Art. 4. Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive 1. Al fine di assicurare un piu' razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attivita' economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalita' turistico-ricreative e sportive, nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , uno o piu' decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e societa' senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche in deroga al codice della navigazione : a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonche' la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni; b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialita', non discriminazione, parita' di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicita', da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza; c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalita' acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonche' valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale; d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e delle piccole imprese; e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri: 1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni; 2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parita' di genere di cui all' articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile; 3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni; 4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualita' e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilita' e la fruibilita' dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilita', e dell'idoneita' di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza per il programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili; 5) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario: 5.1) dell'esperienza tecnica e professionale gia' acquisita in relazione all'attivita' oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalita' e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori; 5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per se' e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarita', alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attivita' d'impresa o di tipo professionale del settore; 6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato nell'attivita' del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell' articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 ; 7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinare in ragione dell'entita' e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici; f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditivita' delle aree demaniali da affidare in concessione, nonche' dell'utilizzo di tali aree per attivita' sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalita' di interesse pubblico; g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attivita', anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa; h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilita' delle aree demaniali libere; i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante; l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attivita' connesse alle concessioni demaniali per finalita' turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', del numero massimo di concessioni di cui puo' essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo; m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo; n) adeguata considerazione, in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di societa' o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate. 4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. (( 4-bis. Fino all'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, e' fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) )) 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Commentari • 32
- 1. Concessioni balneari: infrazione dall'Ue per l'Italia sulla prorogaRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 12 gennaio 2023
[…] comma 1, lett. a) e b)” fino all'adozione dei decreti legislativi di cui allo stesso articolo 4 della legge 118/2022 e dell'articolo 10-quater del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, inserito dalla legge 14/2023, […] n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori”, e tenendo conto del fatto che la delega la governo per l'adozione di tali decreti legislativi originariamente prevista dall'articolo 4(1) della legge 118/2022 risulta scaduta e non è contemplata alcuna indicazione circa un'eventuale nuova delega al Governo, la Repubblica italiana ha riprodotto le proroghe precedentemente previste all'articolo 1, paragrafo 18, […]
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Giurisprudenza • 441
- 1. TAR Genova, sez. I, sentenza 19/02/2025, n. 183Provvedimento: […] Violazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 118/2022. […] III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4-bis della legge n. 118/2022 e della L.R. n. 26/2017 . […] l'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 131/2024 ha sostituito l'art. 4 della legge n. 118/2022, disciplinando direttamente la procedura di affidamento delle concessioni turistico-ricreative, senza più rinviare a futuri decreti legislativi attuativi. È stato, quindi, […]Leggi di più...
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