Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/10/2003, n. 14778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14778 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ALIAN147 78/03 LA CORTE SUPREMAD CA SAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE opperizione a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: decreto ingiuntivo VELLA - Presidente Dott. Antonio R.G.N. 17489/00 Cron. 28867 - Rel. Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Rep. 3947 Dott. Vincenzo COLARUSSO - Consigliere - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Ud.15/04/03 Consigliere Dott. CEco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI NC, elettivamente domiciliato in ROMA CNE CLODIA 165, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO SILVESTRINI difeso dall'avvocato LUIGI IANNUCCI, ' giusta delega in atti;
т у - ricorrente р
contro
INTERLINGUA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato RENATO ARCHIDIACONO, difeso dall'avvocato MAURIZIO MANSUTTI, giusta delega in atti;
2003 636
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 472/00 del Tribunale di LATINA, depositata il 17/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Latina, con sentenza resa in data 17 aprile 2000, ha accolto l'appello proposto da Interlingua s.r.l., con sede in Latina, avversO la sentenza con la quale il Pretore del luogo, in accoglimento dell'opposizione proposta da RA FA, aveva revocato il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L.
1.999.997 che la Interlingua s.r.l. assumeva esserle dovuta dal FA per la vendita di materiale librario e sussidi accessori, costituenti un corso completo per l'apprendimento della lingua inglese. Contrariamente а quanto ritenuto dal primo giudice, secondo il quale il materiale consegnato 2 mancava della qualità promessa, costituita dall'indirizzo commerciale del corso di lingua inglese, che doveva, peraltro, essere scritto in т и lingua italiana, trattandosi, invece, di una comune в giudice enciclopedia scritta in inglese, il и d'appello ha escluso che ricorresse l'ipotesi ч prevista dall'art. 1497 cod. civ., non avendo, la venditrice, promesso, neppure implicitamente, che il corso di lingua inglese compravenduto dovesse essere ad indirizzo commerciale. A tale convincimento il tribunale è pervenuto 3 sia in esito all'esame del contenuto testuale del contratto concluso dalle parti, dal quale risultava solo che l'opera era costituita da un corso d'inglese in dieci volumi, oltre a 56 dischi, al dizionario ed a sei portadischi, sia sulla base dell'esame dell'espletata prova testimoniale. Per vero, ha rilevato il giudice d'appello, al limite, secondo la più attendibile delle deposizioni testimoniali, poteva ritenersi che l'agente venditore avesse dichiarato che l'opera risultava specificamente indicata per studenti che seguono studi ad indirizzo commerciale, come la figlia dell'acquirente, ma ciò poteva considerarsi soltanto manifestazione della usuale condotta dei i pregi delvenditori, interessati ad esaltare prodotto offerto in vendita. Quanto, poi, alla differenza di lingua т и (l'opera consegnata era scritta in inglese anziché в и in italiano) anche valorizzata dal Pretore, la ч sentenza del Tribunale ha rilevato che neppure il FA aveva addotto come motivo d'inadempimento tale difformità, come poteva desumersi sia precedente dall'atto di opposizione sia dalla corrispondenza epistolare. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il FA sulla base di un unico motivo. controricorso la Interlingua Resiste con s.r.l.. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ., adducendo che il Tribunale non ha tenuto nella debita considerazione che l'opera consegnata era scritta in lingua inglese anziché in lingua italiana, come ordinato. Tale difformità - ad avviso del ricorrente emergeva sia dal riconoscimento operato dal della casa venditrice, sia dallerappresentante deposizioni testimoniali assunte, sia dal comportamento delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto. La censura è inammissibile, perché pone per la s u prima volta in sede di legittimità la questione h l della difformità della lingua in cui l'opera e consegnata era scritta rispetto a quella concordata M dalle parti. Risulta, invero, dalla sentenza impugnata che l'opposizione al decreto ingiuntivo era stata fondata, oltre che sul ritardo nella consegna dell'opera (ma tale questione sarebbe stata poi del 5 tutto trascurata nel corso del dibattito processuale), sul rilievo che l'opera, contrariamente a quanto promesso dalla venditrice, non concerneva un corso di lingua inglese ad indirizzo commerciale, bensì un comune corso di lingua inglese. Come rilevato dal giudice d'appello, il contenuto dell'atto di opposizione era confermativo delle denuncie epistolari operate dal FA, nelle quali non si faceva parola della differenza di lingua. $010 nel corso di talune deposizioni testimoniali fu evidenziata tale differenza ma impugnata evidenzia correttamente la sentenza l'irrilevanza di essa, dal momento che lo stesso né nell'atto di opponente, non menzionandola opposizione né nelle denuncie fatte dopo la т и consegna, aveva chiaramente mostrato di non в considerarla una difformità. и L'ostacolo processuale, correttamente eviden- Ч ziato dal giudice d'appello, viene ignorato dal ricorrente, che preferisce indugiare sulle ragioni (la sua modesta preparazione culturale) che avrebbero impedito una puntuale denuncia delle + varie difformità dell'opera rispetto a quanto 6 concordato, ma è evidente che, in difetto di una data dal specifica censura sulla motivazione Tribunale, la novità della questione dev'essere ribadita in questa sede. Il ricorso va, pertanto, respinto. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integramente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, addì 15 aprile 2003, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. Me Presidente Hunrecovelly Me Relatore esteersare градовете IL CANCELLIERE C1 CEco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2003 IL CANDELIERECT CE cawlad 7