Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3279 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
E PUBBLICA I TAL IANA LA COR032 79 /0 1 IN NOME DEL POPOLO e 9 l 8 a 6 n I e L . L p N O a B , m 1 E e 8 t E s 9 1 Sezione civile oggetto i 1 N s - O l I 1 Z a 1 - A e 4 R composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: sanzione e difesa del h T 2 c S i I . f i G L d E o R 3 2 m A Presidente vice prefetto vicario.dr. Alfredo Rocchi . @ D T E R T A N E S dr. Ugo Vitrone Consigliere R.G. N. 384/98 E dr. AR Gabriella Luccioli Consigliere dr. Mario Adamo Consigliere Cron.6828 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 19.12.2000 S ENT ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO su ricorso iscritto al n° 384 del Ruolo Generale de- UFFICIO COPIE gli affari civili dell'anno 1998, proposto Richiesta copia stud dal Sig. S24 DA per diritti L. 3000 BOLCATO PIETRO, difeso e rappresentato, per procura a 08.03.01 IL CANCELLIER margine del ricorso, dagli avv.ti Luciano Grisi di Ve- rona e Mario D'Ottavi di Roma, e presso questo eletti- vamente domiciliato in Roma, V. Banco di S. Spirito 48. RICORRENTE
CONTRO
PREFETTO DI PADOVA, difeso e rappresentato dall'Avvo- catura Generale dello Stato in Roma, presso la cui se- de in Via dei Portoghesi n.12 è per legge domiciliato. CANCELLERIA CONTRORICORRENTE 2465 2000 - 2 - avverso la sentenza del Pretore di Padova, sezione di- staccata di Montagnana, n. 3 del 17-23 gennaio 1997. Udita, all'udienza del 19 dicembre 2000, la relazione, del Cons.dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Rosa- rio Russo, che conclude per il rigetto del primo e l' accoglimento del secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 17 gennaio 1997, il Pretore di Padova rigettava l'opposizione di ET TO contro l'or- dinanza del locale Prefetto, che aveva ingiunto il pa- gamento di £. 4.000.000, per illecita alterazione del- lo strumento di bordo necessario a rilevare la veloci- tà, accertata dalla Polstrada. L'opponente aveva escluso che il cronotachigrafo, re- visionato e piombato pochi giorni prima, fosse altera- to, dovendosi presumere che la riparazione effettuata non fosse stata corretta e, in via pregiudiziale, aveva eccepito il difetto di legittimatio ad processum del vice prefetto vicario costituitosi per il prefetto in mancanza di delega di questo, rilevando l'illegittimi- tà della norma che impone ai prefetti d'irrogare, in caso di infondatezza della opposizione, una sanzione non inferiore al doppio del minimo edittale. Per il pretore, il difetto di legittimazione proces- suale del vice prefetto vicario non sussisteva perchè, - 3 per l'art. 7 D.P.R. 24 aprile 1982 n.340, questo "coa- diuva il prefetto nel coordinamento dei settori della prefettura e lo sostituisce in caso di assenza, impe- dimento o temporanea vacanza del posto", mentre la le- gittimità costituzionale dell'art. 204 C. Str., per il potere del giudice di ridurre le sanzioni (Corte Cost. sent. 366/94), escludeva la fondatezza dell'altro pro- filo dell'opposizione, risultando dal verbale d'accer- tamento plurime violazioni dell'opponente (alterazione del cronotachigrafo e manomissione dei sigilli). Per la cassazione di questa sentenza, ricorre ET TO, per due motivi illustrati da memoria, con ri- corso notificato il 20 dicembre 1997 al Prefetto di Padova, che resiste con controricorso notificato 1'8 maggio 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il con- troricorso del Prefetto di Padova, notificato oltre i venti giorni dal termine per il deposito del ricorso (art. 370 c.p.c.), essendo valida la notifica del ri- corso per cassazione al Prefetto e non all'Avvocatura Generale dello Stato, per cui è tardiva la notifica- zione dell'8 maggio 1998 del controricorso al TO, che ha ricorso per cassazione contro la sentenza pre- torile con atto notificato il 20 dicembre 1997. 4. 1. Con il primo motivo di ricorso, il TO lamenta la falsa applicazione dell'art. 23 della L. 24 novem- bre 1981 n. 689, per avere il Pretore ritenuto infon- data l'eccezione di difetto di legittimazione proces- suale del vice prefetto vicario, non delegato apposi- tamente, come sancito dal comma 4 della citata norma, non rilevando la natura speciale della norma sull'op- posizione alla sanzione e affermando poteri del vice prefetto vicario non previsti dall'art. 7 del D. P.R. 24 aprile 1982 n. 340, che testualmente sancisce che esso "coadiuva il Prefetto nel coordinamento dei set- . tori della prefettura e lo sostituisce in caso di as- senza, impedimento o temporanea vacanza del posto". La posizione di coadiuvante non è quella di vicario o sostituto, se non nei casi di assenza o impedimento o vacanza, di cui controparte non ha dato prova.
1.1. Il motivo di ricorso è infondato perchè, nel caso, il vice-prefetto vicario era egli stesso "l'autorità che ha emesso l'ordinanza" da lui sottoscritta, come • emerge dalla lettura dell'atto, consentita in questa sede per la natura processuale dell'impugnazione. L'esistenza della legittimazione sostanziale del vice prefetto vicario supera ogni problema sulla legittima- zione a rappresentare in giudizio il prefetto, che co- munque è "assente" nell'opposizione e quindi può esse- 5 re sostituito dal vicario, come esattamente ha ritenu- to il pretore con corretta lettura del D.P.R. 340/82. 2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione del- l'art. 179 C.d.S. per non avere il pretore ridotto la sanzione irrogata di £. 4.000.000, anche se la norma prevede che la misura di essa sia da £.
2.000.000 a £.
8.000.000 e nonostante l'opponente abbia chiesto una riduzione della misura della sanzione.
2.1. Il pretore ha motivato la misura della sanzione, in rapporto a due violazioni dell'art. 179 C.d.S., e cioè l'alterazione del cronotachigrafo e la manomis- sione dei sigilli dello stesso;
la sanzione prevista per ogni violazione era all'epoca della contestazione da £.
2.000.000 a £.
8.000.000 e, con la continuazio- ne, poteva aumentarsi fino al triplo, ai sensi dell' art. 8 della L. 689/81. Il pretore ha quindi confermato un'irrogazione nei mi- nimi per ognuna delle infrazioni commesse, o una san- zione complessivamente inferiore a quella possibile di un triplo della previsione edittale (art. 8 L. 689/81), ed ha escluso vi sia stata dal prefetto l'irrogazione di una sanzione "non inferiore al doppio del minimo e- dittale" per ognuna delle violazioni commesse (art.204 C.d.S.), confermando il provvedimento prefettizio sen- za una specifica motivazione sulla misura del dovuto, 6 che comunque non era quella prefissata per legge, ma risultava essere stata concretamente stabilita nei minimi in relazione alle più condotte violative del- l'opponente.
3. Nulla deve disporsi per le spese del presente giu- dizio di cassazione, stante l'inammissibilità del con- troricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il controricorso e rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2000. presidente Papare Il consigliere/ StensorJonsigli ти sluzu CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile AR Di Nu Depositato in Cancelleria B - 7 MAR. 2001 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE for AR Di UZ 9 8 e I l L 6 a L n . O e B N p E , a 1 E m 8 N e 9 t O 1 s I i - Z 1 s A 1 l R - a T 4 S e I 2 h G . c E i L f R i 3 d A o 2 D m . E T T R N E A S E