Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRAMADA CASS0 1 2 G 02ONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G. N. 5438/99 Cron.3747 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud. 26/09/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: BO UI, DA NT, RB NT, AT, ZA AT, GG GRAMAZIO elettivamente domiciliati in ROMA VIA LAURA RAFFAELE, MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN UI, rappresentati e difesi dagli avvocati DI MATTIA GIANFRANCO, FATIGATO PASQUALE, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI - E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato 2001 rappresentante MICHELANGELO 9, rappresentato e difeso 3599 in ROMA L. RE --1- dall'avvocato MARESCA ARTURO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 50/98 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 01/06/98 R.G.N. 2207/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato CUSIMANO per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per del ricorso, in subordine il l'inammissibilità rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi CA UI e gli altri cinque lavoratori indicati in rubrica, già collocati in quiescenza alla data del 31/5/95 all'esito del 9° procedimento di prepensionamento ex L. n. 141 del 1990, convenivano in giudizio le Ferrovie dello Stato Spa, chiedendo la condanna della stessa al pagamento della somma specificatamente indicata in ciascun ricorso, a titolo di integrazione dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per il 1995; precisavano che ai sensi dell'art. 52 del CCNL 1990 – 92 il detto compenso sostitutivo doveva essere rapportato all'intero periodo feriale annuale (mentre essi avevano beneficiato di un numero di giorni inferiore) e che il mancato godimento delle ferie prima del collocamento in quiescenza era da attribuirsi all'andamento temporale troppo veloce impresso dal datore al procedimento di prepensionamento. Le Ferrovie contestavano l'applicabilità di detta disciplina convenzionale ai prepensionamenti ed in via gradata eccepivano che la stessa presupponeva che il lavoratore potesse godere del beneficio prima della risoluzione del rapporto ed in ogni caso che il diritto alla indennità sostitutiva era ammesso nei soli casi eccezionali in cui il mancato godimento fosse dovuto a cause indipendenti dalla volontà del lavoratore;
cosa che non sussisteva nel caso di specie, in quanto la risoluzione del rapporto era dovuta alla domanda di prepensionamento avanzata dal lavoratore e la brevità della procedura non dipendeva da scelta aziendale, con la conseguenza che era applicabile solo la disciplina generale di cui all'art. 2109 C.C. del godimento 1 proporzionato. Riuniti i ricorsi il Pretore accoglieva la domanda ed il Tribunale, investito in grado di appello ad istanza delle Ferrovie, con sentenza del 7/5 1/6/98, accoglieva l'appello e riformava la - decisione. Precisava il giudice del riesame che ai sensi degli art. 36 Cost. e 2109 c.c. al lavoratore spetta il diritto irrinunciabile alle ferie, per un periodo continuativo di durata idonea ad assicurargli il ritempramento fisico e morale, da fruirsi in periodo concordato fra le parti in relazione alle esigenze della produzione. Il principio costituzionale del diritto alle ferie annuali, irrinunciabile, presupponeva il collegamento di dette ferie alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa (e quindi all'esigenza del recupero delle energie psico - fisiche) da cui deriva l'altro principio della proporzionalità delle ferie all'effettiva attività di lavoro prestato, determinabile in base alle specifiche indicazioni della contrattazione collettiva. La norma convenzionale di cui all'art. 52 del CCNL 1990/92 (confermata nel successivo contratto 1993/95) disponeva al primo comma che ai dipendenti spettava un periodo di ferie pari 32 giorni lavorativi ed al terzo comma sanciva il principio della proporzionalità rispetto al lavoro svolto (1 giorno per ogni mese, o frazione superiore a 15 gg.). La norma del contratto 1990/92, al 5° comma, confermando l'irrinunciabilità delle ferie, negava la possibilità della sostituzione “con compenso alcuno"; questa si armonizzava con il successivo comma 9, tuttora in vigore, secondo cui era consentito al lavoratore 2 che avesse risolto il rapporto di lavoro di fruire dell'intero periodo annuale di ferie, anche se non maturate, sempre che ne fosse possibile il godimento prima della data di risoluzione. Con la modifica introdotta col contratto collettivo 1993/95 era stata stabilita la possibilità di monetizzare le ferie non godute, sempre nei limiti del quantum maturato secondo il principio della proporzionalità ed adeguatezza del riposo all'effettivo lavoro svolto. Questa indennità sostitutiva non si riferiva all'intero monte ore annuale che il lavoratore non aveva avuto la possibilità di godere prima della risoluzione del rapporto, ma soltanto di quelle effettivamente maturate, per un serie di considerazioni: a) la previsione del comma 9 era chiaramente una clausola di maggior favore rispetto al principio generale del diritto proporzionale all'effettiva prestazione lavorativa, sicché non poteva essere assistita dal principio della irrinunciabilità; b) la natura della previsione contrattuale giustificava l'apposizione di una condizione alla sua applicabilità; c) la ratio della norma era quella di favorire la fruizione del periodo annuale ed era incompatibile e vincolata dalla nuova previsione della monetizzazione, di regola vietata;
d) la monetizzazione prevista dal quinto comma, nella misura 1/26 delle competenze mensili, senza indicare il numero fisso di giorni 32 o l'intero ammontare annuale delle ferie, induceva a propendere per l'accoglimento della regola proporzionale;
e) le ferie attribuite al lavoratore prima dello scioglimento del rapporto "costituiscono ferie in aggiunta e indipendenti dal periodo lavorato”, con la conseguenza 3 che appariva giustificata la mancata monetizzazione delle ferie non godute;
f) la modifica introdotta con il contratto successivo, 1993 – 95, sembrava riguardare solo il 5° comma, che per espressa volontà delle parti non veniva sostituito, ma solo “integrato e parzialmente modificato"; g) nel 5° comma infine mancava un collegamento o un richiamo espresso alla previsione di cui al comma 9. Peraltro l'art. 52 comma 9 escludeva che in caso di risoluzione del rapporto il datore fosse sempre tenuto a garantire il godimento delle ferie anche nell'ipotesi ciò non fosse realizzabile per circostanze non attribuibili alla sua volontà. Nel caso del prepensionamento la data di cessazione del rapporto non poteva essere procrastinata dal datore di lavoro neanche nell'ipotesi di malattia del dipendente, proprio perché la legge espressamente prevedeva che “l'ente è tenuto ..” a predisporre gli adempimenti strumentali al perfezionamento del procedimento. Nel caso di specie, solo il 22/5/95, con la pubblicazione delle graduatoria, furono individuati i soggetti il cui rapporto di sarebbe risolto, con la conseguenza che solo in quel momento la società fu posta in condizione di applicare l'art. 52 comma 9 del CCNL, quando mancava “solo una settimana alla piena operatività del trattamento anticipato di quiescenza. Da qui la assoluta mancanza di responsabilità dell'appellante per la impossibilità di consentire ai lavoratori di godere dell'intero monte ferie annuale". L'appello quindi doveva essere accolto e la sentenza riformata. Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione 4 gli originari ricorrenti, fondato su un solo motivo illustrato con memoria. Resiste con controricorso e memoria illustrativa la Ferrovie dello Stato Spa. MOTIVO DELLA DECISIONE Lamentando errata interpretazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del CCNL dei ferrovieri 1990/92, così come modificato e integrato dall'art. 4. 14 del CCNL 1994/95, insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce il ricorrente che alla base della decisione del Tribunale c'è un concetto di proporzionalità delle ferie che non emerge dalla lettura dell'art. 52 del CCNL, che al contrario l'ha escluso proprio con riferimento ai casi di risoluzione o sospensione del rapporto di lavoro. Dal tenore letterale della norma emerge che il lavoratore ha il diritto a fruire dell'intero periodo annuale di ferie anche se la risoluzione del rapporto avvenga all'inizio dell'anno; diritto peraltro subordinato all'effettiva possibilità di godimento. La norma comprende tutte le ipotesi di risoluzione, senza alcuna distinzione, e quindi sbagliava il Tribunale a ritenere che una vantaggiosa risoluzione anticipata del rapporto potesse far cessare il presupposto stesso della concessione delle ferie. Sotto la vigenza del CCNL 1990-92, in caso di risoluzione del rapporto per iniziativa del lavoratore e di mancata concessione delle ferie per esigenze aziendali prima di detta risoluzione, il lavoratore poteva perdere il diritto alla effettiva fruizione delle ferie senza un adeguato ristoro economico, stante il divieto di monetizzazione del diritto. Con la modifica introdotta nel CCNL 1994-95 viene confermata 5 sia l'irrinunciabilità delle ferie, che l'inammissibilità del compenso economico sostitutivo "salvo i casi di risoluzione del rapporto;
in tale evenienza, per la mancata fruizione... per motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore verrà corrisposto 1/26 delle competenze fisse mensili". Il giudice di appello non solo ha omesso di considerare le sostanziali modifiche introdotte alla norma, ma ha ritenuto che la società non sia sempre tenuta a consentire il godimento delle ferie, poiché i tempi del prepensionamento sarebbero stati dettati dagli adempimenti strumentali al perfezionamento del procedimento stesso. Ritiene inoltre il Tribunale che incomba ai lavoratori provare la responsabilità della società, in contrasto con la chiara previsione della norma, che pur non ammettendo in linea di principio il compenso monetario per la mancata fruizione delle ferie, ne prevede poi la monetizzazione in caso di cessazione del rapporto. L'interpretazione data dal Tribunale è smentita proprio dal comportamento tenuto dalle Ferrovie, che hanno provveduto a pagare ai lavoratori il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, riconoscendo così la sua responsabilità in ordine alla mancata fruizione. Il compenso sostitutivo però doveva essere riconosciuto per tutte le ferie annuali, non esistendo nella disciplina collettiva il concetto di proporzionalità delle ferie al lavoro effettivamente prestato. Il ricorso è infondato. Il Tribunale precisa innanzi tutto un principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui ai sensi degli art. 36 della 6 Costituzione e 2109 c.c. al lavoratore spetta il diritto, irrinunciabile, alle ferie retribuite, per un periodo continuativo di durata idonea a garantirgli il ritempramento fisico e morale, da fruirsi in data da concordarsi fra le parti, tenuto conto delle esigenze della produzione;
questo periodo, costituzionalmente garantito, in quanto diretto al recupero delle energie psico fisiche, presuppone uno stretto - collegamento delle ferie alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa, con la conseguenza che il diritto a fruire di tale periodo di riposo è proporzionale al lavoro effettivamente prestato, anche se poi la quantificazione viene demandata alle specifiche indicazioni della contrattazione collettiva. La garanzia costituzionale dell'irrinunciabilità delle ferie retribuite è però limitata alla sola previsione legislativa del riposo necessario (settimanale ed annuale) dopo un periodo di lavoro ed in funzione del recupero delle energie lavorative e rimane quindi legata al principio di proporzionalità rispetto all'attività lavorativa effettivamente prestata, senza che possa essere estesa ad ogni altro beneficio, o condizione di miglior favore che la contrattazione collettiva possa individuare, sganciata dal lavoro prestato e dalla esigenza naturale del detto recupero;
peraltro la stessa contrattazione collettiva prevede che il diritto al godimento delle ferie non maturate è subordinato alla possibilità di fruizione prima della risoluzione del rapporto, riconoscendo così che si tratta di un beneficio ulteriore non garantito dal principio della irrinunciabilità. Il Tribunale passa poi all'esame globale e sistematico della 7 contrattazione collettiva sul punto ed in particolare dell'art. 52 del CCNL del 1990/92, che dopo avere determinato il periodo di ferie, in complessivi 32 giorni lavorativi, ribadisce “il principio di proporzionalità delle ferie rispetto al lavoro svolto (1 giorno per ogni mese, o frazione superiore a 15 gg.)”, conferma l'irrinunciabilità delle ferie maturate e del loro effettivo godimento, senza possibilità di sostituzione “con compenso alcuno" e quindi introduce l'ulteriore beneficio, in caso di risoluzione del rapporto, del godimento dell'intero periodo annuale, anche se non maturato, sempre che ne sia possibile il godimento prima della data della risoluzione. Con la modifica stipulata col contratto collettivo 1993/95 è stata introdotta la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute, in caso di risoluzione del rapporto. Il Tribunale spiega poi dettagliatamente le ragioni per le quali tale possibilità di compenso sostitutivo delle ferie non godute si riferisce solo a quelle previste dalla legge, legate al principio della proporzionalità, e non anche all'intero monte ore annuale;
ragioni che non vengono adeguatamente censurate nel generico motivo di ricorso, che nulla dice in ordine al principio di proporzionalità, posto in luce nella motivazione della sentenza come principio legale;
peraltro i ricorrenti negano la sussistenza anche di una base contrattuale di tale principio di proporzionalità senza però smentire, in punto di fatto, che l'art. 52, 3° comma, prevede la maturazione delle ferie in modo proporzionale, un giorno di ferie, cioè, per ogni mese di lavoro e frazione superiore a 15 giorni. 8 Il Tribunale, infine, esclude positivamente la responsabilità delle Ferrovie per la mancata fruizione delle ferie, in quanto i tempi della procedura erano determinati dalla contrattazione collettiva e quindi non erano nella piena e libera disponibilità del datore di lavoro, che era "tenuto" alla attuazione di tali accordi. Anche su questo punto la censura è estremamente generica e tale da non inficiare la coerenza del ragionamento seguito dal Tribunale. Né sussiste, infine, la pretesa contraddittorietà della motivazione (per avere la sentenza escluso la responsabilità che lo stesso datore di lavoro avrebbe, invece, riconosciuto pagando la indennità per le ferie maturate e non godute) in quanto il pagamento effettuato dalla società era pienamente legittimo, e quindi dovuto, trattandosi di un diritto alle ferie già maturato in proporzione al lavoro prestato. Tutti i profili di censura sono quindi infondati ed il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma 26 settembre 2001 хиоMaiorano CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Anglickula ll Stille ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Depositato in DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 senlieria FEB. 2007 oggi, IL CANCE JERE 9