Sentenza 21 gennaio 2009
Massime • 1
Integra il delitto di omicidio aggravato dai motivi abietti la condotta di colui che uccide, per vendetta e con l'intenzione di affermare il proprio prestigio criminale, la persona offesa di un tentativo di estorsione che lo aveva denunziato, confermando le proprie accuse nel corso del relativo giudizio.
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1. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso (2): 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61; 2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione; 3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; 4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; 5) in occasione della commissione di taluno dei …
Leggi di più… - 2. Art. 585 - Circostanze aggravantihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Aggravanti previste dall'art. 576 L'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5 sussiste anche quando il delitto di omicidio sia stato commesso nell'atto di un tentativo di violenza sessuale, in quanto l'espressione "in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies cod. pen." si riferisce a tutto il processo esecutivo di tali reati e, quindi, anche al tentativo (Sez. 1, 38331/2017). Nella ipotesi di omicidio aggravato in quanto commesso "in occasione" della commissione di una violenza sessuale (art. 576, primo comma, n. 5), il reato previsto dall'art. 609-bis non resta assorbito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2009, n. 8410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8410 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/01/2009
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 64
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 032625/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI ER, N. IL 19/01/1973;
avverso SENTENZA del 03/06/2008 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori avv. Esposito R. e Martino E..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.10.2006, la Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere condannava CH ER alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per nove mesi ritenendolo colpevole dei delitti, uniti dal vincolo della continuazione, di omicidio ai danni di NE AO e di tentato omicidio ai danni di NE LU, aggravati dai motivi abietti per avere agito al fine di vendicarsi per una denuncia di tentata estorsione presentata da NE LU nei suoi confronti, nonché di detenzione e porto illegale di una pistola e del delitto previsto dall'art. 611 c.p. per avere usato violenza e minaccia al fine di costringere Di PO LU a ritrattare la deposizione resa al P.M. e a dichiarare falsamente che la sera dell'omicidio lo CH si trovava presso la sua pizzeria. Nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 6.3.2008 l'imputato aveva reso una dichiarazione spontanea con la quale aveva integralmente ammesso gli addebiti contestatigli e i difensori dello CH avevano dichiarato di rinunciare a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quelli concernenti l'esclusione dell'aggravante del motivo abietto, la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena. All'udienza del 14.3.2008 presentava dichiarazione di ricusazione nei confronti del presidente del collegio giudicante, dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Napoli.
In data 3.6.2008, dopo avere respinto la richiesta di sospensione del processo in relazione alla pendenza del ricorso per Cassazione contro la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione, la Corte di Assise di Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado e condannava l'imputato a rimborsare le spese sostenute dalle parti civili.
I difensori dell'imputato proponevano distinti ricorsi per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) violazione di legge e carenza di motivazione dell'ordinanza in data 6.3.2008 con cui era stata respinta la richiesta di perizia medico- legale volta ad accertare la capacità processuale dello CH e la richiesta subordinata di escutere l'estensore della relazione clinica sanitaria dai quali emergeva l'esistenza di disturbi psichici paranoidali indotti dall'abuso di sostanze stupefacenti;
2) violazione dell'art. 41 c.p.p., n. 2 con riferimento all'ordinanza del 3.6.2008 con cui era stata respinta la richiesta di sospensione del processo data la pendenza del ricorso per Cassazione proposto avverso la decisione di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione;
3) manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 1, in quanto la Corte territoriale aveva separato il movente del delitto dal contesto sociale nel quale erano stati commessi i reati e non aveva considerato che lo CH aveva agito in preda al delirio determinato dal convincimento di essere stato accusato ingiustamente;
4) vizi logici e giuridici della motivazione erano addotti per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, senza tenere conto della confessione dell'imputato, del ravvedimento manifestato e dei disturbi dai quali era affetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non ha fondamento e deve essere rigettato. Preliminarmente deve rilevarsi che, con ordinanza n. 48 dell'8.1.2009, la Settima Sezione Penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato contro la decisione in data 27.3.2008 con cui la Corte di Appello di Napoli aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione del presidente del collegio giudicante della Corte di Assise di Appello di Napoli. Di talché, poiché il procedimento incidentale relativo alla ricusazione del giudice è stato irrevocabilmente definito, risulta indubbiamente superato il secondo motivo di ricorso riguardante la necessità di disporre la sospensione del processo durante la pendenza del giudizio di Cassazione avente ad oggetto la decisione sulla dichiarazione di ricusazione.
Ciò posto, non ha pregio il motivo di ricorso contenente censure contro la denegata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale motivata dalla circostanza che la richiesta di espletamento di perizia psichiatrica o, in subordine, di escussione del medico psichiatra dell'istituto carcerario non trova alcuna base giustificativa in documentazione sanitaria o in elementi obiettivi che possa rendere plausibile anche il solo sospetto dell'esistenza di patologie o di disturbi psichici incidenti sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato: con la conseguenza che il rigetto della richiesta istruttoria avanzata dalla difesa dello CH risulta immune da mende logiche e giuridiche e non è in alcun modo censurabile per il fatto di non avere ammesso nuove indagini sull'imputabilità.
Deve essere disatteso anche il motivo di gravame con cui il ricorrente ha contestato l'applicazione della circostanza aggravante del motivo abietto in relazione al motivo che ha spinto lo CH ad uccidere NE LU.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato stabilito, in tema di circostanze aggravanti comuni, che per motivo abietto si intende quello turpe, ignobile, che rivela nell'agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché quello spregevole o vile, che provoca ripulsione ed è ingiustificabile per l'abnormità di fronte al sentimento umano (Cass., Sez. 1, 23 novembre 2005, Cali, rv. 235093). Con tale sentenza è stato ribadito che sussiste l'aggravante del motivo abietto con riferimento a un omicidio determinato dal proposito di vendetta (cfr. altresì Cass., Sez. 1, 9 gennaio 2002, Amendola, rv. 221468): in particolare, è stato precisato che l'aggravante suddetta deve ritenersi configurabile nell'ipotesi di omicidio per vendetta attuata nei confronti del supposto delatore esercitata per consolidare il vincolo di omertà di un gruppo criminoso, indebolito da fughe di notizie e collaborazioni alle indagini, dato che la finalità di impedire la denuncia di delitti e di garantire la compattezza di un gruppo criminoso, ostacolando la difesa della collettività, costituisce motivo in contrasto con le norme fondamentali della convivenza civile, è considerato con profonda riprovazione da coloro che della comunità si sentono parte, ed integra pertanto l'aggravante prevista dall'art.61 c.p., n. 1 (Cass., Sez. 1, 13 aprile 1994, Balzano).
In applicazione di simile orientamento interpretativo deve ritenersi che nel caso di specie è stata correttamente applicata l'aggravante del motivo abietto, in quanto la Corte di merito ha accertato non solo che l'omicidio del NE LU fu determinato dal motivo di vendetta, ma anche dalla volontà di affermare il proprio prestigio criminale gravemente leso dal fatto che una parte offesa, anziché cedere alla ingiusta richiesta, aveva denunciato l'autore mantenendo ferma la denuncia per tutto il corso del giudizio.
Infine, è inconsistente la doglianza vertente sull'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, nel concedere o nel negare le attenuanti ex art. 62 bis c.p., il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, nel cui esercizio egli deve fare riferimento sia ai criteri enunciati dall'art. 133 c.p., concernente le possibili situazioni influenti sul trattamento sanzionatorio, sia ad altri elementi e situazioni di fatto, diversi da quelli legislativamente prefigurati, aventi valore significante ai fini dell'adeguamento della pena alla natura ed all'entità del reato nonché alla personalità del reo (Cass., Sez. 1, 1 ottobre 1986, Esposito). È stato altresì precisato che il predetto potere discrezionale,nonostante la sua ampiezza ed estensione, non è tuttavia illimitato e sottratto al controllo di legittimità, dovendo il giudice di merito dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per concedere o per negare le attenuanti generiche, con l'indicare gli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza necessità di valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo (Cass., Sez. 1, 19 ottobre 1992, Gennuso;
Cass., Sez. 1, 30 gennaio 1992, Altadonna).
Ciò posto, la motivazione del diniego delle attenuanti generiche risulta ampia, esauriente e pienamente congruente sul piano logico, posto che la pronuncia negativa è stata giustificata con il richiamo a puntuali e significativi elementi, quali l'eccezionale gravità dell'omicidio del NE LU, le modalità seguite per l'attuazione del crimine, la massima intensità del dolo, la negativa personalità dell'imputato, i gravi reiterati e specifici precedenti penali.
In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009