Sentenza 17 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2001, n. 6773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6773 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
DIR DIRI DIRITTI DIRITT DIRITTE D 6 7 7 3 / 01 LA CORTE SUPREMA I CASSAZIONE Oggetto in gelamun se ob SEZIONE SECONDA CIVILE Cony Sense Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4590/00 Presidente Dott. Gaetano GAROFALO Cron. 15275 © Consigliere Dott. Ugo RIGGIO - Rep. 2485 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere Ud. 24/01/01 IACUBINO Dott. Matteo SCHETTINO Consigliere Dott. Olindo C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE M wa nz SE NTENZA Richiesta FORE dal Sig. sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per-diritti 11 17 MAG. 2001 DI LA elettivamente domiciliato in ROMAGIACOMO, IL CANCELLIERE presso lo studio dell'avvocato VIA MONTE SANTO 25, RADDUSA, che lo difende unitamente PIETRO PATERNO' all'avvocato VITO BRANCA, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente contro "EDITALIA EDIZIONI ITALIA" S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio d'Amm.ne Dr. CARLO BACCARI, elettivamente domiciliato in ROMA C.NE CLODIA 29, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presso lo studio dell'avvocato PIETRO RICCI, che lo UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva 2001 difende, giusta delega in atti;
dal Sig. Rece 1 1.000+4 per diritti 136 controricorrente ill so fol IL CANCELLIERE -1- avverso il provvedimento del Tribunale di ROMA, depositato il 25/01/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/01/01 dal Consigliere Dott. Matteo PATERMS 3.00. IACUBINO;
17 SET. 2001 lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI il quale ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso, con le conseguenze di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorso notificato il 25 febbraio 2000 Con GI DI LA propone istanza per regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il G.I. presso il Tribunale di Roma ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, da lui sollevata nel procedimento promosso dalla società "EDITALIA", per ottenere il pagamento del prezzo della vendita di opere librarie, intercorsa nel luglio 1997. Sostiene che, come da eccezione proposta allo atto della sua costituzione, competente a decidere la controversia era, ex art. 12 d.lgs. 15/01/1992, n. 50, il tribunale di Catania, città di sua residenza;
in ogni caso le parti del contratto avevano convenuto la competenza "del giudice del domicilio del committente ovvero anche quella del giudice prevista dall'art. 20 cpc", sicchè - in ogni caso - foro competente era quello di Catania, ove egli risiedeva. In "estremo subordine" poteva semmai ritenersi la competenza del tribunale di Siena, luogo ove doveva avvenire il pagamento con rimessa bancaria. La controparte si è opposta con comparsa, illustrata poi con memoria, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza e, in subordine, il 3 rigetto. Il P.M. in sede, con requisitoria 8 settembre 2000, ha concluso per l'accoglimento del ricorso, ritenendo competente il Tribunale di Catania, in applicazione dell'art. 12 d.lgs. 15.01.1992 n. 50. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Il ricorso è ammissibile in rito, perché ha oggetto un provvedimento avente, sul punto per della competenza, natura sostanziale di sentenza, ancorchè emesso in forma di ordinanza. Esso proviene infatti dall'organo (giudice unico) investito del potere di pronunciare sentenze e deve ritenersi irrevocabile. 2) Non risponde a verità quanto sostenuto dal ricorrente in ordine alla eccezione di incompetenza territoriale (ex art. 12 D.Lgt. 15.01.92, n. 50), che assume di aver proposto sin all'atto della sua costituzione in giudizio. Nella comparsa di risposta il Di SI nemmeno prospettò la sua qualità di consumatore (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 a D.Leg.vo n. 50 del 1992), esponendo, per contro, di aver acquistato due copie dell'opera libraria al dichiarato fine di rivenderle, tanto che la società venditrice aveva assunto l'obbligo "di garantire tale rivendita" e di "procurargli l'acquisto dei volumi, atteso l'espresso carattere speculativo dell'acquisto del dott. SI" (v. pag. 4, 1° cap. e pag. 7, 1° cap. comparsa di risposta del 16.1.99). Peraltro nell'impegnativa dell'acquisto del bene, sottoscritto dal ricorrente, lo stesso si qualificò "Dirigente di Azienda". 3) Il convenuto nemmeno aveva, con la stessa, comparsa, fatto valere il diritto di recesso (il cui esercizio è l'oggetto precipuo della disciplina di cui al citato D.lgt.) né aveva - nel fare questione di competenza territoriale invocato il - Foro ex art. 12 di quella legge (attutiva della direttiva CEE n. 577/85). E' allora legittimo argomentare che, in relazione al momento preliminare in cui è stata decisa la questione di competenza fart. 38 c.p.c.), la fattispecie allo campo di esame del giudice di merito esulava dal applicazione della legge suddetta. 4) - Tra i fori facoltativi ex art. 20 c.p.c. indubbiamente coincide (come è stato ritenuto dal giudice a quo) con quello adito il luogo in cui è sorta l'obbligazione e ne è iniziata l'esecuzione: 4 luglio 197, 1'impegnativa di acquisto del fatto ad agente costituente ordinativo della merce 5 del venditore (di cui non è allegata la rappre- sentanza) non condizionato ad una preventiva risposta, si è tradotta in contratto nel momento in cui ha avuto inizio la sua esecuzione (art. 1327 CO. 1° c.c.). Tale inizio si è avuto indiscu- con la consegna delle opere ordinate tibilmente al vettore, in Roma presso la società venditrice. Tanto è stato ritenuto con l'ordinanza impugnata e il ricorrente non censura x tale motivazione in fatto, ma si sofferma (inutilmente, visto che trattasi di fori alternativi,) sul diverso luogo ove dovevano avvenire le soluzioni delle varie rate del prezzo. 5) - Il ricorso va, per le svolte considera- la competenza del zioni, rigettato, affermandosi già adito Tribunale di Roma. Il ricorrente, soccombente in questo regola- mento, deve rifondere alla controparte le relative liquidate come in dispositivo (a. 385 spese, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Condanna il ricorrente alle spese di questo procedimento che liquida in £. 3.000.000= per 6 onorari e £. 208,800 per spese vive. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2001 Налу ебец бананиСто ички IL CANCELLERE C1 Francesco CataniaFlanc DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 MAG. 2001 Roma IL CANCE M O 0 R 0 0 E . T 0 A 9 R 2 T N E . S e E t L a L E D 3 O I 8 C I 9 F F . 2 C U 3 D . . n i . o . e r i l ( 7 смотки лико hoooo 290000 e i r . i e z i S A d L u i I i z i G M P i v t r A P t ) T I e I L o N S N I I i F z A H i I v o C r W D I e A C C A R M . . a s . s . p s e D O ( R l I