Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25136
CASS
Sentenza 9 giugno 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una prova testimoniale, la mancata citazione del teste non causa l'automatica decadenza della parte dal diritto alla sua escussione, ma genera in capo al giudice un onere di verifica circa la sua rilevanza per l'accertamento in corso, da compiersi alla stregua della valutazione già effettuata al momento dell'ammissione del rito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale era stata rilevata la decadenza dal diritto dell'imputato all'assunzione della testimonianza, inferendola dalla mancata citazione del testimone).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25136
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25136
    Data del deposito : 9 giugno 2023

    Testo completo