CASS
Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2023, n. 42383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42383 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato AR CC per il reato di cui agli artt. 13, 226 e 220 legge fall., in relazione alla società "GF s.r.l.", fallita il 4 luglio 2013. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42383 Anno 2023 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 20/07/2023 Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato - amministratore unico della società fallita - non avrebbe depositato i bilanci e le scritture contabili obbligatorie nei termini previsti dalla legge. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione degli artt. 157 e 158 cod. pen., sostenendo che il reato sarebbe prescritto, atteso che esso, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, non avrebbe natura di reato permanente e dovrebbe ritenersi consumato con il decorso dei tre giorni previsti dalla legge per la consegna al curatore della documentazione contabile. 2.2. Con un secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 220, 224 e 226 legge fall. Sostiene che il reato per il quale è intervenuta condanna dovrebbe ritenersi assorbito dal reato di bancarotta semplice, originariamente contestato e in relazione al quale era intervenuta pronuncia di assoluzione fin dal primo grado di giudizio. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto. 1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Invero, «il delitto di omesso deposito di bilanci e scritture contabili e fiscali obbligatorie, previsto dagli artt. 220 e 16, comma primo, n. 3, legge fall., ha natura di reato omissivo proprio istantaneo, con effetti eventualmente permanenti, che si consuma all'atto dell'inadempimento dell'obbligo di deposito nei tempi previsti dalla legge» (Sez. 5, n. 12929 del 14/02/2020, Bonardi, Rv. 278807). Nel caso in esame, essendo la società fallita il 4 luglio 2013, il reato si è consumato il 7 luglio 2013 e il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi), pertanto, risulta decorso il 7 gennaio 2021, prima della pronuncia della sentenza di appello, intervenuta il 6 dicembre 2021. Al riguardo deve essere ribadito che «è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai 2 sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, essendo stato l'imputato assolto dal reato di bancarotta semplice, alcun assorbimento potrebbe mai ritenersi configurabile. 1.3. La sentenza, dunque, deve essere annullata senza rinvio, per intervenuta prescrizione. Vanno, però, mantenute ferme, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., le statuizioni della sentenza sugli interessi civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara il ricorso inammissibile agli effetti civili. Così deciso, il 20 luglio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato AR CC per il reato di cui agli artt. 13, 226 e 220 legge fall., in relazione alla società "GF s.r.l.", fallita il 4 luglio 2013. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42383 Anno 2023 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 20/07/2023 Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato - amministratore unico della società fallita - non avrebbe depositato i bilanci e le scritture contabili obbligatorie nei termini previsti dalla legge. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione degli artt. 157 e 158 cod. pen., sostenendo che il reato sarebbe prescritto, atteso che esso, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, non avrebbe natura di reato permanente e dovrebbe ritenersi consumato con il decorso dei tre giorni previsti dalla legge per la consegna al curatore della documentazione contabile. 2.2. Con un secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 220, 224 e 226 legge fall. Sostiene che il reato per il quale è intervenuta condanna dovrebbe ritenersi assorbito dal reato di bancarotta semplice, originariamente contestato e in relazione al quale era intervenuta pronuncia di assoluzione fin dal primo grado di giudizio. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto. 1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Invero, «il delitto di omesso deposito di bilanci e scritture contabili e fiscali obbligatorie, previsto dagli artt. 220 e 16, comma primo, n. 3, legge fall., ha natura di reato omissivo proprio istantaneo, con effetti eventualmente permanenti, che si consuma all'atto dell'inadempimento dell'obbligo di deposito nei tempi previsti dalla legge» (Sez. 5, n. 12929 del 14/02/2020, Bonardi, Rv. 278807). Nel caso in esame, essendo la società fallita il 4 luglio 2013, il reato si è consumato il 7 luglio 2013 e il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi), pertanto, risulta decorso il 7 gennaio 2021, prima della pronuncia della sentenza di appello, intervenuta il 6 dicembre 2021. Al riguardo deve essere ribadito che «è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai 2 sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, essendo stato l'imputato assolto dal reato di bancarotta semplice, alcun assorbimento potrebbe mai ritenersi configurabile. 1.3. La sentenza, dunque, deve essere annullata senza rinvio, per intervenuta prescrizione. Vanno, però, mantenute ferme, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., le statuizioni della sentenza sugli interessi civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara il ricorso inammissibile agli effetti civili. Così deciso, il 20 luglio 2023.