Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00688/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2025, proposto dal sig. RI TO in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Lodato e Silvio Pagano, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 148/2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. RO RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’epigrafato gravame parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza con la quale il Comune di Cava dei Tirreni ha contestato l’apposizione sullo spazio esterno prospiciente il locale commerciale di proprietà del ricorrente e aggettante sulla via in Via C.so Principe Amedeo 183-185 di un “ … motore di condizionatore esterno alla sagoma del fabbricato come da rilievi fotografici allegati” , disponendone la demolizione.
2. A fondamento del gravame il ricorrente ha posto i seguenti motivi “1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del DPR 380/2001 e dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004; 2) Violazione di legge (art. 7 e ss. L. 241/90) - Violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto del presupposto - arbitrarietà- sviamento); 3. Violazione di legge (art. 33 DPR 380/2001) violazione del giusto procedimento - Eccesso di potere (travisamento - illogicità- erroneità - difetto dei presupposti - di motivazione -sviamento); 4. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione; 5. Violazione di legge (art. 33 DPR 380/2001); Violazione del giusto procedimento - Eccesso di potere (travisamento - illogicità- erroneità - difetto dei presupposti – di motivazione - Sviamento); 6. Violazione del Regolamento Edilizio Comunale”.
2.1 In estrema sintesi, al di là di talune censure miranti a colpire aspetti di presunte illegittimità procedimentali (mancato avviso di avvio del procedimento, difetto di motivazione e di istruttoria), il ricorrente si è sostanzialmente doluto del fatto che per l’apposizione del motore di un climatizzatore all’esterno del locale commerciale non sarebbe stato necessario nè il permesso di costruire né, tantomeno, l’autorizzazione paesaggistica.
2.2 Il Comune si è costituito in giudizio sottolineando che in ragione della tipologia di area, sottoposta a vincolo paesaggistico dal D.M.12.6.1967, per posizionare il motore in contestazione sarebbe stata necessaria l’autorizzazione paesaggistica, in disparte il titolo edilizio idoneativo.
2.3 In vista della discussione di merito le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi confermando le rispettive posizioni, così come nel corso dell’udienza odierna, al termine della quale la causa è stata posta in decisione.
3. Il ricorso è infondato.
4. Va da subito sgomberato il campo dalle censure di matrice istruttoria e di motivazione veicolate nel ricorso, in quanto palesemente infondate. Ebbene costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui l’ordinanza di demolizione non abbisogna di alcun atto di avvio del procedimento, traducendosi in un’ordinaria e vincolata competenza di controllo e vigilanza sull’attività edilizia svolta dal Comune autonomamente o, come nel caso in questione, a seguito di apposita segnalazione di un privato.
4.1 Secondo la consolidata giurisprudenza più volte confermata e condivisa da questo Tribunale l’ordinanza di demolizione conseguente all’accertata abusività di opere edilizie non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento , “trattandosi d una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge per reprimere un abuso edilizio; inoltre, il presupposto di fatto del provvedimento di demolizione, ossia l'abuso, costituisce un elemento di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, n. 1452/2021).
4.2 Quanto al censurato difetto di motivazione per respingere la doglianza basti richiamare il costante avviso secondo cui “ordinanza di demolizione di manufatto abusivo può ritenersi dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive (morfologica, costruttiva, dimensionale, oltre che ubicativa, mediante puntuale indicazione degli estremi di localizzazione geografica) e l'individuazione delle violazioni accertate” (Consiglio di Stato sez. IV, n. 8006/2025). Parametri che, solo per precisione d’esposizione, risultano ampiamente rispettati nell’atto demolitorio impugnato. Il motivo è dunque privo di fondamento.
5. Venendo al fulcro delle doglianze attoree, le stesse possono essere trattate congiuntamente e respinte, in considerazione della loro sostanziale connessione, essendo incentrate sulla contestazione, sotto più profili, della disciplina sanzionatoria applicata al caso di specie, che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbe del tutto errata, non essendovi, in tesi, i presupposti per l’applicazione dell’art. 27 TUE.
6. Va premesso che per le opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, per costante e ormai pacifica giurisprudenza, indipendentemente dalla natura dell’intervento specifico e dal titolo edilizio necessario per la sua edificazione, in assenza della previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica è in ogni caso doverosa l’applicazione della sanzione demolitoria.
In sostanza, a prescindere dal titolo ritenuto più idoneo e corretto per realizzare un intervento edilizio in zona vincolata (DIA, Scia o permesso di costruire), ciò che rileva è il fatto che lo stesso intervento sia stato posto in essere in assoluta carenza del titolo abilitativo e in assenza della previa valutazione sulla sua compatibilità sotto il profilo del vincolo paesaggistico, pertanto, ai sensi dell’art. 27, comma 2, DPR 380/2001, deve essere sanzionato attraverso il provvedimento demolitorio correttamente adottato anche nella vicenda odierna dall’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 62).
7. Di conseguenza, parametrando le suesposte e incontroverse affermazioni alla vicenda odierna, il Comune ha legittimamente ritenuto necessario ai fini della installazione dell’unità esterna in parola l’acquisizione in via preventiva dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, con conseguente sanzione demolitoria vista la carenza del titolo autorizzatorio (da ultimo cfr. sent. Consiglio di Stato, n. 7426 dell’8 novembre 2021). Tanto perché l’opera in questione, in disparte la disamina della rilevanza del suo impatto, è inserita in un contesto territoriale protetto. Del resto l’articolo 27 del DPR n. 380 del 2001 (norma richiamata, unitamente all’art. 31 TUED dal Comune intimato) impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano comunque eseguite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (cfr. Tar Campania Napoli, sez. VI, 11 giugno 2021 n. 3940) a prescindere dalla classificazione degli abusi valevole nel diverso contesto dei titoli edilizi.
8. Per quanto tardiva e inammissibile nemmeno è fondata l’affermazione del ricorrente contenuta soltanto nella memoria di merito secondo cui l’opera sarebbe stata legittimamente realizzata anche in assenza dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. n. 31/2017 e segnatamente in ragione di quanto disposto alla Tabella “A.2” dell’Allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, che include tra gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 2 del medesimo decreto “l’installazione di condizionatori d'aria [...] sulle facciate prospettanti su spazi pubblici, a condizione che gli stessi non alterino in modo significativo e permanente l'aspetto esteriore degli edific i”.
8.1 Ebbene, in disparte la tardività della censura, comunque la stessa sarebbe stata, pur a volerla esaminare, infondata. Difatti, condividendosi sul punto quanto osservato da precedenti decisioni in termini, la apposizione del motore del climatizzatore rientra piuttosto nella previsione del punto B.3 dell’Allegato B al medesimo d.P.R. n. 31 del 2017, ricomprendente gli “interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: [...] realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze [...] ”.
8.2 Nella vicenda odierna, invero risulta evidente che il motore sia stato allocato su una strada principale, peraltro caratterizzata, rispetto alla sua collocazione, dall’essere dunque ben visibile dallo spazio pubblico. Inoltre, allo stato, non risulta l’adozione di particolari accorgimenti per consentire l’integrazione armonica di detto macchinario con la complessiva struttura architettonica interessata, ma nemmeno risulta fornita adeguata prova sulla solo asserita impossibilità oggettiva di trovare una diversa collocazione. Sul punto parte ricorrente ha affermato la violazione del principio di proporzionalità, ma più correttamente avrebbe dovuto lo stesso interessato dimostrare l’impossibilità di una diversa collocazione del motore, mentre si è limitato a lamentare che non lo avrebbe fatto il Comune.
Dalle suesposte caratteristiche dell’ opus sarebbe stato dunque necessario munirsi, quantomeno, dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 31/2017, quale atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio idoneativo.
9. Conclusivamente il ricorso è infondato va respinto.
10. Le spese di giudizio possono in ogni caso essere equitativamente compensate, stante il peculiare sviluppo della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
LA Zoppo, Primo Referendario
RO RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO RR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO