Sentenza 22 marzo 2007
Massime • 1
In tema di procedimento di esecuzione l'omessa acquisizione del parere del P.M. nel caso di dichiarazione di inammissibilità della richiesta dà luogo ad una nullità relativa che deve essere formalmente eccepita dalla parte. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la semplice censura, espressa incidentalmente dalla parte, circa la mancata acquisizione del parere del P.M. non integrasse l'eccezione formale richiesta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2007, n. 17376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17376 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 22/03/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - N. 244
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 020662/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TO LL, N. IL 24/02/1947;
avverso ORDINANZA del 20/02/2006 TRIB. SEZ. DIST. di CINQUEFRONDI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI;
lette le conclusioni del P.G., che aveva richiesto l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
In esito all'incidente di esecuzione promosso nell'interesse di AD EL, e volto ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza del 5.11.2005 (irrevocabile il 27.12.2005), ovvero la rimessione in termini per proporre impugnazione, il Tribunale di Palmi dichiarava inammissibile l'istanza. Avverso la decisione (20.2.2006) ricorreva per cassazione l'interessata, che eccepiva la violazione di legge e il vizio di motivazione, deducendo: la nullità del provvedimento impugnato, per essere stato lo stesso emesso "inaudita altera parte"; per l'omessa notifica e la conseguente mancata partecipazione del difensore di fiducia a talune udienze camerali.
Deduceva, altresì, la correttezza dell'istanza al giudice competente dell'esecuzione in ordine alla domanda di rimessione in termini. Il problema di fondo insiste sulla deducibilità avanti al giudice dell'esecuzione di questioni relative ad errores in procedendo e in iudicando;
e alla necessarietà o meno che la decisione venga assunta con la partecipazione delle parti.
- La giurisprudenza di legittimità è pressoché unanime nello stabilire che il giudice dell'esecuzione possa dichiarare "de plano", l'inammissibilità della richiesta (...), ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2: ovvero per manifesta infondatezza, o per la riproposizione di richiesta già rigettatale caso di specie, come si evince dal testo del decreto impugnato, la manifesta infondatezza riguardava il difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale perché imposti direttamente dalla norma. La ratio, cioè, del provvedimento de plano in executivis, in assenza di contraddittorio, consiste proprio nella rilevabilità ictu oculi di ragioni che rivelino, sulla base della semplice prospettazione e senza la necessità di uno specifico approfondimento discrezionale, la mancanza di fondamenti dell'istanza. In buona sostanza, per giurisprudenza costante, dev'essere data all'istante la possibilità dell'instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale - sul modello di quello tipico previsto ex art. 127 c.p.p., - dall'art.666 c.p.p., commi 3 e 9, solo quando si pongano questioni di valutazione discrezionale. In questo senso è perentoria l'indicazione dei giudici di legittimità sulla non deducibilità in sede di esecuzione, di questioni concernenti la fase della cognizione, che avrebbero dovuto essere denunciate con i mezzi di gravame disposti dalla legge (Cass. pen. sez. 1^, 10.6.04, Condemi;
Cass. pen. sez. 6^, Rosi, CED 210408). E la ragione è anche ovvia:
perché nel vigente ordinamento processuale resta fermo il principio dell'invalicabilità del giudicato e della sua efficacia sanante, che non consente d'introdurre nel processo esecutivo questioni su temi che pongano in discussione la validità della sentenza - divenuta definitiva - per pretesi vizi della regolare costituzione del rapporto processuale in sede di cognizione: appunto perché l'incidente di esecuzione è un rimedio finalizzato all'esame di questioni concernenti, non già la legittimità del titolo, ma la sua eseguibilità (art. 670 c.p.p.): con la conseguenza che la possibilità di far valere con tale strumento processuale nullità verificatesi nel giudizio di cognizione (le quali investano la sentenza che lo conclude) trovano un ostacolo insuperabile nelle regole che disciplinano gli effetti del giudicato (Cass. pen. sez. 1^, 1476 CED;
Cass. pen. sez. 4^,573 CED). Su questo piano è stato anche stabilito che: "in tema di procedimento di esecuzione nessun avviso dell'udienza fissata per la deliberazione dell'istanza dev'essere dato all'interessato, nel caso in cui la stessa sia dichiarata inammissibile ex officio, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, (Cass. pen. sez. 1^, D'Angello, 19.5.05, Savarino, CED
232087). È vero che il dell'art. 666 c.p.p., comma 2, prevede che la richiesta al giudice dell'esecuzione possa essere dichiarata inammissibile, sentito il P.M.; ma la mancata acquisizione del parere del P.M., non costituisce nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 1, - che considera, tra l'altro, tali quelle concernenti l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale, e non anche quelle che derivano dalla sua mancata partecipazione al procedimento - . Invero, la mancata richiesta del parere del P.M. non configura neppure un'ipotesi di mancata partecipazione al giudizio ... (atteso che l'obbligo di partecipazione al procedimento, che inerisce alla costituzione del rapporto processuale, è cosa ben diversa dalla mancata acquisizione del parere, che accede ab externo, rilevando sul piano meramente procedimentale). Del resto, se la legge prevede solo l'acquisizione del parere del P.M. in una certa fase procedimentale, è perché in quella fase non ne è prevista obbligatoriamente la presenza. Si tratta, perciò, di nullità relativa,che va dichiarata su formale eccezione di parte, ai sensi dell'art. 181 c.p.p.. Nel caso specifico, la parte ricorrente si è semplicemente limitata a censurare incidentalmente la mancanza del prescritto parere, che è una cosa diversa dalla formale deduzione di un'eccezione di nullità. Relativamente alla doglianza sulla mancata rimessione in termini, va detto che, qualora il giudice dell'esecuzione, nel respingere un incidente di esecuzione, ometta di pronunciarsi sulla contestuale richiesta di restituzione in terminatale mancata pronuncia non costituisce motivo di nullità, ove la richiesta sia da considerare del tutto inammissibile - come nel caso di specie - per la sua assoluta genericità e per l'inosservanza del termine di presentazione previsto dall'art. 75 c.p.p., comma 3. Il decreto impugnato dà, infatti, atto che l'estratto della sentenza contumaciale era stato regolarmente notificato e che il termine era decorso senza alcuna impugnazione (Cass. pen. sez. 5^, Costantini, 1999, 3^, 728). Sarebbe, perciò, abnorme, in assenza dei presupposti per i quali è consentita la restituzione nel termine ex art. 670 c.p.p., la declaratoria d'inesistenza del titolo esecutivo per ritenuta nullità del decreto di citazione a giudizio e per la eventuale rinnovazione conseguentemente disposta (Corte Cost.7.4.2000, Miola CED 217224). Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2007