Sentenza 28 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2002, n. 4508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4508 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
IN0450 8 /02 8063719 REPUBBLICA ITALIAN ORTE SU EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: natt. Machele Presidente - R.G. N. 7095/99 CANTILLO Dott. Paolo GIULIANI · Consigliere Cron. 10486 Dott. RI RAGONESI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI Consigliere Ud. 14/12/01 Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZION CAMPIONE CIVILE S ENT ENZ A N. 63719 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AN NA SA, AN VI;
intimati avversO la sentenza n. 8/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 2001 12/02/98; 2623 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 14/12/01 dal Consigliere Dott. RI RAGONESI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- La Corte, osserva quanto segue. L'Amministrazione delle Finanze proponeva ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, nel rigettare l'appello della Amministrazione stessa, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto che RI IS e a RI RI erano tenuti a pagare gli interessi del 5% anziché del 9% sulla ottenuta dilazione del pagamento dell'imposta di successione. Gli intimati non si costituivano e la controversia veniva decisa all'esito della camera di consiglio del 14.12.01. Motivi della decisione La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che gli interessi del 9% per il caso di dilazione di pagamento dell'imposta di successione,previsti dall'articolo 38 comma 2 del d.lvo n. 346 del 1990, si applicano, ai sensi dell'articolo 63 della medesima normativa, solo per le successioni che si siano aperte anteriormente al 1° gennaio 1991, anche se la concessione della dilazione è posteriore - come nel caso di specie - a tale data (Cass n. 8723/00;Cass n.8823/00; Cass 8779/00;Cass 14285/00;Cass 7430/00). L'assunto difensivo dell'Amministrazione ricorrente,secondo cui al contratto con cui si conviene la dilazione dovrebbe applicarsi la legislazione vigente al momento della conclusione dell'accordo, appare del tutto difforme rispetto al citato principio affermato da questa Corte. .Il ricorso pertanto si rivela manifestamente infondato onde va rigettato. Nulla per le spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
PQM
Rigetta il ricorso Roma 14.12.01 Il Consest. Il Presidente IL CANCEL FS 01 Innocente CANCELLERIADEPOSITATE & MAR. 2002..... Oggi IL CANCELLIERE C1 OC TA