Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 1
Non è configurabile a carico del Sindaco il reato di abuso d'ufficio, in relazione al mancato intervento previsto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 nel caso di realizzazione di un'opera abusiva, in quanto sia l'art. 51, lett. f bis della legge 8 giugno 1990 n. 142 e succ. mod. che l'art. 107, comma terzo lett. g del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, attribuiscono espressamente ai dirigenti "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2003, n. 39087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39087 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
Dott. Francesco Romano Presidente
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere
2. Dott. Saverio F. Mannino "
3. Dott. Antonio S. Agrò "
4. Dott. Arturo Cortese "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo;
nei confronti di:
AU PP, n. 11.04.1960;
avverso la sentenza emessa il giorno 24.02.2002 dal Tribunale di Fermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Vittorio Daniele Meloni, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello e trasmissione degli atti alla competente Corte d'Appello.
IN FATTO
Con sentenza emessa il giorno 24.02.2002 il Tribunale di Fermo assolveva per non aver commesso il fatto ET GI dal delitto di cui all'art. 323 cp., perché, nella veste di sindaco del Comune di Massignano, omettendo di intervenire a sensi dell'art. 4 L. 47/1985 pur nella piena conoscenza che, in assenza di concessione edilizia (non assentibile a norma del Piano di Fabbricazione Comunale), si stavano edificando e si completavano quattro grandi silos in ferro zincato in contrada Piana Santi presso l'azienda Agri Center Marconi S.n.c. su progetto dello studio associato tecnico B3L, di cui il AU era socio, intenzionalmente procurava a sé e ai soci della detta S.n.c. un ingiusto profitto patrimoniale, con danno per la comunità territoriale. Rilevava in particolare il Tribunale che:
a) - nel periodo antecedente e prossimo al 27.07.2000 non era pervenuta al funzionario responsabile alcuna denunzia di violazione amministrativa;
b) - è giuridicamente inconfigurabile un abuso consistente nel fatto che il sindaco, essendo a conoscenza per scienza privata della realizzazione dell'opera non assentita, non intervenne per impedirne l'ultimazione;
c) - a norma dell'art. 107, comma 3, lett. g), D. Lg. 18.08.2000, n. 267, che ha recepito e unificato normative antecedenti (art. 51 L.142/90; D. Lgs. 29/1993; D. Lgs. N. 80/1998), tutti gli interventi in materia di violazioni edilizie erano di competenza del dirigente responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale;
d) - il prevenuto, proprio in quanto imprenditore edile, al fine di evitare conflitti di interesse, aveva delegato, subito dopo l'assunzione della carica di sindaco, le funzioni relative all'urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici all'Assessore Speranza.
Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, deducendo:
1)- in relazione all'art. 4 della L. 47/1985, rilevante agli effetti della violazione del precetto normativo da parte del prevenuto, che erroneamente il giudice lo ha disapplicato, rifacendosi al T.U. degli enti locali, non ancora entrato in vigore all'epoca dei fatti;
2)- che il AU, quale sindaco, investito come tale anche delle funzioni di polizia giudiziaria, ha violato anche i doveri a queste connessi;
3) - che, in base a un principio consolidato nel diritto amministrativo, l'organo delegante non si spoglia dei suoi munera quando ne delega l'esercizio ad altro soggetto.
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Dal punto di vista legislativo, invero, deve in via assorbente rilevarsi che, già prima dell'entrata in vigore (successiva all'epoca dei fatti) del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L), e nel solco del disegno complessivo diretto a separare, nelle amministrazioni locali, l'attività di indirizzo e di controllo, spettante agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, affidati ai dirigenti - disegno avviato con la legge 142/1990 (art. 51), e proseguito con la l. 23 ottobre 1992 n. 421, con il d.lg. n. 29 del 1993 (art. 3), con la l. 15 maggio 1997 n. 127 (art. 6) e con il d.lg. n. 80 del 1998 (art. 45, comma 1) -, fu, dall'art. 2 della L.191/1998, aggiunta al comma 3 dell'art. 51 della detta legge 142/1990 (quale già sostituito dal comma 2 dell'art. 6 della L.127/1997), una lett. f-bis), che attribuiva espressamente ai dirigenti "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale".
Alla stregua di tanto, e prescindendo da ogni altro possibile rilievo sulla fattispecie di causa, è evidente che nessuna incombenza diretta, rilevante agli effetti della contestazione mossagli, spettava al sindaco AU in ordine alla violazione edilizia di cui in atti.
P.Q.M.
Visto l'art. 615 c.p.p., rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 OTTTOBRE 2003.