Sentenza 19 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2003, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
' Aula 'B' IN NO]0 2 445 / 0 3 REPUBBLIC | - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REVO CA LONE SEZIONE TERZA CIVILE SENTENCA. CASSAZIONE | Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 11352/02 --| Dott. Paolo VITTORIA - Rel. Consigliere Cron. 5600 7. Dott. Francesco SABATINI Consigliere Rep. 685 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Ud.03/12/02 --- Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MRKIC EMMA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G PLUIGI DA PALESTRINA 19. presso lo studio dell'avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, difesa -- dall'avvocato ARNALDO STEFANELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CALO' AR IN PROPRIO NO PROCURATORI CALO' ELVIRA, -- -- CALO' COSIMA, CALO' VI, CALO ALBERTO, CALO' GIANFRANCO, CALO LILIANA, CALO' IA ELISABETTA, CALO' VITTORIO, CALO VI E PA VI, 2002 T tutti quali coeredi ed aventi causa di CALO' IDA VED. 2604 -1- TRIARICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO --- 68, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CLEMENTI CARLUCCIO, difeso dall'avvocato IA LUCARINI, .. . giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
SP IA CR, SP EA EL, BE IA, RO AD, IC EL, SP RE ITALO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2979/01 della Corte suprema di cassazione di ROMA, emessa il 27/09/00 e depositata 1 01/03/01 (R.G. 11288/98+15366/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 03/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' the ha chiesto si dichiari l'inammissibilità 0, in subordine, si respinga il ricorso, con le conseguenze di legge. -2- La Corte Premesso in fatto.
1. MA RK ha chiesto una parziale revocazione della sentenza 1.3.2001 di questa Corze. I 1 ricorso, rivolto contro gli eredi di DA LÒ ved. Tricarico, è stato notificato il 13.4.2002. To parti 01 stato notificato vi hanno resistito con contro ricorso. - La contenza impugnata è stata pronunciata su una domanda di 2. riscatto per prolazione urbana, in un processo pervenuto una prima volta in cassazione e ritornatovi dopo la conclusione del giudizio di rinvio. La sentenza impugnata ha rigettazo ricorso principale di MA RK cd accolto quello incidentale degli eredi LÒ. E di questo secondo capo della sentenza che è stata chiesta la revocazione. - Il pubblico ministero ha chiesto che ricorso sia ལྷ་ dichiarato inarriscibile.
4. Ambedue le parti hanno depositato una memoria. Ritenuto in diritto. 1. - La richiesta di rovocazione va rigettata. E questo, por la ragione essenziale, d'essere stata formulata partendo da una interprozazione della sentenza impugnata, che, pur rientrando no! novero di quelle possibili, se la statuizione oggetto di ricorso avesse potuto essere interpretata astraendo dal contenuto degli atti processuali sulla cui base è szara assunta, 3 doveva dove essere certamente rifiutata, una volta che siano tonuti in consicorazione gli atti de_ processo di cassazione e quelli doi procodonti gradi cui esse ha fatto espresso rinvic. 2. - nellaOggetto della revocazione richiesta è la pronuncia resa sentenza a proposito del primo motivo di ricorso incidentale degli orodi LÒ, La questione cui ha riguardo è la seguente. La Corte, con la sentenza Erpugnata, ha rigettato il ricorso principale proposto da MA RK contro la decisione pronunciata in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Lecce, che aveva accolto domanda di riscatto per prolazione urbana proposta dagli eredi Caló. Restava da esaminare il punto se chi aveva esercitato il riscatto dovesse alia RK oltre al prezzo di riscatto al-re Somme. Gli eredi LÒ in primo grado erano stati condannazi a pagare prezzo cho 0859 Aveva versato ai venditori in alla RK occasione dell'acquisto, prezzo che il giudice aveva aumenta Lo, oltre che degli interesai, della svalutazione monotaria. L'appello proposto sul punto dagli crcdi LÒ, rigettato in secondo grado, ha tornato ad csserlo in sede di rinvio. Questo capo della sentenza di rinvio è stato impugnato con il ricorso incidentale, il cui primo motivo è stato accolto nella sentenza impugnata. Il capo della decisione 3. -di cui si discuto qui si apre Merita 1accoglimento primo seguente affermazione: con 4 motivo in cui si deduce l'error iuris, per la condanna a maggior danno da svalutazione monetaria ed agli interessi Tegali di primo grado e conferma a nella icontenuta nella senlerza condividers i = precedentisentenza di rinvio]. Devono invero arresti di questa Suprema Corte sul punto, non potendosi accollare al conduttore riscal tante altri oneri non giustificali, in relazione G la corresponsione del Dene riscattato, posto che nessuna Mora debondi gli è impuzabile, ove corrisponda *1 dovuto nei termini di legge (Cfr. Cass. 4 ottobre 1996 n. 8713)>. Il capo di sentenza si conclude con questa disposizione: I devolutum, si atzerrà unicamente giudice di rinvio, quanto al al 'esame di quanto afferente alla questioni poste dall'appello jncidentale Orbene, la ricorrer e osserva che, con l'appello incidertale, proposto dagli eredi LÒ contro la sentenza di primo grado, essi non avevano posto in discussione di dovere gli interessi legali, corrispondente alla svalutazione Ma di dovere anche una SOT A monetaria. il саро della sentenza è formulato non I] modo in rispetterebbe questa distinzione, che invece era presente nel incidentale, in qui gl: stessi ricorrenzi motivo di ricorso avevano specificalo d'avere impugnato la sentenza di primo grado sul punto della svalutazione monetaria e non degli interessi.
4. Considera ora La Corte, che il primo passo della sentenza, che si è sopra riportalo, si articola in due frasi. ப : La prima non costituisce sintesi di un giudizio sulla si ] imita а riesporre interpretazione del motivo proposto, ma 1' incipit del motivo di ricorso esaminato. seconda esprimo principio di diritto che giustifica La 'accoglimento del motivo. Dunque, la prima frase della prima proposizione non espone un giudizio e perciò va intosa alla luce del contenuto del motivo di ricorso, como formulato. la seconda non esaurisce la portata della statuizione della Corte, che, quando cassa la sentenza e rinvia ad altro giudice, com si limita ad enunciare il principio di diritto che il giudice di rinvio dovrà applicare, ma contiene anche l'individuazione dei punti ancora controversi, che viene affidato al giudice di rinvio di decidore sulla base del principio di diritto. Lon contestabile né lo contestano Del loro conlrozicorso gli ercdi LÒ, chc, nell'impugnare le sentenza di rinvio, essi si erano lamcrtati solo della rinnovata condanna al pagamento della somma corrispondente alla svalutazione monetaria, perché quanto agli interessi logali non avevano proposto appello. Concludendo, deve escludorsi che la sentenza abbia accolto un motivo di ricorso più ampio di quello proposto ed abbia statuito che il giudice di rinvio debba tornare a giudicare, sulla base del principio J.L diritto cnunciato, anche de! punto relativo agli interessi legali sul prezzo di riscatto.
4. LC Spese de! giudizio di revocazione possono essere dichiarate compensate tra le parti. 6
P.Q.M.
Rigetta ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di revocazione. Così deciso il giorno 3 dicembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile delia Corte suprema di cassazione. 11 reiatore ed estensore pools within 1 Presidente IL CANCELLIERE C · Sanocortin NI DEPOSITATOR ELLERIA Oggi 19 2003 inc enzo Dartiste CORTE SUPREMA CASSAZIONE ..presso "Agenzia Si attesta la registrazione 3 APR. 2003 A delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 13888 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 TU: 116 del 30/5/2002) IL DIRETTORE DI CANCELLERIA (F. Filipp: Scarpino)" ?