Sentenza 5 marzo 2001
Massime • 1
L'art. 2 del D.L. 21 aprile 1995, n. 117 (conv. in legge 8 giugno 1995, n. 234), nel prorogare al 31 dicembre 1999 il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano - Cremona - Po, per il quale l'art. 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128 aveva già fissato una proroga fino al 31 dicembre 1991, non dispone soltanto per l'avvenire, ma - come risulta sia dalla lettera che dalla ratio della norma - ripristina anche, senza soluzione di continuità, i poteri pubblicistici del Consorzio nel periodo successivo alla originaria scadenza della proroga (31 dicembre 1991), con ciò riferendosi, con effetto di sanatoria, ad ogni attività pregressa posta in essere nel periodo dal 1 gennaio 1992 alla data di entrata in vigore del decreto legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2001, n. 3145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3145 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI VA, in proprio e quale erede del padre TI RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 146, presso l'avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUARNERI ATTILIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ACCIAIERIA I.S.P. di CREMONA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VIGLIENA 10, presso l'avvocato GRAZIANI GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUARESCHI BRUNO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
CONSORZIO CANALE MILANO - CREMONA - PO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 121/98 del Tribunale di CREMONA, depositata il 10/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2000 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 18 febbraio 1991 n. 1882 settore n. 413 del Presidente della Regione Lombardia veniva espropriata in favore del Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po un'area di complessivi mq. 16.550 di proprietà di PU AN e di PU ER sita in Comune di Cremona.
In data 21 febbraio 1992, previo preavviso agli espropriati, il Consorzio si immetteva nel possesso dell'immobile con l'ausilio della forza pubblica. A seguito di ricorso ex art. 703 c.p.c. proposto da PU AN e PU ER in data 22 febbraio 1992, il Pretore di Cremona - dopo una prima ordinanza di reintegrazione, sospesa con successivo provvedimento - con sentenza n. 71/93 in data 22 gennaio/25 febbraio 1993 dichiarava l'illiceità e la illegittimità dello spoglio;
ordinava al Consorzio, nonché alla Acciaieria I.S.P. di Cremona S.r.l., pure convenuta in quanto assegnataria dell'aria, di reintegrare i ricorrenti nel possesso delle superfici non già edificate;
dichiarava la propria incompetenza per valore a decidere sulla domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti. Con atto di citazione, notificato in data 19 febbraio 1994, il Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po proponeva appello avverso detta sentenza lamentando: 1) che il Pretore col ritenere che i poteri pubblicistici del Consorzio fossero venuti meno alla data del 31 dicembre 1991 - fino alla quale era stato prorogato con l'art. 16 L. n. 128/90 il termine per l'attuazione dei piani e delle opera di competenza (ivi comprese e procedure espropriative) - aveva trascurato di considerare che la procedura espropriativa era avvenuta nel termine suindicato essendosi compiuta con l'emanazione del decreto di espropriazione in data 18 febbraio 1991, mentre successivamente era stata compiuta solo l'attività, pur sempre pubblicista, ma esecutiva e consequenziale e quindi pienamente legittima, di impossessamento e realizzazione delle opere;
2) che, comunque, all'epoca della occupazione dell'immobile da parte del Consorzio era in vigore il D.L. 1 marzo 1992 n. 195, il quale prorogava al 31 dicembre 1995 il termine sopraindicato, onde anche se detto decreto legge era decaduto e non era stato convertito, l'occupazione dell'area doveva ritenersi, all'epoca, legittima espressione di poteri autoritativi.
Si costituivano in giudizio sia l'Acciaieria ISP di Cremona, che proponeva appello incidentale, formulando conclusioni identiche a quelle del Consorzio, sia gli appellati PU AN e PU ER, che eccepivano in via preliminare la nullità e l'improcedibilità dell'atto di citazione d'appello e l'inammissibilità dell'appello incidentale.
Con sentenza del 10 febbraio 1998, il Tribunale di Cremona, in riforma della statuizione pretorile, dichiarava il difetto dell'A.G.O. a conoscere della azione di reintegrazione promossa dagli attori.
Da qui l'odierno ricorso per cassazione di ER (anche nella qualità di erede del padre AN) PU.
Resistono l'Acciaieria ISP ed il Consorzio con altrettanti controricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - Il ricorso è scandito in tre motivi, con i primo due dei quali, il PU reintroduce le due eccezioni - di nullità dell'atto di citazione in appello e del Consorzio di inammissibilità del gravame incidentale dell'Acciaieria - che assume erroneamente disattese dal Tribunale;
mentre, con il residuo terzo mezzo, denuncia, violazione dello art. 2 l. 1995 n. 234, per il profilo individuativo del dies a quo della proroga dei poteri pubblicistici del Consorzio da detta norma disposta.
2)- La nullità dell'atto di citazione in appello, denunciata con il primo mezzo della impugnazione - discende, come detto, in tesi del ricorrente, da un asserito difetto di ius postulandi dell'Avvocatura dello Stato, che avrebbe rappresentato in giudizio il Consorzio senza l'espresso conferimento di procura che si sarebbe reso nella specie, invece, necessario per essere solo facoltativa, e non necessaria, la difesa di quell'ente da parte dell'Avvocatura dello Stato.
La censura non è fondata.
Come esattamente già ritenuto dal Tribunale, l'art. 15 della L. 10 ottobre 1962 n. 1549, integrativa e modificativa della l. 1941 n.
1044 per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po, richiama, infatti, espressamente il patrocinio dell'Avvocatura di Stato, di cui può quindi avvalersi il Consorzio. Ed, a proposito del quale l'art. 45, in relazione all'art. 1, co. 2, rd. 1933 n. 1611 dispone appunto - senza distinzione tra patrocinio obbligatorio o (ex legge) facoltativo - che "gli avvocati dello Stato... non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedano il mandato speciale, bastando che consti tale loro qualità".
3) - Del pari non fondata è la censura svolta nel terzo motivo sempre nei confronti del Consorzio (e che, per tal profilo, può quindi anticipatamente esaminarsi) in ordine alla (nuovamente denegata) sussistenza dei poteri pubblicistici del predetto ente nel periodo intermedio - tra la proroga disposta dalla l. 128/90 e quella introdotta dalla sopravvenuta l. 234 del 95 - all'interno del quale ricade appunto l'occupazione del fondo per cui è lite. La tesi del ricorrente - per cui la norma dello art. 2 del d.l. n. 117 convertito nella l. n. 234 dell'8 giugno 1995, la quale dispone che "il termine del 31 dicembre 1991 fissato dalla l. 1990 n. 128 per il proseguimento dell'attività del Consorzio è prorogato al 31 dicembre 199", dovrebbe intendersi riferita alla sola attività dell'ente successiva alla entrata in vigore della predetta legge del '95, senza sanatoria dell'attività pregressa svolta dopo il 31 dicembre '91 - e' inequivocabilmente, infatti, smentita sia dalla lettera che dalla ratio della norma che si assume violata. Ed invero il citato art. 2 l. n. 234/95 non si limita - come pretende il ricorrente - a ripristinare, a far data dalla sua entrata in vigore, i poteri pubblicistici del Consorzio cessati il 31 dicembre 1991, per previsione della precedente l. n. 128 del 1998, ma testualmente "proroga", invece, quei poteri "dal 32 dicembre 1991" fino allo scadere del 1999", senza alcuna soluzione di continuità;
con ciò attingendo quindi, con implicito ma inequivocabile effetto di sanatoria, ogni attività pregressa ricadente, come nella specie nel periodo intermedio '92 - '95.
3)- E', infine, inammissibile il residuo secondo mezzo della impugnazione, non avendo il ricorrente interesse a coltivare la censura, ivi formulata di irritualita' dell'appello incidentale della Acciaieria;
dal cui accoglimento non potrebbe, infatti, discendere nè la rimozione della pronunzia a lui sfavorevole, di improponibilità della domanda di restituzione (che resterebbe comunque ferma in ragione dei rilevati poteri pubblicistici di cui ha fatto nella specie esercizio il Consorzio occupante) e neppure la modificazione del regolamento delle spese, nel rapporto PU- Acciaieria, avendole il Tribunale a quo integralmente compensate, tra le parti medesime, prescindenti quindi dal criterio della soccombenza.
5)- Il ricorso va pertanto integralmente respinto.
Possono compensarsi tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così decido in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001