CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
Massime • 1
Il curatore fallimentare è legittimato a promuovere incidente di esecuzione in funzione della revoca della confisca, onde conseguire la restituzione alla massa attiva delle somme confiscate con cui soddisfare i creditori ammessi allo stato passivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 22966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22966 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: .\S AVVOCATURA DELLO STATO PER CONTO DEL MINIFERO DELLE FINANZE Nel procedimento
contro
: ND FG nato il [...] NO HA nato il [...] CURATELA FALLIMENTO M7 S.R.L. SCHRETZMAIR TIMO LEG.RAPPR. SOCIETA' SARSTEDT S.C.A.R.L. avverso l'ordinanza del 15/07/2022 della CORTE di APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Venezia, decidendo quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 15 luglio 2022 revocava la confisca disposta nel procedimento definito con sentenza irrevocabile di condanna per il reato di truffa nei confronti di LI NG e LA Mihaela ed attuata nei riguardi di M7 s.r.l. società poi dichiarata fallita, disponendo che la somma di 3.971.429 fosse restituita al curatore fallimentare di tale società per disporre il pagamento dei creditori ammessi allo stato passivo. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione e falsa applicazione degli artt. 676 cod.proc.pen., 31 RD 267/1942 e delle altre disposizioni che escludono la legittimazione attiva del curatore fallimentare a proporre 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 22966 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 24/03/2023 incidente di esecuzione in relazione all'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen.; al proposito si sosteneva che la curatela fallimentare di M7 non avrebbe potuto richiedere la revoca di una confisca disposta con sentenza definitiva posto che lo stesso curatore non può ritenersi avere la rappresentanza dei creditori aventi interesse alla revoca;
disposta in via definitiva la confisca, la stessa può essere intaccata dal giudice dell'esecuzione solo in seguito alla dimostrazione del singolo creditore della previa titolarità in buona fede di un diritto sul bene medesimo, come statuito dalle Sezioni Unite nel 2019 con la sentenza Uniland;
violazione e falsa applicazione degli artt. 240 cod.pen. e 676 cod.proc.pen. quanto ai poteri spettanti al giudice dell'esecuzione in materia di revoca della confisca in relazione all'art.606 lett. b) cod.proc.pen. posto che, nella fase esecutiva, a seguito di decisione definitiva sulla confisca, al giudice dell'esecuzione è preclusa qualsiasi valutazione circa il bilanciamento degli interessi dello Stato in rapporto ai creditori;
al proposito si esponeva che la fase esecutiva non poteva essere intesa quale ulteriore fase di merito e che alcuna valutazione degli interessi della curatela poteva assumere valore decisivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 I motivi proposti appaiono non fondati ed il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Ed invero quanto al primo motivo, con il quale si contesta la legittimazione del curatore fallimentare della società nei cui confronti è stato disposto il sequestro prima e la confisca definitiva poi, ad agire in via esecutiva per la revoca della disposizione assunta all'esito del giudizio penale, va ricordato come secondo l'orientamento del giudice di legittimità (Sez. 3, n. 6166 del 18/11/2020, Rv. 281236 - 01) il curatore fallimentare è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto della opposizione proposta avverso il provvedimento che abbia respinto la richiesta di revoca della confisca urbanistica avanzata dalla società "in bonis" prima del fallimento, sussistendo l'interesse a conseguire la restituzione del bene alla massa attiva del patrimonio del fallito al fine di soddisfare i creditori. In motivazione la suddetta pronuncia spiega come:" la curatela... risulta pienamente legittimata a impugnare tale provvedimento negativo per effetto della successione degli organi fallimentari nella disponibilità dei beni facenti parte del patrimonio del fallito di cui al citato articolo 42 della legge fallimentare, oltre che in forza del meccanismo di sostituzione processuale previsto dall'articolo 43 della medesima legge". Il principio dell'interesse specifico del curatore a tutelare gli interessi della massa attiva dei creditori anche nel giudizio penale, risulta ricavato da un recente intervento delle Sezioni Unite secondo cui il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale (Sez. U, n. 45936 del 26/09/2019, Rv. 277257 - 01). Ne consegue affermarsi che, parallelamente a quanto previsto per la fase cautelare, tale legittimazione deve ritenersi sussistere anche in quella esecutiva e che, quindi, correttamente la corte di appello di Venezia riteneva la possibilità per il curatore fallimentare di avanzare istanza per la revoca della confisca. 2 Né appare avere fondamento la ricostruzione della parte ricorrente, secondo cui pur a fronte dell'intervenuta dichiarazione di fallimento dell'ente nei cui confronti è stata disposta la confisca le domande di restituzione dei beni, o di assegnazione di somme di denaro confiscate, vanno rivolte direttamente dai singoli creditori al giudice penale dell'esecuzione. Una siffatta ricostruzione vedrebbe totalmente alterate le ragioni della procedura fallimentare la cui apertura e svolgimento è proprio diretta ad evitare che i creditori soddisfatti siano coloro che abbiano agito più rapidamente individuando, invece, quale momento centrale di tale fase la formazione dello stato passivo mediante l'ammissione ad un unico elenco comprendente creditori privilegiati e chirografari, da soddisfarsi secondo le precise regole dettate dalla legge fallimentare in osservanza dei principi del codice civile in tema di privilegi e garanzie. Sicchè anche sotto tale profilo appare più che fondata la decisione di ritenere legittimata la curatela fallimentare a richiedere la revoca della procedura posto che solo nel fallimento, sotto la direzione del giudice delegato, le domande di ammissione possono adeguatamente essere vagliate e poi disposte secondo l'ordine previsto dalla legge. 2.2 Anche il secondo motivo risulta non fondato dato che, così come esposto dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Unione europea con la pronuncia del 12 maggio 2022 della settima sezione ha chiarito come l'articolo 8 paragrafo 1 della direttiva 2014/42 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 Aprile 2014 relativa al sequestro ed alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione Europea deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale quando i beni sono congelati in quanto beni strumentali o proventi dei reati, il terzo in buona fede non è legittimato durante la fase del giudiziale del procedimento penale a proporre dinanzi al giudice competente una domanda di restituzione di detti beni. Posto quindi che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia occorre assicurare protezione ai diritti dei terzi aggrediti dal reato, legittimando gli stessi a richiedere la restituzione dei beni o il pagamento dei propri crediti anche al giudice penale presso il quale pende il procedimento nel corso del quale è stata disposto il sequestro a fini di confisca, corretta appare la decisione della corte di merito veneziana che, proprio per garantire il possibile parziale pagamento dei creditori della società fallita nei cui confronti è stata disposta la confisca, procedeva alla revoca della stessa ritenendo prevalente l'interesse concreto degli stessi a vedere soddisfatte le proprie ragioni rispetto a quelle derivante dal mantenimento della confisca facoltativa. Tale valutazione deve essere ritenuta del tutto corretta in quanto il mantenimento della confisca priverebbe i soggetti direttamente danneggiati dal reato dalla possibilità di rivalersi sui profitti illeciti, al momento nel possesso degli organi dello Stato, con inequivocabile sacrificio dei diritti per effetto del mantenimento della misura ablativa. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3 IrgQazio Par ' Ltiut-,) IL PR SIDENFTE Se r4o8 eltrani
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 24 marzo 2023 L CONSIGLIERE EST.
contro
: ND FG nato il [...] NO HA nato il [...] CURATELA FALLIMENTO M7 S.R.L. SCHRETZMAIR TIMO LEG.RAPPR. SOCIETA' SARSTEDT S.C.A.R.L. avverso l'ordinanza del 15/07/2022 della CORTE di APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Venezia, decidendo quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 15 luglio 2022 revocava la confisca disposta nel procedimento definito con sentenza irrevocabile di condanna per il reato di truffa nei confronti di LI NG e LA Mihaela ed attuata nei riguardi di M7 s.r.l. società poi dichiarata fallita, disponendo che la somma di 3.971.429 fosse restituita al curatore fallimentare di tale società per disporre il pagamento dei creditori ammessi allo stato passivo. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione e falsa applicazione degli artt. 676 cod.proc.pen., 31 RD 267/1942 e delle altre disposizioni che escludono la legittimazione attiva del curatore fallimentare a proporre 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 22966 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 24/03/2023 incidente di esecuzione in relazione all'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen.; al proposito si sosteneva che la curatela fallimentare di M7 non avrebbe potuto richiedere la revoca di una confisca disposta con sentenza definitiva posto che lo stesso curatore non può ritenersi avere la rappresentanza dei creditori aventi interesse alla revoca;
disposta in via definitiva la confisca, la stessa può essere intaccata dal giudice dell'esecuzione solo in seguito alla dimostrazione del singolo creditore della previa titolarità in buona fede di un diritto sul bene medesimo, come statuito dalle Sezioni Unite nel 2019 con la sentenza Uniland;
violazione e falsa applicazione degli artt. 240 cod.pen. e 676 cod.proc.pen. quanto ai poteri spettanti al giudice dell'esecuzione in materia di revoca della confisca in relazione all'art.606 lett. b) cod.proc.pen. posto che, nella fase esecutiva, a seguito di decisione definitiva sulla confisca, al giudice dell'esecuzione è preclusa qualsiasi valutazione circa il bilanciamento degli interessi dello Stato in rapporto ai creditori;
al proposito si esponeva che la fase esecutiva non poteva essere intesa quale ulteriore fase di merito e che alcuna valutazione degli interessi della curatela poteva assumere valore decisivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 I motivi proposti appaiono non fondati ed il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Ed invero quanto al primo motivo, con il quale si contesta la legittimazione del curatore fallimentare della società nei cui confronti è stato disposto il sequestro prima e la confisca definitiva poi, ad agire in via esecutiva per la revoca della disposizione assunta all'esito del giudizio penale, va ricordato come secondo l'orientamento del giudice di legittimità (Sez. 3, n. 6166 del 18/11/2020, Rv. 281236 - 01) il curatore fallimentare è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto della opposizione proposta avverso il provvedimento che abbia respinto la richiesta di revoca della confisca urbanistica avanzata dalla società "in bonis" prima del fallimento, sussistendo l'interesse a conseguire la restituzione del bene alla massa attiva del patrimonio del fallito al fine di soddisfare i creditori. In motivazione la suddetta pronuncia spiega come:" la curatela... risulta pienamente legittimata a impugnare tale provvedimento negativo per effetto della successione degli organi fallimentari nella disponibilità dei beni facenti parte del patrimonio del fallito di cui al citato articolo 42 della legge fallimentare, oltre che in forza del meccanismo di sostituzione processuale previsto dall'articolo 43 della medesima legge". Il principio dell'interesse specifico del curatore a tutelare gli interessi della massa attiva dei creditori anche nel giudizio penale, risulta ricavato da un recente intervento delle Sezioni Unite secondo cui il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale (Sez. U, n. 45936 del 26/09/2019, Rv. 277257 - 01). Ne consegue affermarsi che, parallelamente a quanto previsto per la fase cautelare, tale legittimazione deve ritenersi sussistere anche in quella esecutiva e che, quindi, correttamente la corte di appello di Venezia riteneva la possibilità per il curatore fallimentare di avanzare istanza per la revoca della confisca. 2 Né appare avere fondamento la ricostruzione della parte ricorrente, secondo cui pur a fronte dell'intervenuta dichiarazione di fallimento dell'ente nei cui confronti è stata disposta la confisca le domande di restituzione dei beni, o di assegnazione di somme di denaro confiscate, vanno rivolte direttamente dai singoli creditori al giudice penale dell'esecuzione. Una siffatta ricostruzione vedrebbe totalmente alterate le ragioni della procedura fallimentare la cui apertura e svolgimento è proprio diretta ad evitare che i creditori soddisfatti siano coloro che abbiano agito più rapidamente individuando, invece, quale momento centrale di tale fase la formazione dello stato passivo mediante l'ammissione ad un unico elenco comprendente creditori privilegiati e chirografari, da soddisfarsi secondo le precise regole dettate dalla legge fallimentare in osservanza dei principi del codice civile in tema di privilegi e garanzie. Sicchè anche sotto tale profilo appare più che fondata la decisione di ritenere legittimata la curatela fallimentare a richiedere la revoca della procedura posto che solo nel fallimento, sotto la direzione del giudice delegato, le domande di ammissione possono adeguatamente essere vagliate e poi disposte secondo l'ordine previsto dalla legge. 2.2 Anche il secondo motivo risulta non fondato dato che, così come esposto dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Unione europea con la pronuncia del 12 maggio 2022 della settima sezione ha chiarito come l'articolo 8 paragrafo 1 della direttiva 2014/42 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 Aprile 2014 relativa al sequestro ed alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione Europea deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale quando i beni sono congelati in quanto beni strumentali o proventi dei reati, il terzo in buona fede non è legittimato durante la fase del giudiziale del procedimento penale a proporre dinanzi al giudice competente una domanda di restituzione di detti beni. Posto quindi che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia occorre assicurare protezione ai diritti dei terzi aggrediti dal reato, legittimando gli stessi a richiedere la restituzione dei beni o il pagamento dei propri crediti anche al giudice penale presso il quale pende il procedimento nel corso del quale è stata disposto il sequestro a fini di confisca, corretta appare la decisione della corte di merito veneziana che, proprio per garantire il possibile parziale pagamento dei creditori della società fallita nei cui confronti è stata disposta la confisca, procedeva alla revoca della stessa ritenendo prevalente l'interesse concreto degli stessi a vedere soddisfatte le proprie ragioni rispetto a quelle derivante dal mantenimento della confisca facoltativa. Tale valutazione deve essere ritenuta del tutto corretta in quanto il mantenimento della confisca priverebbe i soggetti direttamente danneggiati dal reato dalla possibilità di rivalersi sui profitti illeciti, al momento nel possesso degli organi dello Stato, con inequivocabile sacrificio dei diritti per effetto del mantenimento della misura ablativa. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3 IrgQazio Par ' Ltiut-,) IL PR SIDENFTE Se r4o8 eltrani
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 24 marzo 2023 L CONSIGLIERE EST.