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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO MARIO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4156/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250000236957000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6212/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta e chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 rappresentato dall'avvocato Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento 10 020250000236957000 emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, per conto della Regione Campania, per omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 per un importo di euro 365,59.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità della cartella per carenza di motivazione in violazione dell'articolo 7 dello Statuto del Contribuente, la nullità della stessa per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e la decadenza e o prescrizione della pretesa impositiva.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con declaratoria dell'insussistenza della pretesa per intervenuta prescrizione e decadenza, vittoria delle spese di lite con attribuzione in favore del procuratore costituito .
Si costituiva in giudizio con controdeduzioni del 20 novembre 2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in riferimento alle eccezioni di prescrizione e decadenza, trattandosi di questioni relative all'operato dell'ente impositore. Evidenziava altresì che l'atto risultava correttamente motivato quanto all'entità della pretesa impositiva e alla causale, nonché relativamente ad interessi e sanzioni pur avendo formulato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva evidenziava che a pagina cinque della cartella di pagamento era stato fatto riferimento ad un avviso di accertamento prodromico notificato il 4/8/2022 in relazione al quale la notifica della cartella impugnata in data 11/7/2025 era idonea a rispettare il termine di prescrizione triennale.
Concludeva per il rigetto del ricorso, o, in caso di accoglimento, chiedeva in via subordinata di essere tenuto indenne dalle conseguenze della lite relativamente alle questioni sollevate dal ricorrente di competenza dell'ente impositore e precedenti alla formazione del ruolo.
Si costituiva anche la Regione Campania in data 21/11/2025 con proprie memorie, nelle quali eccepiva l'inammissibilità dei motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ormai divenuta incontestabile a seguito di rituale notifica del prodromico avviso di accertamento 964310604436 , notificato in mancanza di reperibilità del destinatario o di altra persona di famiglia abilitata a riceverlo secondo le modalità di notificazione di cui al D.M., 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni, giusta la previsione normativa dell'articolo 3, comma 5 del Dl 261 del 1990, modificato dall'articolo 38 bis del Dl 248 del 2007, che consente tale modus procedendi per le notificazioni aventi ad oggetto tasse automobilistiche. Eccepiva infine il proprio difetto di legittimazione passiva per le doglianze avverso l'atto impugnato relative all'attività dell'Agente della riscossione. Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La causa veniva chiamata all'udienza del 17 dicembre 2025 e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso infondato per le ragioni di seguito rappresentate.
La causa può essere decisa sulla base del principio della "ragione più liquida" che impone una trattazione sintetica delle questioni che, seppure rilevanti processualmente e/o sostanzialmente, non porterebbero, comunque, ad una decisione diversa da quella adottata. In tale ottica, sono assorbiti motivi ed eccezioni superati dalle statuizioni che seguono.
Va precisato che per le tasse automobilistiche il termine per l'accertamento concesso alle regioni è di tre anni, ai sensi dell'art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. n. 53/83. Orbene,
l'importo iscritto a ruolo nel caso in esame è relativo alla tassa di possesso –oltre interessi e sanzioni- per l'anno di imposta 2019 rispetto alla quale vi è stata la notifica dell'avviso di accertamento n. 964310604436 avvenuta il 4.8.2022 per compiuta giacenza e successivamente la notifica della cartella oggetto del presente giudizio in data 11.07.2025 con un decorso di un periodo di tempo minore del termine triennale decorrente dall'anno successivo a quello dell'imposta o dagli atti interruttivi. ( in materia sul termine triennale di prescrizione cfr anche Cass. n. 5899 del 5/03/2024). Infatti, anche per il Bollo auto vale il principio che, pur essendo divenuto definitivo l'avviso di accertamento, il termine prescrizionale è sempre di tre anni. La Corte di Cassazione ha confermato che la non impugnazione della cartella, con oggetto bollo auto, non ha l'effetto di convertire la prescrizione triennale in quella decennale ( Cfr.Cass. 20425/2017).
La Regione Campania ha infatti documentato l'avvenuta notifica postale diretta dell'avviso di accertamento prodromico in data 4.8.2022 per compiuta giacenza.
L' avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A.R. essendo tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche espressamente prevista dall'art.
3- comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007.
Come correttamente rilevato dalla concorde giurisprudenza (v. tra le tante Cass n.10131/20 del
28.05.2020) nell'ipotesi che l'ente si avvalga della facoltà di notificazione semplificata mediante invio diretto della raccomandata (con la busta bianca), senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (o del messo notificatore), si applicano le norme che disciplinano il servizio postale ordinario per la consegna delle raccomandate, ovvero il DPR n.156/73 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale), il DPR n.655/1982 (Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni), il DM del Ministero delle comunicazioni 09/4/2001 (Approvazione delle condizioni generali del servizio postale), il Decreto 01/10/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico
(Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale) e, infine, in seguito al trasferimento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni della funzione di Autorità di regolamentazione del settore postale, la delibera 20/6/2013 n. 385/13/Cons (Approvazione, con modifiche, delle condizioni generali di servizio per l'espleta-mento del servizio universale postale).
Nel caso di specie, vertendosi in tema di notifica postale degli atti tributari notificati direttamente dall'ente impositore senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, trova applicazione la previsione della ordinaria disciplina postale, come espresso in varie pronunce rese dal Giudice di Legittimità, il quale afferma che
“...la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.; ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 cod.civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Sez.5, sent. 9111 del
06/06/2012, Riv.622974)”. Non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n.
890 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2014, n. 4895; Cass.,
Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501). Si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708).
Peraltro, le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (d.m. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dall'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata.
Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dall'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre
1982 n. 890, secondo cui: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore».
D'altra parte, poiché il regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 2 febbraio
2016, n. 2047; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass.,
Sez. 5^, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5^, 24 marzo
2021, n. 8187; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2021, n. 12920; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2022, n. 12494; Cass.,
Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre
2024, n. 29355).
Il ricorso va in definitiva respinto.
La particolare complessità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Così deciso in
Salerno il 17 dicembre 2025 Il Giudice Monocratico - Magistrato Tributario Dr F.Mario Fiore
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO MARIO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4156/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250000236957000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6212/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta e chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 rappresentato dall'avvocato Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento 10 020250000236957000 emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, per conto della Regione Campania, per omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 per un importo di euro 365,59.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità della cartella per carenza di motivazione in violazione dell'articolo 7 dello Statuto del Contribuente, la nullità della stessa per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e la decadenza e o prescrizione della pretesa impositiva.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con declaratoria dell'insussistenza della pretesa per intervenuta prescrizione e decadenza, vittoria delle spese di lite con attribuzione in favore del procuratore costituito .
Si costituiva in giudizio con controdeduzioni del 20 novembre 2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in riferimento alle eccezioni di prescrizione e decadenza, trattandosi di questioni relative all'operato dell'ente impositore. Evidenziava altresì che l'atto risultava correttamente motivato quanto all'entità della pretesa impositiva e alla causale, nonché relativamente ad interessi e sanzioni pur avendo formulato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva evidenziava che a pagina cinque della cartella di pagamento era stato fatto riferimento ad un avviso di accertamento prodromico notificato il 4/8/2022 in relazione al quale la notifica della cartella impugnata in data 11/7/2025 era idonea a rispettare il termine di prescrizione triennale.
Concludeva per il rigetto del ricorso, o, in caso di accoglimento, chiedeva in via subordinata di essere tenuto indenne dalle conseguenze della lite relativamente alle questioni sollevate dal ricorrente di competenza dell'ente impositore e precedenti alla formazione del ruolo.
Si costituiva anche la Regione Campania in data 21/11/2025 con proprie memorie, nelle quali eccepiva l'inammissibilità dei motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ormai divenuta incontestabile a seguito di rituale notifica del prodromico avviso di accertamento 964310604436 , notificato in mancanza di reperibilità del destinatario o di altra persona di famiglia abilitata a riceverlo secondo le modalità di notificazione di cui al D.M., 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni, giusta la previsione normativa dell'articolo 3, comma 5 del Dl 261 del 1990, modificato dall'articolo 38 bis del Dl 248 del 2007, che consente tale modus procedendi per le notificazioni aventi ad oggetto tasse automobilistiche. Eccepiva infine il proprio difetto di legittimazione passiva per le doglianze avverso l'atto impugnato relative all'attività dell'Agente della riscossione. Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La causa veniva chiamata all'udienza del 17 dicembre 2025 e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso infondato per le ragioni di seguito rappresentate.
La causa può essere decisa sulla base del principio della "ragione più liquida" che impone una trattazione sintetica delle questioni che, seppure rilevanti processualmente e/o sostanzialmente, non porterebbero, comunque, ad una decisione diversa da quella adottata. In tale ottica, sono assorbiti motivi ed eccezioni superati dalle statuizioni che seguono.
Va precisato che per le tasse automobilistiche il termine per l'accertamento concesso alle regioni è di tre anni, ai sensi dell'art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. n. 53/83. Orbene,
l'importo iscritto a ruolo nel caso in esame è relativo alla tassa di possesso –oltre interessi e sanzioni- per l'anno di imposta 2019 rispetto alla quale vi è stata la notifica dell'avviso di accertamento n. 964310604436 avvenuta il 4.8.2022 per compiuta giacenza e successivamente la notifica della cartella oggetto del presente giudizio in data 11.07.2025 con un decorso di un periodo di tempo minore del termine triennale decorrente dall'anno successivo a quello dell'imposta o dagli atti interruttivi. ( in materia sul termine triennale di prescrizione cfr anche Cass. n. 5899 del 5/03/2024). Infatti, anche per il Bollo auto vale il principio che, pur essendo divenuto definitivo l'avviso di accertamento, il termine prescrizionale è sempre di tre anni. La Corte di Cassazione ha confermato che la non impugnazione della cartella, con oggetto bollo auto, non ha l'effetto di convertire la prescrizione triennale in quella decennale ( Cfr.Cass. 20425/2017).
La Regione Campania ha infatti documentato l'avvenuta notifica postale diretta dell'avviso di accertamento prodromico in data 4.8.2022 per compiuta giacenza.
L' avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A.R. essendo tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche espressamente prevista dall'art.
3- comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007.
Come correttamente rilevato dalla concorde giurisprudenza (v. tra le tante Cass n.10131/20 del
28.05.2020) nell'ipotesi che l'ente si avvalga della facoltà di notificazione semplificata mediante invio diretto della raccomandata (con la busta bianca), senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (o del messo notificatore), si applicano le norme che disciplinano il servizio postale ordinario per la consegna delle raccomandate, ovvero il DPR n.156/73 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale), il DPR n.655/1982 (Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni), il DM del Ministero delle comunicazioni 09/4/2001 (Approvazione delle condizioni generali del servizio postale), il Decreto 01/10/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico
(Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale) e, infine, in seguito al trasferimento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni della funzione di Autorità di regolamentazione del settore postale, la delibera 20/6/2013 n. 385/13/Cons (Approvazione, con modifiche, delle condizioni generali di servizio per l'espleta-mento del servizio universale postale).
Nel caso di specie, vertendosi in tema di notifica postale degli atti tributari notificati direttamente dall'ente impositore senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, trova applicazione la previsione della ordinaria disciplina postale, come espresso in varie pronunce rese dal Giudice di Legittimità, il quale afferma che
“...la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.; ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 cod.civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Sez.5, sent. 9111 del
06/06/2012, Riv.622974)”. Non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n.
890 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2014, n. 4895; Cass.,
Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501). Si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708).
Peraltro, le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (d.m. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dall'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata.
Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dall'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre
1982 n. 890, secondo cui: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore».
D'altra parte, poiché il regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 2 febbraio
2016, n. 2047; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass.,
Sez. 5^, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5^, 24 marzo
2021, n. 8187; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2021, n. 12920; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2022, n. 12494; Cass.,
Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre
2024, n. 29355).
Il ricorso va in definitiva respinto.
La particolare complessità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Così deciso in
Salerno il 17 dicembre 2025 Il Giudice Monocratico - Magistrato Tributario Dr F.Mario Fiore