Sentenza 23 luglio 2001
Massime • 2
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l'indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va effettuata alla stregua di un confronto meramente formale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la violazione di tale principio non sussiste quando l'incolpato, attraverso l'"iter" processuale, abbia avuto conoscenza dell'addebito e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l'illiceità dei comportamenti deve essere valutata solo in relazione alla loro idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando che i suddetti comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili e o penali; la relativa valutazione è apprezzamento proprio del giudice disciplinare ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
Commentario • 1
- 1. Avvocato, procedimento disciplinare, contestazione, forma, contenutoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 marzo 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2001, n. 10014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10014 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT NO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio degli avvocati NICOLA MORGANI, BRUNO BELLI, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al ricorso;
contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA;
nonché contro a seguito di ordinanza dibattimentale in data 11 maggio 2000 di integrazione del contraddittorio nei confronti di PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimato -
avverso la decisione n. 174/99 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 23/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Nicola MORGANI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma sottoponeva a procedimento disciplinare l'avv. NO NT con la seguente incolpazione: "dopo aver ricevuto dal RI IA RM una serie di assegni a lui intestati del complessivo importo di L. 140.000.000,con l'intesa che avrebbe dovuto dopo pochi giorni restituire la somma a mezzo di assegni circolari intestati all'esponente. dopo numerosi solleciti per l'adempimento di quanto pattuito, comunicava telefonicamente alla RM di essere stato vittima, all'uscita di un Istituto di Credito, di una rapina della valigetta professionale nella quale era, a suo dire, contenuta la minor somma di L. 120.000.000, con la giustificazione che la mancata restituzione del denaro era conseguenza del fatto criminoso di cui era rimasto vittima. Veniva così meno ai doveri di lealtà e correttezza, compromettendo "la dignità professionale propria e dell'intera categoria forense".
Espletata la necessaria istruttoria, preso atto che la RM aveva accettato la restituzione, nelle more, della minor somma di L. 80.000.000 senza rinunciare al di più dovutole e ritenuto che il rapporto di affettuosa amicizia stabilitosi fra le parti e la rapina asseritamene subita non erano tali da attenuare la responsabilità morale e professionale del legale, il Consiglio dell'Ordine, con decisione 11 dicembre 1997, gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi 6. Il ricorso proposto dall'avv. NT era parzialmente accolto dal Consiglio Nazionale Forense, con decisione 23 ottobre 1999, che riduceva la sospensione a mesi 4, ritenendo che la sanzione potesse essere ridotta a seguito della parziale restituzione delle somme, ma che ne' l'ipotizzato rapporto affettuoso intercorso fra la RM ed il NT, ne' la pretesa rapina giustificassero una attenuazione del dovere di diligenza, a carico del professionista, nell'esercizio del suo mandato.
Per la cassazione di tale decisione l'avv. NT ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. Le altre parti intimate non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 530 c.p.p. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si duole che il Consiglio Nazionale Forense non abbia rispettato il principio della corrispondenza fra incolpazione e decisione, prendendo in esame anche il rapporto di affettuosa amicizia stabilitosi con la RM, che non era stato contestato.
Con il secondo mezzo l'avv. NT denuncia la violazione degli artt. 38 ss. d.l. n. 1578 del 1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), lamentando che il suddetto Consiglio, dopo aver ridimensionato gli addebiti, non abbia tratto le debite conseguenze anche in ordine alla qualificazione della condotta incriminata.
Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione sia della legge professionale sotto un ulteriore aspetto, sia degli artt. 2697 c.c. e 530 c.p.p., nonché il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia (il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamentando che sempre il Consiglio Nazionale, dopo avere ulteriormente ridotto gli addebiti a mera mancanza di diligenza e di prudenza, non abbia tratto le adeguate conseguenze, neppure riguardo all'obbligo di motivazione.
I tre motivi, che per la connessione delle rispettive censure possono esaminarsi congiuntamente, non sono fondati. Essi vanno esaminati alla luce dei principi affermati in materia da questa Corte, secondo i quali, da un lato, l'indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va effettuato alla stregua di un confronto meramente formale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in terna di garanzie e di difesa, la violazione di tale principio non sussiste quando l'incolpato, attraverso l'iter processuale, abbia avuto conoscenza dell'addebito e sia stato messo in condizioni di difendersi (Cass. sez. un. 26 aprile 2000 n. 289); dall'altro, l'illiceità dei comportamenti deve essere valutata solo in relazione alla loro idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando che i suddetti comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili e/o penali e la relativa valutazione è apprezzamento proprio del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cas. sez. un. 4 ottobre 2000 n. 1053). Orbene, alla luce di tali principi, è agevole rilevare che, secondo il C.N.R, il "non chiaro rapporto tra le parti sul piano sentimentale", già valutato dal Consiglio romano, non ha pesato più di tanto sull'intero contesto del rapporto professionale tra le stesse, in sè chiaro e preciso, così come la lamentata rapina non sminuisce, ma anzi aggrava la responsabilità del professionista, per non avere usato quelle precauzioni che la normale diligenza suggeriva. Conseguentemente, rimaneva - come già detto - il rapporto puramente professionale, caratterizzato da tre elementi: la ricezione, da parte dell'avv. NT, degli assegni per 140 milioni;
il suo impegno alla restituzione;
la tardiva e parziale restituzione, malgrado i solleciti, di soli 80 milioni. Ed allora non esiste violazione del principio di correlazione tra addebito e decisione, avendo l'attuale ricorrente potuto difendersi anche sul fronte dell'eventuale rapporto sentimentale;
mentre, per quanto concerne la valutazione dell'illecito disciplinare, con motivazione congrua e logica il C.N.F. ha condiviso l'apprezzamento di gravità, sotto il profilo deontologico, del Consiglio provinciale, pur riducendo l'entità della pena in considerazione, appunto, della restituzione parziale del debito. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2001