti di estorsione, aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 in danno della ditta Li OR e dell'hotel Paradise Beach.
2. L'istanza di revisione si fonda sulla assoluzione dal reato di favoreggiamento personale di Li OR AB e Li SI CO nonché di IN IU e IN IO e ancora di TE LV, reato del quale erano stati imputati, avendo negato di aver ricevuto pressioni estorsive.
3. Ricorre per cassazione il difensore di DA e deduce mancanza e manifesta illogicità di motivazione in relazione alla corretta applicazione degli artt. 521 e 629 c.p.p., art. 630 c.p.p., lett. a).
3.1. Sostiene il ricorrente che l'assoluzione dei pretesi favoreggiatori per non aver commesso il fatto si pone in insanabile contrasto con l'affermazione di responsabilità del DA con riferimento alle predette estorsioni. La corte d'appello di Caltanissetta ha illogicamente ritenuto, viceversa, inesistente il contrasto, sostenendo che l'assoluzione dei Li OR sia stata disposta "per ragioni assolutamente personali agli imputati" e che tuttavia il delitto sia rimasto consumato anche in danno di soggetto diverso. Quanto al TE, la corte ha ritenuto che probabilmente l'estorto era persona diversa da quella originariamente imputata di favoreggiamento. In entrambi i casi dunque il DA sarebbe stato condannato per estorsione senza individuazione degli estorti;
si sarebbe trattato di un delitto senza vittime e come tale neanche immaginabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che la richiesta di revisione, per quanto è dato comprendere dalla lettura della sentenza e del ricorso, è limitata a due episodi estorsivi e non si estende alla condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Invero le denunciate carenze argomentative nella motivazione della sentenza impugnata sussistono.
2.1. Infatti, con riferimento alla assoluzione dei Li OR, si legge in sentenza che essa fu dovuta alla struttura dell'organizzazione aziendale di tal che "doveva ritenersi indefinito il tema delle mansioni e del ruolo di ciascuno degli imputati nell'organigramma del soggetto economico estorto, sicché non poteva ritenersi con certezza che il contestato atteggiamento reticente avesse avuto una preclara attitudine ad intralciare le indagini in corso".
Ebbene, la prosa - a dir poco involuta - del brano estratto dalla citata sentenza di assoluzione viene "assorbita" acriticamente dal giudice della revisione, il quale per altro non tiene conto del fatto che la giurisprudenza ha chiarito (es. ASN 201203523- RV 251649) che, per la configurabilità del delitto di favoreggiamento, non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito. In sintesi non risulta chiarito per qual motivo, in presenza dell'assoluzione dal delitto di favoreggiamento dei soggetti che risultavano le vittime dirette dell'attività estorsiva addebitata al DA, si è ritenuto di escludere il contrasto tra giudicati, atteso che è dato comprendere che proprio i IV, in base a quanto risulterebbe dalla sentenza di condanna del DA sarebbero stati i soggetti che avrebbero subito i danni della condotta estorsiva.
2.2 Ciò a tacere dell'assoluto silenzio che la sentenza in questione mantiene circa la posizione dei IN, che pure vengono indicati con i soggetti a suoi tempo estorti e poi reticenti (cfr. fol. 3 della sentenza ricorsa).
2.3. Considerazioni non molto dissimili devono essere formulate per quel che riguarda la vicenda estorsiva che avrebbe visto come vittima TE LV, atteso che - per quanto è dato comprendere - l'estorsione sarebbe stata consumata in danno dei titolari dell'albergo Paradise Beach, laddove la motivazione, che sul punto è particolarmente oscura, sembra spostare l'attenzione su altra vicenda, relativa ad un altro albergo (oltretutto in costruzione), cui sarebbe stato interessato altro soggetto omonimo del TE sopraindicato. La mancanza di linearità, le carenze espositive, la scarsa comprensibilità dell'iter argomentativo seguito contribuiscono a connotare una motivazione che pecca sul versante della logica e su quello della congruenza.
3. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio. Giudice del rinvio è altra sezione della corte di appello di Caltanissetta, atteso che, in tema di revisione, la previsione di cui all'art. 634 c.p.p., comma 2 - per la quale, in caso di accoglimento del ricorso avverso ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione, la corte di cassazione rinvia il giudizio ad una diversa corte di appello, individuata ai sensi dell'art. 11 c.p.p. - concerne solo il caso in cui l'inammissibilità sia dichiarata con ordinanza e, trattandosi di disposizione speciale, essa non è, pertanto, applicabile qualora l'inammissibilità venga dichiarata con sentenza;
in tal caso, infatti, il rinvio deve essere disposto - ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c) - ad altra sezione della corte che ha pronunciato il provvedimento annullato (ASN 201010167- RV 246884).
3.1. Ricorrendo la eadem ratio, il principio va applicato anche quando non sia stata dichiarata inammissibile, ma sia stata rigettata (come nel caso di specie la istanza di revisione).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2014