Versione
21 marzo 2008
21 marzo 2008
Art. 23. (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/68/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica
la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente
alla costituzione delle societa' per azioni nonche'
alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale) 1. Il Governo e' delegato ad adottare con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 , che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle societa' per azioni nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' dei principi indicati nella direttiva e dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) avvalersi, anche con riferimento alle operazioni di aumento di capitale, delle facolta' previste in tema di conferimenti in natura dall' articolo 10-bis della direttiva 77/91 / CEE introdotto dalla direttiva 2006/68/CE , adottando quale periodo sufficiente di negoziazione un periodo non inferiore a sei mesi;
b) non avvalersi, con riguardo alle sole societa' che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facolta' prevista dall'articolo 19, paragrafo 1, numeri da (i) a (v), della direttiva 77/91/CEE come modificato dalla direttiva 2006168/CE;
c) avvalersi, con riguardo alle societa' che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facolta' di cui all'articolo 19, paragrafo 1, numero (i), della direttiva 77/ 91/CEE , confermando la durata massima di diciotto mesi e il limite del 10 per cento del capitale di cui, rispettivamente, ai commi secondo e terzo dell'articolo 2357 del codice civile ;
d) consentire che le societa' anticipino fondi, accordino prestiti o forniscano garanzie per l'acquisto di proprie azioni da parte di un terzo o per la sottoscrizione da parte di un terzo di azioni emesse nel quadro di un aumento di capitale alle condizioni indicate all' articolo 23, paragrafo 1 , e all' articolo 23-bis della direttiva 77/91/CEE come modificata dalla direttiva 2006/68/CE , mantenendo la deroga di cui all' articolo 2358, terzo comma, del codice civile e confermando, altresi', la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all' articolo 2501-bis del codice civile .
del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica
la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente
alla costituzione delle societa' per azioni nonche'
alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale) 1. Il Governo e' delegato ad adottare con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 , che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle societa' per azioni nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' dei principi indicati nella direttiva e dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) avvalersi, anche con riferimento alle operazioni di aumento di capitale, delle facolta' previste in tema di conferimenti in natura dall' articolo 10-bis della direttiva 77/91 / CEE introdotto dalla direttiva 2006/68/CE , adottando quale periodo sufficiente di negoziazione un periodo non inferiore a sei mesi;
b) non avvalersi, con riguardo alle sole societa' che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facolta' prevista dall'articolo 19, paragrafo 1, numeri da (i) a (v), della direttiva 77/91/CEE come modificato dalla direttiva 2006168/CE;
c) avvalersi, con riguardo alle societa' che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facolta' di cui all'articolo 19, paragrafo 1, numero (i), della direttiva 77/ 91/CEE , confermando la durata massima di diciotto mesi e il limite del 10 per cento del capitale di cui, rispettivamente, ai commi secondo e terzo dell'articolo 2357 del codice civile ;
d) consentire che le societa' anticipino fondi, accordino prestiti o forniscano garanzie per l'acquisto di proprie azioni da parte di un terzo o per la sottoscrizione da parte di un terzo di azioni emesse nel quadro di un aumento di capitale alle condizioni indicate all' articolo 23, paragrafo 1 , e all' articolo 23-bis della direttiva 77/91/CEE come modificata dalla direttiva 2006/68/CE , mantenendo la deroga di cui all' articolo 2358, terzo comma, del codice civile e confermando, altresi', la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all' articolo 2501-bis del codice civile .
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