Sentenza 13 dicembre 2018
Massime • 1
Nel giudizio d'appello l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d'ufficio anche in caso di rinuncia ai motivi di gravame, quale causa di inammissibilità dell'impugnazione che, a differenza dell'intempestiva proposizione del gravame, interviene dopo la valida instaurazione del rapporto processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2018, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2018 |
Testo completo
02447-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Giacomo Paoloni Presidente - Sent. n. sez. 2823/2018 CC 13/12/2018- Mirella Agliastro R.G.N. 55686/2017 Gaetano De Amicis Relatore TI Rosati Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RT AB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/06/2016 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere TI Rosati;
RITENUTO IN FATTO 1. AB Di TI ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 giugno 2016, che, in sede di rinvio, a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza emessa della stessa Corte territoriale il 5 novembre 2013, ha dichiarato inammissibile l'appello ed ha ordinato l'esecuzione di quest'ultima sentenza. L'impugnata pronuncia è pervenuta a tale epilogo sul presupposto della sopravvenuta carenza d'interesse dell'imputato all'appello, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., avendo i suoi difensori dichiarato di rinunciare ai motivi di impugnazione, tra cui quelli relativi al trattamento sanzionatorio, al quale punto si era limitato l'annullamento del giudice di legittimità.
2. Il ricorrente, con un unico motivo cumulativo, denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., assumendo che la Corte di appello, a seguito dell'annullamento con rinvio della precedente condanna, disposto sul presupposto della sopravvenuta illegalità della pena inflitta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.
4-bis, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. dalla legge n. 49 del 2006, avrebbe dovuto comunque procedere alla nuova determinazione della pena stessa in senso più favorevole all'imputato, a prescindere dalla rinuncia al ricorso, senza poter ordinare l'esecuzione della precedente sentenza.
3. Il Procuratore generale ha depositato in cancelleria requisitoria scritta, con cui ha ritenuto il ricorso fondato ed ha chiesto, per l'effetto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, condividendo la tesi difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Anzitutto, la Corte di appello ha errato, là dove ha ritenuto che la "rinuncia ai motivi di impugnazione" da parte dei difensori del ricorrente avesse determinato una mera carenza d'interesse al gravame, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo ai sensi della lett. a) dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen.. Invero, essendo rimasto sub iudice, a seguito dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, unicamente il punto relativo al trattamento sanzionatorio, ed in particolare all'illegalità di esso, in conseguenza della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, la rinuncia al relativo motivo al di là della formula testuale impiegata si è sostanziata in una "rinuncia all'impugnazione": ipotesi differente ed autonoma di inammissibilità dell'impugnazione, tipizzata dalla lettera d) del medesimo art. 591, comma 1. La precisazione per quello che si dirà tra breve non ha rilievo semplicemente formale e classificatorio, poichè la rinuncia ad un valido atto di impugnazione costituisce tipica causa di inammissibilità sopravvenuta, la quale presenta tratti peculiari rispetto alle altre ipotesi legali di inammissibilità, perché l'effetto che essa produce deriva dall'esercizio di un diritto potestativo dell'interessato, che è in grado di estinguere un rapporto processuale validamente introdotto (in questi termini si esprime, Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818-01).
3. In secondo luogo, il giudice d'appello, quale che fosse la natura dell'atto abdicativo proposto dai difensori del Di TI, ha tratto da esso conseguenze inesatte. Il principio di diritto regolatore della fattispecie, che però la Corte di appello non ha applicato, è infatti quello più volte ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in casi analoghi, con riferimento al giudizio di legittimità, ma suscettibile di essere esteso senza forzature alle impugnazioni in generale: ovvero che l'illegalità della pena, conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio, è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso presentato fuori termine (n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207; n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106; e, in termini ancor più ampi, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111). Soltanto in quest'ultimo caso, infatti, si è in presenza di un'impugnazione sin dall'origine inidonea a instaurare un valido rapporto processuale, in quanto il decorso del termine derivante dalla mancata proposizione di essa ha già trasformato il giudicato sostanziale in giudicato formale.
4. Al lume di tanto, il giudice d'appello non avrebbe potuto ritenersi sollevato dal potere di rilevare l'illegalità della pena anche d'ufficio e, conseguentemente, di rideterminarla (conformemente, del resto, a quello che era il thema rimessogli dalla Corte regolatrice con il rinvio). -Ed in tal modo avrebbe dovuto operare, a maggior ragione, laddove com'esso ha ritenuto di fare l'equivoca formula "rinuncia ai motivi di - impugnazione", utilizzata dai difensori, non dovesse essere intesa come relativa al gravame tout court, bensì soltanto, in termini più ristretti, come abdicazione dal far valere le specifiche censure proposte con l'atto di appello sul quantum ed sul quomodo del trattamento sanzionatorio, ormai stigmatizzato come illegale dalla Cassazione. In ogni caso, quella che di certo risulta illogica, nella non univocità dell'anzidetta manifestazione di volontà dei difensori, è l'inferenza, da essa, di una sopravvenuta carenza d'interesse all'impugnazione da parte dell'appellante: carenza che sarebbe stata, all'evidenza, del tutto irragionevole, in presenza ed a seguito di una sentenza di legittimità che invitava il giudice di rinvio a rimodulare la pena sulla base di una cornice edittale nettamente più favorevole per esso ricorrente.
5. L'impugnata sentenza dev'essere perciò annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, perché provveda alla determinazione della pena in base ai diversi limiti edittali attualmente vigenti, per effetto della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della disciplina vigente all'epoca dei fatti. A 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e, ferma la responsabilità del ricorrente per i reati ascrittigli, rinvia per nuova determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 13/12/2018. ConsiglierIl Consigliere estensore Il Presidente TI Rosati Giacomo Paoloni DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi, 18 GEN 2019 IL CANCELLIERE Lorena Fragomeni M