Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2014, n. 47624
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Sentenza 10 ottobre 2014

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In tema di revisione, la regola di cui all'art. 634, comma secondo, cod. proc. pen. - per la quale, in caso di accoglimento del ricorso avverso ordinanza di inammissibilità della richiesta, la Corte di cassazione rinvia il giudizio ad una diversa Corte di appello, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - concerne solo il caso in cui l'inammissibilità sia dichiarata con ordinanza e, trattandosi di disposizione speciale, essa non è, pertanto, applicabile qualora l'inammissibilità venga dichiarata con sentenza; in tal caso, infatti, il rinvio deve essere disposto - ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. - ad altra sezione della Corte che ha pronunciato il provvedimento annullato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2014, n. 47624
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47624
    Data del deposito : 10 ottobre 2014

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