Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2001, n. 5584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5584 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
E VARIE DCV AULA "B" 5584 / 0 1 ✓ 10 111 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 000 per diri APR. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZ R.G.N. IONE IL CANCELLIERE 11. SEZIONE LAVORO 20339/98 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OGGETTO: lavoroDott. Rosario De Musis Presidente Cons. Rel. on. 12132 CronDott. Alberto Spanò Dott. Pietro Cuoco Consigliere Rep. Ud. 8 feb-Dott. Aldo De Matteis Consigliere Dott. Raffaele braio 2001Di Lella Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA AR, elettivamente domiciliata in Roma, via Mazzini 131, presso l'avv. Antonino Iannelli che, unitamente all'avv. Giu- seppe Cristiano la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Vin- cenzo Cerioni e Fausto Mario Prosperi Valenti che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
691 intimato costituito con procura avverso la sentenza n. 15/98, decisa il 9 dicembre 1997 e pubbli- cata il 9 gennaio 1998, resa dal Tribunale di Locri nel procedi- mento n. 780/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Antonino Iannelli per la ricorrente e Vincenzo Cerioni per l'I.N.P.S.; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, ha concluso per l'accoglimento del primo mo- tivo di ricorso e per il rigetto degli altri;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 15 novembre 1994 ZA AR conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Locri l'I.N.P.S., Istituto Naziona- le per la Previdenza Sociale, al fine di ottenere la corresponsio- ne dell'indennità di astensione obbligatoria e facoltativa in re- lazione al parto avvenuto in data 30 aprile 1993. Il Giudice adito, con sentenza 563/97, in data 22 aprile 1997, accoglieva la domanda. Interponeva appello l'I.N.P.S. e in esito il Tribunale di Locri, con sentenza n. 15/98 emessa in data 9 dicembre 1997 - 9 gennaio 1998, in accoglimento del gravame respingeva le domande tutte di parte attrice e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che la decadenza sostanziale ex art. 4 del DL 29 marzo 2 1 1991 n. 103 non soggiace al regime dettato all'art. 346 cpc ed è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Osservava ancora che il termine di decadenza era decorso inutil- mente in quanto la proposizione oltre il termine di 90 giorni con- cessi all'Ente come spatium deliberandi del ricorso amministrativo non poteva avere effetto di sorta. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne ZA AR con atto notificato in data 11 novembre 1998; deduce a sostegno quattro motivi. L'Istituto si costituisce col solo deposito di procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con implicito riferimento al n. dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. dl 19 settembre 1992 n. 384, non essendo decorso il termine deca- denziale dalla data del ricorso amministrativo. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione dell'art. 346 cpc. Si afferma che il Tribunale non poteva rilevare la decadenza non essendo stata la relativa eccezione riproposta in appello. Col terzo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione dell'art. 345 cpc. Si afferma che le eccezioni rilevabili di ufficio sono consentite solo se si riferiscano a fatti anteriori al momento finale in cui, nel processo di primo grado è possibile allegare deduzioni di merito, mentre nel caso in esame la decadenza sarebbe stata rile- 3 vata solo in sede di precisazione delle conclusioni. Col quarto mezzo si denuncia, n.con riferimento al 3 dell'art. 360 cpc, la violazione della legge 14 novembre 1992 n. 438. Si af- ferma che per decadenza si deve intendere l'arco temporale di 22 mesi che va dalla domanda amministrativa al ricorso introduttivo e tale ambito sarebbe stato rispettato. Vanno anzitutto esaminati congiuntamente il secondo ed il terzo motivo, siccome intesi a censurare l'avvenuto rilievo di ufficio dell'intervenuta decadenza, pur se in atto di appello è mancata qualsiasi richiesta al riguardo. La doglianza non è fondata. Invero "la decadenza (sostanziale), ex art. 6 d.1. 29 marzo 1991 n. 103, convertito dalla 1. 1 giugno 1991 n. 166, dall'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, è di ordine pubblico (art. 2968 e 2969 c.c.) in quanto annoverabile fra quelle detta- te a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e cer- concernenti erogazioni di spese tezza delle determinazioni ed pertanto rilevabile d'uffi- gravanti su bilanci pubblici, procedimento, col solo limite del cio in ogni stato e grado del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto" (Cass. civ., sez. lav., 27 marzo 1996, n. 2743, conf. Cass., sez. lav. 1 dicembre 1998 n. 11241, Cass., Sez. Lav. 21 settembre 2000, Л n. 12508). Devono quindi essere esaminati, anch'essi congiuntamente, il pri- mo ed il quarto motivo siccome intesi a censurare la sentenza di appello in quanto ha affermato essersi verificata la decadenza, ai sensi dell'art. 47 del DPR 30 aprile 1970 n. 639, per mancata pro- posizione dell'azione giudiziaria entro l'anno dall'esaurimento dei ricorsi in via amministrativa. Le doglianze così introdotte appaiono fondate. Il Tribunale ha espresso l'avviso che il termine annuale decorre, nel caso in esame, dalla scadenza dei 90 giorni successivi allo spatium deliberandi di 120 giorni, concesso all'Istituto per prov- vedere in ordine alla domanda amministrativa e nessun effetto po- trebbe avere il ricorso amministrativo siccome presentato oltre la scadenza dello stesso termine. L'assunto non può essere condiviso. Il testo normativo fa riferimento all'esaurimento dei ricorsi in via amministrativa e non consente di inserire la limitazione della tempestiva proposizione di tali rimedi. In questo senso già si è pronunciata questa Corte con la sentenza n. 12508 del 21 settembre 2000 ove si osserva che la decadenza di cui al citato art. 47 non opera nel caso di rispetto del termine decorrente dalla comunicazione della decisione nel merito del ri- corso amministrativo, anche se il ricorso sia stato tardivamente proposto 0 se la relativa decisione sia intervenuta oltre i termi- ni previsti dalle leggi di settore. Non si ravvisano ragioni per rivedere tale orientamento, in ordine al quale tra l'altro non è stato sollevato rilievo di sorta da parte della difesa dell'istituto in esito alla discussione orale, pur se il Procuratore Generale vi aveva fatto esplicito riferimen- to. Conclusivamente l'impugnata sentenza deve essere cassata limitata- mente ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame ad altro giu- dice in grado di appello, che si designa come in dispositivo. Detto giudice deciderà anche per le spese del processo di cassa- zione.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso. Rigetta il secondo ed il terzo motivo. Cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Catanzaro. 5 3 - 3 2 N . 8 7 - 1 L G 1 E E D E L G L A S A S E T A S , S A I P D G N O R I E A O T E R G S , T . 0 R 1 S A L D ' S E I E L I T N I A I T O R O D IL PRESIDENTE Корно все щит Roma, 8 febbraio 2001 L I , O D L D T O O P B I E N I T E S A S D E M A IL CONSIGLIERE ESTENSORE Allover Gerдевя да e IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria (oggi 1.3.APR 2001...... IL CANCELLIERE T R O C 6