Sentenza 21 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5958 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
Aula A cpLA CORTE5958 0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POI O IT CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.9199/99 ANNUNZIATADott. Michele Presidente aan 11555/99 Consigliere Dott. Francesco A. MAIORANO Cron.1287-8 LAMORGESE Cons. Relatore Dott. Antonio Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 13/02/01Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ORGANIZZAZIONE EUROTEL ITALIA s.r.l. - GMBH - intimata - nonché sul ricorso n. 11555/99 proposto da: ORGANIZZAZIONE EUROTEL ITALIA s.r.l. GMBH, in persona 548 del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 38, presso l'avv. Andrea Mancini, che con l'avv. Giuseppe Loreti la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti Correra, Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Fabrizio procures Notarile giusta delecta in atti%;B resistente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 127 del Tribunale di Gorizia depositata l'11 maggio 1998 (R.G. n. 23/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'inammissibilità dell'incidentale, assorbito l'incidentale condizionato. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Gorizia, giudice di rinvio a seguito dell'annullamento, con sentenza di questa Corte 7 giugno 1996 n. 5313, della decisione resa in grado di appello dal Tribunale di Udine il 21 dicembre 1992, nella causa promossa dall'Inps nei confronti dell'Organizzazione Eurotel Italia s.r.l. GMBH, ha rigettato l'impugnazione del suddetto ente previdenziale avverso la pronuncia in data 26 maggio 1992 del Pretore di Udine. Questi aveva accolto l'opposizione proposta dalla suindicata società avverso il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento dei contributi previdenziali, e relative aggiuntive, sull'importo versato asomme un dipendente a titolo di retribuzione e para retribuzione. Affermata sulla scorta di taluni elementi la natura novativa dell'accordo transattivo intervenuto nel corso del giudizio promosso nei confronti della società odierna resistente dall'ex dipendente Carminati, cui si riferivano le omissioni contributive, il Tribunale di Gorizia ha ritenuto che tra le somme versate a tale titolo e il rapporto di lavoro non sussisteva un nesso di dipendenza, ma di mera occasionalità, per cui 3 quegli importi non erano assoggettabili a contribuzione. L'Inps ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Gorizia, con un solo motivo. L'Organizzazione Eurotel Italia s.r.l. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale e in subordine ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente i due ricorsi devono essere riuniti, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). Con un unico articolato motivo l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 cod. civ., 12 legge 30 aprile 1969 n. 153, omessa motivazione. Deduce che pronuncia e vizio di sebbene dal contenuto e dal testo della transazione, riportato in ricorso dall'istituto, non risulti l'animus novandi, la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente tale elemento, richiamando la giustificazione di risarcimento danni che i contraenti avevano voluto attribuire all'importo concordato, pressoché coincidente con quello preteso dal lavoratore, e dando così una motivazione che esso ricorrente reputa insufficiente. Critica ancora la sentenza qui impugnata per aver omesso di considerare sia l'espressione contenuta nella transazione nel corso e in dipendenza del rapporto di lavoro, determinante al fine di individuare l'effettiva volontà delle parti sottesa all'attribuzione della somma concordata, sia la mancanza di una manifestazione di volontà delle parti di definire la lite e di un'affermazione circa l'infondatezza della pretesa del lavoratore Carminiati. La censura è infondata. In tema di computabilità ai fini contributivi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153, delle somme che siano erogate dal datore di lavoro a seguito di transazione, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso di escluderla soltanto quando la transazione abbia carattere novativo, senza cioè che vi sia un riconoscimento neppure parziale dei titoli fatti valere dal lavoratore e sia stipulata non per eliminare la res dubia oggetto della lite instaurata o da instaurare, ma soltanto per evitare l'alea del giudizio, sicché il nesso che collega le erogazioni al rapporto di lavoro si configura come 5 di mera occasionalità e non di dipendenza (v. fra le più recenti, oltre a Cass. 7 gennaio 1997 n. 49 citata dall'Inps, Cass. 2 giugno 1998 n. 5412, Cass. 16 luglio 1999 n. 7552). L'istituto ricorrente aderisce a tali principi, ma critica la sentenza impugnata per avere ritenuto la sussistenza dell'animus novandi nella transazione conclusa fra il lavoratore e la società odierna resistente, apprezzando in maniera diversa dal giudice del merito l'entità della somma concordata fra le parti contraenti e taluni elementi che a suo avviso sarebbero stati trascurati ° insufficientemente valutati al fine della ricostruzione della volontà manifestata dalle parti con l'accordo transattivo suddetto. Ma il Tribunale ha escluso la coincidenza, richiamata dall'ente previdenziale a sostegno del suo assunto, tra la somma pretesa dal lavoratore e quella concordata nella transazione, rimarcando come in quest'ultimo importo fossero comprese le spese dei due gradi del giudizio e gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute nell'arco di tempo di tempo dal 1970 al 1981, e quindi valorizzando da un lato la differente entità fra la somma inizialmente pretesa dal lavoratore e quella poi riconosciutagli dal datore di lavoro in sede transattiva, dall'altro il titolo risarcitorio evidenziato dalle parti nel concludere e le contestazioni semprela transazione manifestate dalla società in ordine alla fondatezza delle pretese avanzate dal lavoratore. Il giudice del rinvio ha precisato ancora che le parti nell'addivenire alla transazione avevano inteso soltanto porre fine alla lite e avevano escluso la dipendenza del pagamento della somma pattuita nell'accordo con il pregresso rapporto di lavoro, dando vita ad un nuovo rapporto obbligatorio. Sono queste argomentazioni prive di vizi logici e di errori giuridici, in relazione ai quali censurabile in sede di legittimitàsoltanto è l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura dell'accordo transattivo, che con riferimento all'animus novandi ben può essere desunto anche per implicito da fatti concludenti, quando, come già avuto occasione di affermare la di questa Corte (v. Cass. 15 giurisprudenza novembre 1997 n. 11330), risulti una situazione di oggettiva incompatibilità fra il rapporto preesistente e quello avente causa nell'accordo transattivo. 7 Per cui, in definitiva, le critiche svolte dall'istituto ricorrente alla sentenza qui impugnata si risolvono nella contrapposizione di una diversa valutazione dei medesimi elementi presi in considerazione dal Tribunale per negare che la somma pattuita in transazione costituisse prestazione corrispettivo della resa dal lavoratore, assoggettabile a contribuzione ai sensi del citato art. 12. Passando all'esame del ricorso incidentale, la società denuncia violazione degli artt. 394, 414, 434 cod. proc. civ. e vizio di motivazione sulla inammissibilità dell'appello. Assume chededotta l'Inps, il quale inizialmente aveva domandato la conferma del decreto ingiuntivo opposto, aveva poi nel giudizio di appello confermato tale richiesta e invocato, nel contempo, l'accertamento dell'obbligo rapportato alla somma indicata incontributivo Tale contraddizione, comportante ad transazione. avviso della ricorrente l'inammissibilità del gravame, era stata sottovalutata dal giudice del rinvio, il quale aveva pure omesso di considerare la modifica della domanda dell'Inps, che formulando conclusioni diverse da quelle prese nel precedente giudizio di appello, si era limitato a richiedere 8 l'accertamento dell'obbligo contributivo della società in base alla transazione intervenuta con il lavoratore. In via subordinata, e condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale, la società ricorrente deduce l'infondatezza della domanda dell'Inps, in quanto nel concetto di retribuzione imponibile ex art. 12 legge n. 153 del 1969 non possono essere comprese le somme versate per spese legali di entrambi i gradi del giudizio e per rivalutazione monetaria e interessi. Quest'ultima censura, in quanto espressamente condizionata, resta assorbita dal rigetto del ricorso principale, mentre si deve rilevare l'inammissibilità dell'altra doglianza per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto perché in mancanza di una soccombenza della società ricorrente non vi può essere per la stessa un interesse ad impugnare la sentenza dalla quale non può derivare nei suoi confronti alcun pregiudizio, e poi perché nel giudizio di rinvio operano le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, per cui le questioni, che sebbene rilevabili di ufficio, non siano state esaminate dalla Corte di Cassazione, non possono essere dedotte dalle parti o comunque 9 essere oggetto di giudizio in sede di rinvio, giacché il loro riesame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della loro intangibilità (cfr. Cass. 9 febbraio 2000 n. 1437). In conclusione, il ricorso principale va rigettato e quello incidentale, assorbito per la parte dichiarata espressamente condizionata, è inammissibile per il resto. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara quello incidentale assorbito per la parte condizionata e inammissibile per il resto;
compensa integralmente fra le parti I le spese del presente giudizio. A D 0 3 S 1 , 3 S . O 5 A T L T L R . , Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2001. O A N ' A B L E I 3 Autour, LannoyConsigliere est. L D E T 7 - м. Амишитиву Il presidente D A I 6 T I - N S 1 S C 1 N O O E P S E A M Shill I D I G A E G A , E O D O L T E R IL CANCELLIERE T T T I S A R Depositato in Cancelleria I N I L E G L D S E de E E R A oggi, 21 APR. 2001, O D M IL CANCELCELLIERE 10