CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una prova testimoniale, la mancata citazione del teste non causa l'automatica decadenza della parte dal diritto alla sua escussione, ma genera in capo al giudice un onere di verifica circa la sua rilevanza per l'accertamento in corso, da compiersi alla stregua della valutazione già effettuata al momento dell'ammissione del rito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale era stata rilevata la decadenza dal diritto dell'imputato all'assunzione della testimonianza, inferendola dalla mancata citazione del testimone).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25136 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HA EL TI nato il [...] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE d'APPELLO de L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello de L'Aquila, procedendo con le forme del rito abbreviato condizionato all'audizione del teste Pagnano, confermava la condanna del ricorrente per il reato di danneggiamento aggravato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 25136 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 07/03/2023 La Corte d'appello confermava la legittimità dell'ordinanza con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato la decadenza del ricorrente dal diritto ad escutere il testimone, la cui audizione costituiva la "condizione" dell'abbreviato, ritenedo che tale decadenza discendesse dall'omessa citazione del testimone. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: sarebbe illegittima l'ordinanza con la quale il ricorrente era stato dichiarato decaduto dal diritto ad assumere la testimonianza del tenente Pagnano, che sarebbe stata decisiva per l'identificazione. Si deduceva che l'audizione era rilevante in quanto costituiva la "condizione" del rito abbreviato e che, comunque il difensore lo aveva citato per l'udienza, fissata per la discussione (anche se lo stesso non era comparso per un impedimento lavorativo), dimostrando la sua diligenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato 1.1. In via generale il collegio riafferma che dall'interpretazione letterale dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. si ricava univocamente che il vincolo di subordinazione insito nella domanda di ammissione del rito abbreviato "condizionato" «attiene all'ammissione della integrazione probatoria e non alla effettiva assunzione delle ulteriori acquisizioni probatorie. Di conseguenza il vincolo di subordinazione insito nella richiesta dell'imputato deve ritenersi utilmente assolto con l'instaurazione del rito e l'ammissione delle prove sollecitate dalla difesa;
il relativo atto di impulso processuale non può essere influenzato dalle vicende correlate al distinto e successivo momento della effettiva assunzione della prova - che può essere influenzata da diversi fattori - e non può subire una retroattiva perdita di efficacia quando, per qualunque motivo, la prova non venga concretamente assunta» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253211 - 01). 1.2. Occorre allora chiedersi quali siano le conseguenze della mancata citazione del testimone la cui assunzione "condiziona" il rito abbreviato. Ribadito che tale comportamento non può mai risolversi nella revoca della ammissione del rito abbreviato nella forma condizionata, il collegio ritiene necessario verificare se la mancata citazione esprima, o meno, una consapevole rinuncia alla audizione (circostanza che, ove verificata non implica la revoca dell'abbreviato nella forma condizionata, ma legittima definizione del processo senza l'assunzione del teste rinunciato: Sez. 2, n. 43876 del 07/10/2014). Con riferimento al rito ordinario la Cassazione ha affermato, infatti, che la mancata citazione dei testimoni già ammessi comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria 2 (Sez. 4, Sentenza n. 31541 del 13/10/2020, Mamè, Rv. 279758 - 01; Sez. 6, n. 2324 del 07/01/2015, Rv. 261922 - 01) Si tratta di orientamento non del tutto stabile considerato che si è anche affermato, valorizzando la funzione che le prove ammesse hanno per l'affidabilità del "giudizio", e non solo per la soddisfazione dell'interesse delle parti, che la mancata citazione del teste per l'udienza non comporta la decadenza della parte richiedente dalla prova, salvo che quest'ultima sia superflua o la nuova autorizzazione alla citazione per un'udienza successiva comporti il ritardo della decisione (Sez. 4, n. 48303 del 27/09/2017, Sotomayor, Rv. 271143 - 01; Sez. 2, n. 21788 del 04/10/2018, dep. 2019, Pierfederici, Rv. 275593 - 01). Tali discontinuità interpretative hanno trovato una condivisibile composizione della giurisprudenza secondo cui la mancata citazione del teste per l'udienza non comporta l' "automatica decadenza" della parte richiedente dalla prova, ma consente al giudice di valutare se, per la superfluità della testimonianza o per il ritardo che comporterebbe per la decisione, debba dichiararsi la decadenza della parte dalla prova, ovvero sia necessario differire l'audizione del teste già ammesso ad un'udienza successiva (Sez. 6 , n. 33163 del 03/11/2020, C., Rv. 279922 - 01). Si tratta di un orientamento condivisibile in quanto le prove non sono solo funzionali a soddisfare gli interessi della parte processuale che le richiede, ma sono necessarie per la completezza ed affidabilità dell'accertamento processuale. Tale funzione "pubblica" delle prove è confermata dalla ampia diffusione dei poteri di integrazione istruttoria affidati al giudice (artt. 422, 441 comma 5, art. 507, art. 603 cod. proc. pen.). La funzionalità delle prove a garantire l'affidabilità e completezza dell'accertamento processuale è particolarmente evidente quando le stesse condizionano l'ammissione al rito abbreviato, dato che le stesse hanno già patito uno stringente vaglio di rilevanza, che ha condotto il giudice ad ammettere un rito "ibrido", solo in parte "allo stato degli atti". Può dunque essere ribadito che la mancata citazione di un testimone non produce l'automatica decadenza della parte dal diritto alla sua audizione, ma genera in capo al giudice che procede un onere di verifica circa la sua rilevanza per l'accertamento in corso, valutazione che, nel caso del giudizio abbreviato, è, invero, già stata effettuata all'atto della ammissione del rito "condizionato" proprio dalla audizione del testimone non citato. 1.3. Nel caso in esame la Corte di appello si limitava a rilevare la decadenza dal diritto alla assunzione della testimonianza facendola discendere dalla mancata citazione del dichiarante e legittimava una - inammissibile, si è detto - revoca del rito abbreviato condizionato (la Corte di appello faceva infatti riferimento al rito abbreviato "semplice": pag. 3 della sentenza impugnata). 3 La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio altra sezione della Corte di appello di Perugia che valuterà la rilevanza della prova e procederà ad eventuali integrazioni istruttorie.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia Così deciso in Roma, il giorno 7 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello de L'Aquila, procedendo con le forme del rito abbreviato condizionato all'audizione del teste Pagnano, confermava la condanna del ricorrente per il reato di danneggiamento aggravato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 25136 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 07/03/2023 La Corte d'appello confermava la legittimità dell'ordinanza con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato la decadenza del ricorrente dal diritto ad escutere il testimone, la cui audizione costituiva la "condizione" dell'abbreviato, ritenedo che tale decadenza discendesse dall'omessa citazione del testimone. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: sarebbe illegittima l'ordinanza con la quale il ricorrente era stato dichiarato decaduto dal diritto ad assumere la testimonianza del tenente Pagnano, che sarebbe stata decisiva per l'identificazione. Si deduceva che l'audizione era rilevante in quanto costituiva la "condizione" del rito abbreviato e che, comunque il difensore lo aveva citato per l'udienza, fissata per la discussione (anche se lo stesso non era comparso per un impedimento lavorativo), dimostrando la sua diligenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato 1.1. In via generale il collegio riafferma che dall'interpretazione letterale dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. si ricava univocamente che il vincolo di subordinazione insito nella domanda di ammissione del rito abbreviato "condizionato" «attiene all'ammissione della integrazione probatoria e non alla effettiva assunzione delle ulteriori acquisizioni probatorie. Di conseguenza il vincolo di subordinazione insito nella richiesta dell'imputato deve ritenersi utilmente assolto con l'instaurazione del rito e l'ammissione delle prove sollecitate dalla difesa;
il relativo atto di impulso processuale non può essere influenzato dalle vicende correlate al distinto e successivo momento della effettiva assunzione della prova - che può essere influenzata da diversi fattori - e non può subire una retroattiva perdita di efficacia quando, per qualunque motivo, la prova non venga concretamente assunta» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253211 - 01). 1.2. Occorre allora chiedersi quali siano le conseguenze della mancata citazione del testimone la cui assunzione "condiziona" il rito abbreviato. Ribadito che tale comportamento non può mai risolversi nella revoca della ammissione del rito abbreviato nella forma condizionata, il collegio ritiene necessario verificare se la mancata citazione esprima, o meno, una consapevole rinuncia alla audizione (circostanza che, ove verificata non implica la revoca dell'abbreviato nella forma condizionata, ma legittima definizione del processo senza l'assunzione del teste rinunciato: Sez. 2, n. 43876 del 07/10/2014). Con riferimento al rito ordinario la Cassazione ha affermato, infatti, che la mancata citazione dei testimoni già ammessi comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria 2 (Sez. 4, Sentenza n. 31541 del 13/10/2020, Mamè, Rv. 279758 - 01; Sez. 6, n. 2324 del 07/01/2015, Rv. 261922 - 01) Si tratta di orientamento non del tutto stabile considerato che si è anche affermato, valorizzando la funzione che le prove ammesse hanno per l'affidabilità del "giudizio", e non solo per la soddisfazione dell'interesse delle parti, che la mancata citazione del teste per l'udienza non comporta la decadenza della parte richiedente dalla prova, salvo che quest'ultima sia superflua o la nuova autorizzazione alla citazione per un'udienza successiva comporti il ritardo della decisione (Sez. 4, n. 48303 del 27/09/2017, Sotomayor, Rv. 271143 - 01; Sez. 2, n. 21788 del 04/10/2018, dep. 2019, Pierfederici, Rv. 275593 - 01). Tali discontinuità interpretative hanno trovato una condivisibile composizione della giurisprudenza secondo cui la mancata citazione del teste per l'udienza non comporta l' "automatica decadenza" della parte richiedente dalla prova, ma consente al giudice di valutare se, per la superfluità della testimonianza o per il ritardo che comporterebbe per la decisione, debba dichiararsi la decadenza della parte dalla prova, ovvero sia necessario differire l'audizione del teste già ammesso ad un'udienza successiva (Sez. 6 , n. 33163 del 03/11/2020, C., Rv. 279922 - 01). Si tratta di un orientamento condivisibile in quanto le prove non sono solo funzionali a soddisfare gli interessi della parte processuale che le richiede, ma sono necessarie per la completezza ed affidabilità dell'accertamento processuale. Tale funzione "pubblica" delle prove è confermata dalla ampia diffusione dei poteri di integrazione istruttoria affidati al giudice (artt. 422, 441 comma 5, art. 507, art. 603 cod. proc. pen.). La funzionalità delle prove a garantire l'affidabilità e completezza dell'accertamento processuale è particolarmente evidente quando le stesse condizionano l'ammissione al rito abbreviato, dato che le stesse hanno già patito uno stringente vaglio di rilevanza, che ha condotto il giudice ad ammettere un rito "ibrido", solo in parte "allo stato degli atti". Può dunque essere ribadito che la mancata citazione di un testimone non produce l'automatica decadenza della parte dal diritto alla sua audizione, ma genera in capo al giudice che procede un onere di verifica circa la sua rilevanza per l'accertamento in corso, valutazione che, nel caso del giudizio abbreviato, è, invero, già stata effettuata all'atto della ammissione del rito "condizionato" proprio dalla audizione del testimone non citato. 1.3. Nel caso in esame la Corte di appello si limitava a rilevare la decadenza dal diritto alla assunzione della testimonianza facendola discendere dalla mancata citazione del dichiarante e legittimava una - inammissibile, si è detto - revoca del rito abbreviato condizionato (la Corte di appello faceva infatti riferimento al rito abbreviato "semplice": pag. 3 della sentenza impugnata). 3 La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio altra sezione della Corte di appello di Perugia che valuterà la rilevanza della prova e procederà ad eventuali integrazioni istruttorie.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia Così deciso in Roma, il giorno 7 marzo 2023.