Sentenza 20 dicembre 2004
Massime • 1
L'estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen. in caso di sentenza di patteggiamento, non comporta anche l'eliminazione dell'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale, dal momento che l'art. 5 del d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 prevede l'eliminazione delle iscrizioni nel casellario solo per i reati di competenza del giudice di pace (La Corte ha osservato che non è ipotizzabile una applicazione analogica della citata disposizione che si porrebbe in contrasto con la volontà del legislatore che ha inteso disciplinare in modo esaustivo l'intera materia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2004, n. 4868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4868 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 20/12/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1601
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 25116/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Franco Tosello, difensore di fiducia di:
FU NN BA, n. a Pozzonovo l'8.3.1946;
avverso l'ordinanza in data 30.4.2004 del Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta dal FU avverso il provvedimento in data 12.2.2004, emesso de plano dallo stesso Tribunale.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il Sost. Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da FU NN BA avverso il provvedimento, emesso de plano dallo stesso Tribunale, con il quale era stata dichiarata l'estinzione del reato di cui alla sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. in data 12.10.1998, divenuta irrevocabile, mentre era stata rigettata la richiesta di cancellazione dell'iscrizione della stessa sentenza dal casellario giudiziale. L'ordinanza ha osservato, che pur attribuendosi alla predetta iscrizione natura di effetto penale della condanna, non può procedersi alla cancellazione della iscrizione della sentenza nel casellario giudiziario, in applicazione del disposto di cui all'art. 445, secondo comma, c.p.p., non essendo prevista la estinzione del reato, ai sensi della disposizione citata, tra le cause di eliminazione della iscrizione. L'ordinanza ha altresì affermato che in materia non è applicabile in via analogica il disposto di cui all'art. 5 lett. g) ed h) del D.P.R. 313/2002, che disciplina la eliminazione delle sentenze di condanna emesse dal giudice di pace. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del FU, che la denuncia per violazione di legge.
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente deduce che la necessità di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione deriva direttamente dalla previsione di cui all'art. 445, co. 2, c.p.p.. Si osserva sul punto che, qualificata la iscrizione nel casellario giudiziale quale effetto penale della condanna, la stessa deve venire meno in presenza di una causa estintiva degli effetti penali, quale quella prevista dalla disposizione citata.
In proposito si osserva inoltre che il riferimento all'art. 5, lett. g) ed h), del D.P.R. n. 313/2002 deve essere inteso quale elemento dimostrativo della compatibilità con l'ordinamento della possibilità che vengano cancellate pronunce di condanna e si deduce che, in ogni caso, non vi sono ragioni ostative all'applicazione analogica delle disposizioni citate. Si censura, infine, l'argomentazione posta a fondamento della decisione, secondo la quale il permanere dell'iscrizione svolge una funzione di documentazione e controllo del vissuto di rilevanza penale dell'interessato, osservandosi, in contrario, che la citata "esigenza conoscitiva" non ha fondamento nel nostro ordinamento giuridico e può essere egualmente soddisfatta mediante l'esame della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Con memoria difensiva depositata il 15.12.2004 il FU ha ribadito i rilievi che precedono, evidenziando le conseguenze negative del permanere dell'iscrizione nel casellario giudiziale e, chiedendo sul punto una interpretazione evolutiva della norma, previa eventuale rimessione della questione all'esame delle sezioni unite. Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte che le disposizioni del codice di rito sul casellario giudiziale, di cui al libro decimo, titolo quarto, sono state abrogate dall'art. 52, comma primo, del D.P.R. 14.11.2002 n. 313, entrato in vigore 45 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del 13.2.2003, contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale ed altro.
L'art. 5 del citato testo unico ha, quindi, disciplinato ex novo la materia della eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale.
Si deve, pertanto, osservare che è stata prevista la eliminazione delle pronunce di condanna, ai sensi delle lettere g) ed h), secondo comma, del predetto art. 5 solo per i reati di competenza del giudice di pace, sia che la condanna sia stata pronunciata dallo stesso giudice di pace (lett. g), sia che sia stata pronunciata dal giudice ordinario (lett. h).
Di talché risulta evidente che la eliminazione dell'iscrizione è stata esclusivamente prevista ratione materiae, in considerazione della scarsa rilevanza criminale dei fatti attribuiti alla competenza del giudice di pace.
Per tutti gli altri reati, invece, il legislatore, salva la eliminazione per cause afferenti alle condizioni personali del condannato (primo comma) o del prosciolto (secondo comma lett. c, e, f) ed alle pronunce di condanna per le contravvenzioni, per le quali sia stata inflitta la pena dell'ammenda, senza l'applicazione di benefici, ha previsto quale causa di eliminazione della iscrizione solo la revoca del provvedimento a seguito di revisione o di abolitio criminis (art. 673 c.p.p.). Risulta, perciò, evidente che la invocata applicazione analogica delle disposizioni di cui all'art. 5, secondo comma lett. g) e h), ad ipotesi diverse da quelle in essi previste si pone in contrasto con la volontà del legislatore, chiaramente desumibile dal quadro normativo delineato, che disciplina in termini assolutamente esaustivi l'intera materia delle iscrizioni e cancellazioni nel casellario giudiziale.
Peraltro, l'iscrizione della condanna nel casellario, in relazione a tutte le altre ipotesi criminose diverse da quelle per le quali è espressamente prevista la eliminazione, assolve ad una funzione di informazione, che non è esclusa dalla mera estinzione del reato e degli effetti penali della condanna.
Nè le finalità conoscitive cui assolve il casellario giudiziale possono essere adeguatamente soddisfatte mediante l'acquisizione dei provvedimenti emessi, ponendosi tale assunto in contrasto con la stessa funzione del casellario.
Va ancora osservato che la giurisprudenza di questa Suprema Corte, a parte generiche e non univoche attribuzioni della qualifica di effetto penale alla iscrizione nel casellario, risulta totalmente orientata, nella vigenza dell'art. 687 c.p.p., nel senso di escludere che la estinzione del reato potesse produrre l'effetto richiesto dal ricorrente, essendo lo stesso in contrasto anche con la lettera della norma abrogata.
È stato, infatti, affermato da questa Corte che "Tra le conseguenze della estinzione di ogni effetto penale della condanna a seguito di riabilitazione, non rientra la cancellazione dell'iscrizione della sentenza dal casellario, perché non prevista tra le cause di eliminazione dall'art. 687 c.p.p. e, inoltre, l'art. 686 c.p.p. stabilisce che il provvedimento di riabilitazione deve essere annotato nel casellario, ed, infine, l'art. 689 secondo comma numero 4 c.p.p., già prevede che i certificati penali rilasciati all'interessato non contengano le condanne per le quali è intervenuta riabilitazione". (sez. 200335078, Savio, riv. 225980). Ed ancora "L'esito positivo del periodo di prova determina l'estinzione di tutti gli effetti penali della condanna (art. 47, ult. co. legge 26 luglio 1975, n. 354), ma non comporta la cancellazione dell'iscrizione della condanna dal casellario giudiziale, di cui si deve escludere la natura di effetto penale della decisione, trattandosi di atto che persegue finalità informative ma non sanzionatorie". (sez. 1, 200238405, Stefanelli, riv. 222648)
"La sentenza che abbia applicato una pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p., con riguardo ad un fatto successivamente depenalizzato, deve essere revocata in applicazione dell'art. 673 del codice di rito anche quando sia precedentemente maturata la fattispecie estintiva di cui al secondo comma dell'art. 445 dello stesso codice: dopo tale estinzione infatti - per il combinato disposto degli art. 686, 687 e 689 c.p.p. - residua la iscrizione della sentenza di patteggiamento nel certificato del casellario giudiziale non rilasciato a richiesta di privati, e tale iscrizione costituisce effetto penale della condanna (alla quale si equipara a questo fine l'applicazione di pena), l'interesse alla cui rimozione legittima dunque la revoca della sentenza". (sez. 3^, 200207088, Candido G, riv. 221692). Nè le osservazioni del ricorrente, con le quali si evidenziano le conseguenze negative del permanere della iscrizione, per la conoscibilità della pronuncia di condanna, dichiarata estinta, da parte di altri soggetti, oltre alla autorità giudiziaria, quali le pubbliche amministrazioni, possono indurre ad una interpretazione delle disposizioni esaminate in contrasto con il chiaro dettato normativo di recente riformulazione. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente FU NN BA al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2005