CASS
Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2023, n. 15135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15135 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1. RO AN AT, nato a [...] il [...] 2. OM SA, nato a [...] il [...] avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria del 21 gennaio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DI IO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO E DIRITTO 1. Con il provvedimento descritto in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato quello appellato con il quale il Tribunale di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 7 legge n.1423 del 1956, ha rigettato la richiesta di revoca Penale Sent. Sez. 6 Num. 15135 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 29/03/2023 della confisca di prevenzione disposta, dal medesimo Tribunale, con decreto del 18 maggio 1996 e caduta sui beni rinvenuti nella disponibilità di AN AT RO, anche se formalmente intestati a SA OM, sul presupposto della pericolosità qualificata del primo. 2.Propongono ricorso il proposto e la terza interessata e lamentano violazione di legge e difetto assoluto di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di rispondere ai rilievi articolati con l'appello diretti a mettere in crisi le valutazioni originariamente spese con riguardo alla ritenuta pericolosità sociale del RO, anche in relazione al profilo della relativa perimetrazione temporale. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. 4.Giova premettere che il decreto di confisca oggetto di revoca risale al 1996. Nel caso di specie, dunque, non trovano applicazione le regole previste dal d.lgs. n. 159 del 2011 e per quel che immediatamente interessa l'art 28 del citato testo di legge (Sez. 6, Sentenza n. 17854 del 27/05/2020, Rv. 279283). L'istanza di revoca articolata dal proposto risulta piuttosto disciplinata dall'art. 7, legge n.1423 del 1956, in linea del resto con il percorso processuale seguito nel caso a mani (con definizione assunta in primo grado dal Tribunale che ebbe a rendere la misura e poi dalla Corte territoriale di riferimento con l'ordinanza gravata). Tanto in linea con la costante interpretazione che questa Corte ha inteso dare dell'art. 117 del d.lgs. n.159 del 2011, con la quale è stata dettata la disciplina transitoria correlata alla introduzione nel sistema della norme contenute nel codice antimafia;
disposizione, questa, che, in forza di un inequivoco tenore letterale, prevede che le nuove norme dettate in tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali - tra le quali non v'è ragione di escludere anche il rimedio di cui all'art. 28 del medesimo decreto - non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto (13 ottobre 2011), sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, con ultrattività - in tali casi - della previgente disciplina (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 44544 del 2/10/2019, che in motivazione riprende Sez. 1, n. 45278 del 10/10/2013, Rv. 257479; Sez. 1, n. 2945 del 17/10/2013, dep. 2014, Rv. 258599). 5. Non trovano applicazione, dunque, le regole processuali ora dettate dall'ad 28 del codice antimafia e, in particolare, i relativi termini entro i quali proporre il rimedio secondo le indicazioni interpretative offerte da questa Corte (cfr Sez. 5, Sentenza n. 23391 del 01/04/2022, Rv. 283128, in forza della quale il ricorso, da presentarsi nelle forme di cui all'art. 630 e ss. cod. proc. pen., deve essere proposto nel termine di quindici giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non trovando applicazione la limitazione stabilita dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 in ordine ai motivi deducibili in cassazione e in coerenza anche il più breve termine di dieci giorni ivi previsto). Piuttosto, va ribadito che nel sistema previgente alla introduzione del codice antimafia, la revoca delle misura di prevenzione, anche di quelle reali ( Sez. U, Sentenza n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955) andava adottata ai sensi dell'art. 7, legge n.1423 del 1956 dal Tribunale che ha reso il relativo decreto di applicazione con provvedimento appellabile ai sensi dell'art. 4 della stessa legge (Sez. 6, n. 4239 del 16/12/1999, dep. 2000, Perre, Rv. 216509, conforme, tra le molte, Sez. 6, n. 21934 del 21/02/2006, Grigolo, Rv. 234688, e, più di recente, in motivazione, Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, RiccHiuto, Rv. 277156). Più in particolare, si è precisato (Sez. 6, n. 9858 del 23/10/2008, dep. 2009, Rv. 243055) che il decreto del tribunale che provvede sulla revoca o sulla modifica della misura di prevenzione applicata deve seguire ai fini dell'impugnazione lo stesso itinerario stabilito nella L. n. 1423 del 1956, art. 4, ultimi quattro commi, per il decreto che applica la misura, avendo ad oggetto la verifica della permanenza dei presupposti su cui essa si fonda. Sicché la decisione di appello potrà venire contestata in sede di legittimità; ma il relativo ricorso in cassazione andrà proposto necessariamente entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento come imposto dal penultimo comma del citato art. 4. 6. Ciò premesso, nel caso, tra la notifica e il deposito del ricorso sono intercorsi più di dieci giorni. Come evidenziato dalla stessa impugnazione, infatti, il provvedimento gravato è stato notificato il 7 ottobre 2022, mentre il ricorso risulta depositato il 21 ottobre 2022. Da qui l'inammissibilità dell'impugnazione cui conseguono le pronunce di cui all'ad 616 comma 1 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/3/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DI IO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO E DIRITTO 1. Con il provvedimento descritto in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato quello appellato con il quale il Tribunale di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 7 legge n.1423 del 1956, ha rigettato la richiesta di revoca Penale Sent. Sez. 6 Num. 15135 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 29/03/2023 della confisca di prevenzione disposta, dal medesimo Tribunale, con decreto del 18 maggio 1996 e caduta sui beni rinvenuti nella disponibilità di AN AT RO, anche se formalmente intestati a SA OM, sul presupposto della pericolosità qualificata del primo. 2.Propongono ricorso il proposto e la terza interessata e lamentano violazione di legge e difetto assoluto di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di rispondere ai rilievi articolati con l'appello diretti a mettere in crisi le valutazioni originariamente spese con riguardo alla ritenuta pericolosità sociale del RO, anche in relazione al profilo della relativa perimetrazione temporale. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. 4.Giova premettere che il decreto di confisca oggetto di revoca risale al 1996. Nel caso di specie, dunque, non trovano applicazione le regole previste dal d.lgs. n. 159 del 2011 e per quel che immediatamente interessa l'art 28 del citato testo di legge (Sez. 6, Sentenza n. 17854 del 27/05/2020, Rv. 279283). L'istanza di revoca articolata dal proposto risulta piuttosto disciplinata dall'art. 7, legge n.1423 del 1956, in linea del resto con il percorso processuale seguito nel caso a mani (con definizione assunta in primo grado dal Tribunale che ebbe a rendere la misura e poi dalla Corte territoriale di riferimento con l'ordinanza gravata). Tanto in linea con la costante interpretazione che questa Corte ha inteso dare dell'art. 117 del d.lgs. n.159 del 2011, con la quale è stata dettata la disciplina transitoria correlata alla introduzione nel sistema della norme contenute nel codice antimafia;
disposizione, questa, che, in forza di un inequivoco tenore letterale, prevede che le nuove norme dettate in tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali - tra le quali non v'è ragione di escludere anche il rimedio di cui all'art. 28 del medesimo decreto - non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto (13 ottobre 2011), sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, con ultrattività - in tali casi - della previgente disciplina (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 44544 del 2/10/2019, che in motivazione riprende Sez. 1, n. 45278 del 10/10/2013, Rv. 257479; Sez. 1, n. 2945 del 17/10/2013, dep. 2014, Rv. 258599). 5. Non trovano applicazione, dunque, le regole processuali ora dettate dall'ad 28 del codice antimafia e, in particolare, i relativi termini entro i quali proporre il rimedio secondo le indicazioni interpretative offerte da questa Corte (cfr Sez. 5, Sentenza n. 23391 del 01/04/2022, Rv. 283128, in forza della quale il ricorso, da presentarsi nelle forme di cui all'art. 630 e ss. cod. proc. pen., deve essere proposto nel termine di quindici giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non trovando applicazione la limitazione stabilita dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 in ordine ai motivi deducibili in cassazione e in coerenza anche il più breve termine di dieci giorni ivi previsto). Piuttosto, va ribadito che nel sistema previgente alla introduzione del codice antimafia, la revoca delle misura di prevenzione, anche di quelle reali ( Sez. U, Sentenza n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955) andava adottata ai sensi dell'art. 7, legge n.1423 del 1956 dal Tribunale che ha reso il relativo decreto di applicazione con provvedimento appellabile ai sensi dell'art. 4 della stessa legge (Sez. 6, n. 4239 del 16/12/1999, dep. 2000, Perre, Rv. 216509, conforme, tra le molte, Sez. 6, n. 21934 del 21/02/2006, Grigolo, Rv. 234688, e, più di recente, in motivazione, Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, RiccHiuto, Rv. 277156). Più in particolare, si è precisato (Sez. 6, n. 9858 del 23/10/2008, dep. 2009, Rv. 243055) che il decreto del tribunale che provvede sulla revoca o sulla modifica della misura di prevenzione applicata deve seguire ai fini dell'impugnazione lo stesso itinerario stabilito nella L. n. 1423 del 1956, art. 4, ultimi quattro commi, per il decreto che applica la misura, avendo ad oggetto la verifica della permanenza dei presupposti su cui essa si fonda. Sicché la decisione di appello potrà venire contestata in sede di legittimità; ma il relativo ricorso in cassazione andrà proposto necessariamente entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento come imposto dal penultimo comma del citato art. 4. 6. Ciò premesso, nel caso, tra la notifica e il deposito del ricorso sono intercorsi più di dieci giorni. Come evidenziato dalla stessa impugnazione, infatti, il provvedimento gravato è stato notificato il 7 ottobre 2022, mentre il ricorso risulta depositato il 21 ottobre 2022. Da qui l'inammissibilità dell'impugnazione cui conseguono le pronunce di cui all'ad 616 comma 1 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/3/2023.