Sentenza 13 febbraio 1999
Massime • 2
Il provvedimento con il quale il Pretore nel procedimento possessorio assegna alle parti un termine per l'inizio della causa di merito ai sensi dell'art. 669 opties del cod. proc. civ. non è impugnabile - quand'anche se ne denunci l'abnormità - con il ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento avente carattere decisorio, perché non emesso su diritti soggettivi, ma su una situazione di fatto, ne' trattandosi di provvedimento definitivo perché contro di esso può essere proposto il reclamo di cui all'art. 669, ter - decies cod. proc. civ.(Vedi Sent. Corte Cost. n. 253/94 e n. 501/95).
Il provvedimento con il quale il Pretore nel procedimento possessorio, emessi i provvedimenti temporanei indispensabili, rimette le parti innanzi al Tribunale, è impugnabile - ove venga censurata non l'individuazione del giudice competente per il giudizio, ma la mancata fissazione dell'udienza davanti allo stesso Pretore per la trattazione del "merito possessorio" - con il reclamo ai sensi dell'art. 669 ter - decies cod. proc. civ.(Vedi Sent. Corte Cost. n. 253/94)e non con il regolamento di competenza, non ponendo la censura una questione di competenza, ma una questione di procedura.
Commentario • 1
- 1. Provvedimento possessoriohttps://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15322 del 4 dicembre 2001 «...o manutenzione, essendo consentito al convenuto farli valere solo dopo l'esaurimento del giudizio possessorio e l'esecuzione del provvedimento che lo ha concluso (salva l'ipotesi di un pregiudizio irreparabile che ne possa derivare).» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4137 del 16 giugno 1983 «...dettato dalla norma invocata dall'attore e, quindi, nell'esecutore materiale ed in quello morale dell'opera, se il denunciante agisce in possessorio, e nel proprietario o titolare di altro diritto reale, se il denunciante agisce in petitorio.» Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 9532 del 19 maggio 2004 «Il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/1999, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. CA CIOFFI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO VIA ANGELO BRUNETTI 33 ROMA, in persona dell'Amministratore D'BR RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA C.NE CLODIA 29 presso lo studio dell'avvocato PIETRO RICCI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GE AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell'avvocato MARIO OCCHIPINTI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza riservata dep. il 16/4/1996 e ordinanza di correzione dep. il 22/4/1996 entrambe della Pretora di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/98 dal Consigliere Dott. CA CIOFFI;
udito l'Avvocato Pietro RICCI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Mario OCCHIPINTI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento possessorio promosso da CA NN contro il Condominio in epigrafe indicato, il RE di Roma con ordinanza del 16 aprile 1996 ha dato i provvedimenti temporanei indispensabili, ed ha rimesso le parti innanzi al Tribunale di Roma, ritenendo che innanzi a quest'ultimo era già in corso la causa petitoria. CA NN ha chiesto la correzione materiale di tale provvedimento, affermando di non essere parte della causa petitoria pendente innanzi al Tribunale.
Il RE ha accolto l'istanza, con provvedimento del 30 aprile 1996 ha disposto "l'integrazione dell'ordinanza del 16 aprile 1996, nel senso che viene concesso il termine di giorni 30 per l'inizio della causa di merito ai sensi dell'art. 669 octies cod. proc. civ., e non per la rimessione delle parti innanzi al Tribunale di Roma ove pende la causa petitoria"
Il Condominio chiede la cassazione di quest'ultimo provvedimento, ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e propone in via subordinata regolamento di competenza.
CA NN resiste con controricorso.
Il Pubblico Ministero chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente chiede la cassazione dell' ordinanza pronunziata dal RE di Roma il 30 aprile, 1996, denunziandone l'abnormità, ed affermando che l'errore corretto non era affatto materiale, ma "concettuale e giuridico".
La censura è inammissibile.
Il provvedimento impugnato non ha carattere decisorio, perché non ha ad oggetto diritti, ma una situazione di fatto, e non è comunque definitivo, perché contro esso può essere proposto il reclamo di cui all'art. 669 terdecies, come stabilito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 253 del 1994 e n. 501 del 1995;
contro di esso non è dunque proponibile il ricorso previsto dall'art. 111 Costituzione, anche se ne è denunziata l'abnormità (vedi sentenza 27 agosto 1997 n. 8107 di questa Corte). Parimenti inammissibile è il regolamento di competenza chiesto dal ricorrente.
Questi, infatti, non ha censurato l'ordinanza impugnata (quella pronunziata il 16 aprile 1996, come modificata dalla successiva, pronunziata il 30 aprile 1996) nella parte in cui ha individuato il giudice competente per la prosecuzione del giudizio, ma sostiene che il RE, dati i provvedimenti temporanei indispensabili, avrebbe dovuto egli stesso provvedere a tale prosecuzione, fissando la relativa udienza per là trattazione del cd. merito possessorio, e non stabilire un termine per il suo inizio.
La deduzione è esatta, ed in linea con quanto affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 24 febbraio 1998 n. 1984) . Si osserva tuttavia che la censura non pone una questione di competenza, ma una questione di procedura, e non è qualificabile, in considerazione del suo contenuto, come regolamento di competenza;
avrebbe dovuto dunque essere proposta con il reclamo innanzi ricordato.
Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il condominio ricorrente a rifondere a CA NN le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in lire 219.800 oltre lire 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 1998
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 1999