Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2001, n. 10014
CASS
Sentenza 23 luglio 2001

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In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l'indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va effettuata alla stregua di un confronto meramente formale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la violazione di tale principio non sussiste quando l'incolpato, attraverso l'"iter" processuale, abbia avuto conoscenza dell'addebito e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l'illiceità dei comportamenti deve essere valutata solo in relazione alla loro idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando che i suddetti comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili e o penali; la relativa valutazione è apprezzamento proprio del giudice disciplinare ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

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  • 1Avvocato, procedimento disciplinare, contestazione, forma, contenutoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 marzo 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2001, n. 10014
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10014
Data del deposito : 23 luglio 2001

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