Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 8267
CASS
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e per aver il ricorrente tentato di sostituire le proprie valutazioni di fatto a quelle dei giudici di merito. La Corte ha ritenuto che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione del principio di diritto in merito all'errore sul consenso e che la motivazione sia esente da censure.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. e vizio di motivazione

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile poiché il ricorrente mira a sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle dei giudici di appello. La Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza di una conclamata gravità del fatto, basata sulle condizioni psico-fisiche della vittima e sulle modalità esecutive della violenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 8267
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8267
    Data del deposito : 3 marzo 2026

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