Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 8267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8267 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8267/2026 Roma, li, 03/03/2026
Composta da LUCIA VIGNALE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
MA ES RE
LI MA
AV LA
QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
Sent. n. sez. 106/2026 UP - 27/01/2026 R.G.N. 35273/2025
IO EZ
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
El GA BA nato in [...] il [...]
avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte D'appello di Trento (Sezione
distaccata di Bolzano);
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio AN;
udita la Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Olga Mignolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita la difesa della parte civile, TA EV AR, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e per la conferma delle statuizioni civili (con spese per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato); Udita la difesa dell'imputato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Firmato Da: IO EZ Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 18fb373bb67b0cf1 Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b490b17314fc8 Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: ba878295c4bct
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Trento (Sezione distaccata di Bolzano), ribaltando la sentenza assolutoria emessa all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato BA El GA per il reato di cui all'art. 609 bis, comma 1, cod. pen., in offesa di EV AR TAas, con esclusione dell'attenuante della minore gravità.
1.1. In estrema sintesi, è stata accerta la costrizione della vittima in merito ad atti sessuali, consistiti in toccamenti e palpeggiamenti sfociati anche in penetrazione vaginale, all'interno di una tenda e in presenza di altra donna, in occasione di una festa di compleanno tenutasi nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2020. Ne è conseguita la condanna generica del prevenuto al risarcimento dei danni in favore della persona offesa costituitasi parte civile.
1.2. Trattasi di sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio celebrato in forza dell'annullamento della precedente condanna in appello disposto da Sez. 3, n. 8340 del 5 ottobre 2023 (dep. 2024). Ribadito il principio per cui, con riferimento alla fattispecie in oggetto, «è ammesso l'errore sul consenso», la Suprema Corte, riscontrati taluni vizi motivazionali, ha rinviato affinché si procedesse alla relativa indagine in fatto, all'esito della rinnovazione dell'istruttoria.
Firmato Da: IO EZ Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18fb373bb67b0cf1- Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b490b17314fc8 Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: ba878f29504bcf
2. Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio la difesa dell'imputato ha proposto ricorso fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge, in termini di valutazione della prova e di violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., oltre che vizio cumulativo di motivazione, anche per «travisamento del fatto e della prova».
2.1.1. Ripercorse le ragioni sottese all'annullamento della sentenza d'appello, il ricorrente evidenzia talune circostanze a suo dire costituenti punti fermi emergenti dalla sentenza rescindente il cui schema non sarebbe stato rispettato dalla sentenza attualmente impugnata quanto alla qualificazione giuridica del fatto, alla valutazione dei fatti e ai criteri di utilizzazione e interpretazione delle prove. In sintesi, ci si riferisce in particolare: allo stato di alterazione psico-fisica di entrambi - soggetti attivo e passivo della condotta -, ancorché diversamente valutati dal G.u.p. e dalla Corte d'appello; alla peculiarità del caso concreto, non riconducibile alle ipotesi ordinarie di sopraffazione della vittima in stato di alterazione psico-fisica indotta o volontaria, e alla necessità di
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misurare la tesi difensiva, sottesa al prospettato errore sul fatto circa il consenso, con il narrato della donna presente nel contesto spazio-temporale dei fatti contestati.
2.1.2. A ciò si aggiunge altresì che, comunque, l'operata rinnovazione dell'istruttoria, in tesi difensiva, non avrebbe apportato alcun elemento di novità rispetto al quadro istruttorio cristallizzatosi già durante la fase delle indagini, salvo per quanto sarebbe emerso dalla deposizione di AR RI (l'unica presente ai fatti) ma che, per il ricorrente, deporrebbe in favore della tesi difensiva. La motivazione sarebbe altresì manifestamente illogica e contraddittoria in ragione della frattura insanabile tre le sue basi fattuali e il giudizio. La Corte territoriale avrebbe riformato la sentenza assolutoria, in termini peraltro congetturali, ribaltando la situazione di fatto rappresentata come certa dalla sentenza di annullamento, per cui sia imputato che persona offesa versavano al momento dei fatti in alterazione psico-fisica. In ciò si sostanzierebbe altresì un «travisamento del fatto e della prova>> quanto alla deposizione resa in appello dalla persona offesa (in parte trascritta in ricorso e allo stesso allegata), per la quale, prima di entrare in tenda, rimasti sotto la tettoia solo lei, TI AN, AR AI ON e l'imputato, quest'ultimo <<ha veramente iniziato a bere». La Corte d'appello, nel ritenere percepito da parte dell'imputato il dissenso della donna rispetto agli atti sessuali compiuti all'interno della tenda nella prima fase (consistiti in toccamenti palpeggiamenti) avrebbe altresì travisato la detta deposizione. Non sarebbe stata considerata l'affermazione della testimone per cui la stessa non fosse sicura che inizialmente l'imputato avesse capito che trattavasi di «un no», pur essendo sicura che a un certo punto l'avesse compreso, anche perché ha smesso di avere un approccio» con la persona offesa.
e
La difesa deduce altresì la manifesta illogicità della sentenza dovuta all'insanabile contraddittorietà tra il giudizio in termini di violenza sessuale per costrizione, commessa in due diverse fasi, e la sottesa base fattuale, con riferimento alle dichiarazioni rese, oltre che dalla persona offesa, dall'unico soggetto (terzo) presente nel contesto spazio-temporale dei fatti di cui in rubrica. Come avrebbe evidenziato la stessa sentenza impugnata, il fatto sarebbe avvenuto in tenda e si sarebbe dipanato in due fasi: la prima caratterizzata da palpeggiamenti e toccamenti e la seconda da penetrazione. In tesi difensiva, per come emergerebbe dalla deposizione resa in secondo grado da AR RI, circa la condotta dell'imputato integrante la prima fase vi sarebbe stato un flebile dissenso della persona offesa che, invece, durante la
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seconda fase, cioè quella culminata nella penetrazione, non avrebbe manifestato alcun dissenso. Alla luce della deposizione della citata testimone (in parte trascritta in ricorso e comunque a esso allegata) apparirebbe evidente ictu oculi, per il ricorrente, una interpretazione dei fatti di cui alla prima fase diversa da quella fatta propria dal giudicante: non sarebbe stata attinta alcuna zona erogena dell'indicata persona offesa. A ciò si aggiungerebbe quanto detto circa l'interpretazione della deposizione della stessa vittima in termini di mancata percezione del dissenso rispetto ai toccamenti da parte dell'imputato. Nonostante tali risultanze, incontrovertibili in tesi difensiva, la Corte territoriale avrebbe illogicamente argomentato la responsabilità del prevenuto. Parimenti dicasi quanto alla condotta integrante la seconda fase, culminata nella penetrazione vaginale. Con riferimento a essa la Corte territoriale avrebbe dovuto seguire lo schema logico-giuridico indicato dalla sentenza rescindente e misurare le dichiarazioni difensive poste a fondamento dell'allegato errore sul fatto con le dichiarazioni rese dall'unica testimone oculare. Ebbene, già il tenore dei messaggi inviati a una propria amica da AR RI nel contesto spazio-temporale dell'atto sessuale, consumato in tenda alle ore 6:00, circa, nell'utilizzare il plurale («stanno scopando», «se non la smettono>>), evidenzierebbe la percezione da parte della donna del rapporto <<come consenziente». Dalla deposizione dalla stessa RI resa in appello emergerebbe altresì la conferma di quanto innanzi, avendo la testimone fatto riferimento a sospiri provenienti da entrambi (imputato e persona offesa) e a un tono non deciso caratterizzante le parole e locuzioni di dissenso promanate dall'indicata vittima. Sicché, ancora una volta, la Corte territoriale, nonostante tali risultanze, avrebbe illogicamente argomentato la responsabilità del prevenuto.
2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione dell'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., e vizio cumulativo di motivazione in merito all'esclusione dell'attenuante della minore gravità. In tesi difensiva, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, la valutazione del fatto nel suo complesso manifesterebbe ex se la sua minore gravità, non emergendo dal compendio probatorio alcun elemento di conclamata gravità, con conseguente violazione dell'art. 609 bis, terzo comma, cod. pen. In particolare, sarebbe lieve la coartazione della vittima così come debole la manifestazione del dissenso, pacificamente preceduto da un valido consenso all'approccio affettuoso all'inizio della serata e durante i festeggiamenti.
3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile
2. Il primo motivo di ricorso, nei termini diffusamente esplicitati nella precedente ricostruzione del fatto processuale (paragrafo 2.1. e relativi sottoparagrafi), si fonda sostanzialmente sulla dedotta violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., per la sostanziale elusione della statuizione rescindente che, peraltro, sarebbe stata operata con motivazione contraddittoria, manifestamente illogica nonché caratterizzata da travisamento.
2.1. Sicché, per l'apprezzamento delle doglianze mosse all'apparato motivazionale della sentenza impugnata necessita muovere dall'iter logico- giuridico sotteso a Sez. 3, n. 8340 del 5 ottobre 2023 (dep. 2024) e dalle ragioni
dell'annullamento.
2.1.1. Come sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale (par. 1.2.), la Suprema Corte ha accolto le doglianze dell'imputato deducenti il vizio di motivazione in merito all'accertamento della responsabilità, con particolare riferimento all'errore sul consenso. Chiariti il modo di atteggiarsi del consenso/dissenso quanto alla fattispecie astratta oggetto di contestazione e i termini della rilevanza dell'errore sul consenso, è stata annullata la sentenza d'appello per l'omessa rinnovazione dell'istruttoria, ex art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., e in ragione dell'assenza di una motivazione c.d. «rafforzata», trattandosi di ribaltamento di una sentenza assolutoria.
2.1.2. Quanto al primo profilo, nel solco della costante giurisprudenza di legittimità, è stato ribadito che per integrare il reato in esame non è necessaria la manifestazione espressa del dissenso, che il consenso è tale solo se cosciente e volontario e che l'errore su esso, ricadendo sul fatto costitutivo della fattispecie tipica (l'assenza di un consenso), «<dev'essere oggetto di consapevolezza...che nutre il dolo dell'agente». Circostanza, quest'ultima, ritenuta non considerata dalla sentenza d'appello essendosi essa limitata ad acclarare solo l'inconfigurabilità con riferimento alla fattispecie in esame dell'esimente putativa del consenso dell'avente diritto. Nello specifico, ancorché in estrema sintesi, quanto alla non necessità di una manifestazione espressa di dissenso, si è ribadito che per orientamento costante della Suprema Corte è integrata la violenza sessuale per costrizione in tutti quei casi in cui il consenso sia viziato e la mancata espressione del dissenso dipenda, in ipotesi, dalla costrizione psichica nell'ambito di un contesto intimidatorio (ex
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Firmato Da: IO EZ Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18fb373bb67b0cf1- Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b490b17314fc8 Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: ba878f29504bcf
plurimis, Sez. 3, n. 17676 del 14/12/2018, dep. 2019, R., Rv. 27594701) o dalla particolare condizione fisica di alterazione (tra le più recenti, Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, D., Rv. 28283402, in un caso in cui la vittima aveva assunto sostanze alcoliche) ovvero dalla condizione di sonno (ex plurimis, Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, L., Rv. 277615-01; Sez. 3, n. 1183 del 23/11/2011, dep. 2012, E., Rv. 25180301, nel caso particolare della violenza sessuale ai danni del dormiente). In termini più generali, è stato chiarito che il dissenso (da intendersi quale mancanza di consenso) è elemento tipico della fattispecie per cui l'interprete deve indagarne l'esistenza: «Se manca il dissenso, vale a dire se vi è il consenso, non viene meno l'antigiuridicità, bensì il fatto non sussiste>> (così, letteralmente, la citata sentenza rescindente che sul punto richiama Sez. 3, n. 52835 del 19/06/2018, P., Rv. 274417-01, e in motivazione, al par. 6.1). Quanto al concetto di consenso, che, per escludere l'elemento oggettivo del reato, deve perdurare per tutto il tempo del contatto sessuale, potendo essere revocato in qualsiasi momento (ex plurimis, Sez. 3, n. 3326 del 25/11/2021, dep. 2022, P. Rv. 28271501), la sentenza di annullamento ha altresì confermato che sono connaturali a esso la libertà, la consapevolezza e la volontarietà. Sicché, in assenza di tali caratteristiche il consenso non è validamente prestato (si veda, diffusamente, Sez. 3, n. 7873 del 2022, cit., proprio nel caso dell'alterazione psicofisica della vittima, in motivazione al par. 5.2). Sia il consenso che il dissenso possono però essere espliciti o impliciti, dovendosi verificare la relativa ricorrenza riguardo alle circostanze del caso concreto. Circa l'errore sul consenso e l'eventuale rilievo in termini di responsabilità per il reato di violenza sessuale, è stato ribadito quanto già affermato in sede di legittimità. L'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia pertanto in un errore inescusabile sulla legge penale (ex plurimis: Sez. 3, n. 7873 del 2022, cit., in motivazione, par. 5.3, in un caso in cui la vittima era palesemente ubriaca;
Sez. 3, n. 2400 del 05/10/2017, dep. 2018, S., Rv. 272074-01; Sez. 3, n. 17210 del 10/03/2011, I., Rv. 250141-01). Nel solco della citata Sez. 3, n. 52835 del 2018, è stato però chiarito, in quanto ritenuto rilevante nella fattispecie, che, proprio partendo dalla configurazione del dissenso (ovvero della mancanza di consenso) come elemento costitutivo della fattispecie, il dubbio sul dissenso (cioè sull'assenza di consenso) è dubbio sulla sussistenza del fatto non sull'esistenza di una causa di antigiuridicità. «<Siccome la coscienza di costringere, con violenza o minaccia, il
Firmato Da: IO EZ Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18fb373bb67b0cf1- Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b490b17314fc8 Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: ba878f29504bcf
soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali è anzitutto consapevolezza del dissenso di questo, l'errore sull'atteggiarsi della volontà dell'altro soggetto (in particolare, l'errore sul valore sintomatico delle manifestazioni esterne di resistenza di costui) non è che un reato putativo per errore sul fatto che costituisce il reato, cioè causa impeditiva del dolo, non una causa putativa di esclusione dell'antigiuridicità, come avverrebbe se il dissenso dell'offeso non fosse elemento costitutivo della fattispecie» (così la sentenza rescindente riprendendo letteralmente Sez. 3, n. 52835 del 2018, cit.). Ne consegue, per la sentenza di annullamento, che l'errore sul fatto. costitutivo del reato, cioè sul dissenso inteso nei termini di cui innanzi, facendo venir meno il dolo, rileva se provato e la prova, o quanto meno la sua allegazione, incombe sull'imputato (sul punto anche Sez. 3, n. 3326 del 2021, dep. 2022, cit.).
2.1.3. Sicché, la Suprema Corte ha ribadito il principio per cui, con riferimento alla fattispecie in oggetto, è ammesso l'errore sul consenso>> spettando all'interprete indagare in fatto se vi sia stato un dissenso, anche implicito e anche non partecipato, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto». Ciò, peraltro, in considerazione della circostanza per cui la fattispecie in esame ha assunto caratteristiche peculiari rispetto alle ipotesi ordinarie di sopraffazione della vittima in stato di alterazione psicofisica indotta o volontaria, presentando profili di peculiare complessità, in quanto sia i preliminari sessuali che l'ingresso in tenda erano sati consensuali. È stato altresì ritenuto, in definitiva, la necessità per la Corte territoriale di rinnovare l'istruttoria dibattimentale per acquisire tutte le prove dichiarative decisive ai fini di una (eventuale) condanna, fornendo motivazione rafforzata, nella specie ritenuta insussistente. In considerazione dei differenti iter logico-giuridici delle sentenze di merito, è stata difatti rilevata la diversa ricostruzione fattuale posta alla base dei non convergenti giudizi circa la consapevolezza dell'imputato del dissenso della persona offesa e l'entità dell'alterazione psicofisica. Differenze basate soprattutto sulla differente valutazione delle dichiarazioni dell'unica persona presente nel contesto spazio-temporale dei fatti in contestazione (AR RI), alla luce delle quali misurare la versione difensiva sottesa alla dedotta sussistenza dell'errore sul consenso. Dovendo altresì la Corte territoriale, in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria, compiutamente indicare le ragioni per cui una determinata prova possa assumere una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta in primo grado nonché esplicitare un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici
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Firmato Da: IO EZ Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18fb373bb67b0cf1- Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b490b17314fc8 Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: ba878f29504bcf
relativi alla disamina degli istituti coinvolti in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore.
2.2. Premesso quanto innanzi e passando al merito cassatorio, sono manifestamente infondate le censure di cui al primo motivo di ricorso deducenti la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e vizi cumulativi di motivazione.
2.2.1. Occorre preliminarmente ricordare che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (ex plurimis, Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Rv. 27799901, per la quale il giudice di rinvio resta quindi vincolato al compimento di una determinata indagine di determinante rilevanza ai fini della decisione, in precedenza omessa, ovvero, ancora, all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive, incidenti sul giudizio conclusivo). Per quanto maggiormente rileva in questa sede, in caso di annullamento per vizio di motivazione il giudice del rinvio non è obbligato a esaminare solo i punti specificati nella sentenza rescindente, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati. Il giudicante mantiene altresì il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con il limite di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione ivi data alle questioni di diritto (ex plurimis, Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Rv. 248738-01). Salvi i limiti nascenti dall'eventuale giudicato interno e da preclusioni processuali, il giudice di rinvio è quindi investito di pieni poteri di cognizione e può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio e, in esito alla compiuta rivisitazione, addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni. Ciò purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o contraddittorie. Ne deriva dunque che, diversamente da quanto sostanzialmente sostenuto in ricorso, eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento, differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente, non sono vincolanti per il giudice del rinvio, rilevando esclusivamente come punti di riferimento al fine dell'individuazione del vizio o dei
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Firmato Da: IO EZ Emesso
Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18fb373bb67b0cf1- Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b490b17314fc8 Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: ba878f29504bcf
vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli (Sez. 5, n. 4016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413-01).
2.2.2. Orbene, la Corte territoriale è lungi dall'aver sostanzialmente eluso lo schema enunciato nella sentenza d'annullamento e, con motivazione esente da censure in questa sede, in quanto non incoerente né manifestamente illogica, ha condannato l'imputato all'esito di un iter logico-giuridico maggiormente persuasivo rispetto a quello sotteso alla sentenza assolutoria. È stata fatta corretta applicazione del principio di diritto sancito dalla sentenza d'annullamento quanto alla rilevanza sull'elemento soggettivo dell'«errore sul consenso». Ciò all'esito della compiuta indicazione delle ragioni per cui, rinnovata l'istruttoria, le dichiarazioni acquisite, in particolare quelle rese dalla persona offesa e da AR RI, valutate anche in uno con i messaggi da quest'ultima inviati durante la presenza in tenda, hanno assunto una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dalla sentenza del G.u.p. anche in considerazione dell'opposta tesi difensiva. In particolare, il giudizio rescindente è stato caratterizzato dalla rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., operata mediante l'esame testimoniale della persona offesa nonché di AR RI (presente nel contesto spazio-temporale dei fatti di cui in rubrica), TI AN, AR AI ON e Fabio ON, a cui si sono aggiunte le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato. All'esito, è stata accertata la costrizione rispetto agli atti sessuali realizzati all'interno della tenda, con esclusione dell'errore dell'imputato in ordine al
consenso.
L'apparato logico-giuridico sotteso alla condanna si fonda sulla considerazione, nonostante gli antecedenti reciproci approcci tra imputato e persona offesa, dell'assenza di consenso della vittima agli atti sessuali compiuti in tenda. Si argomenta dal dissenso esplicito e manifestato anche verbalmente nella prima fase, caratterizzata da toccamenti e palpeggiamenti, nonché, quanto alla penetrazione vaginale caratterizzante la seconda fase, dallo stato psico-fisico della donna, dovuto all'ubriachezza per assunzione di alcol, della quale era perfettamente consapevole il prevenuto, in uno con il conseguente dormiveglia. Condizione, quella di cui innanzi, ritenuta percepita dall'imputato nonostante l'accertato stato di sua alterazione, al pari degli originari espliciti dissensi caratterizzanti la prima fase cui e seguita un'interruzione della condotta poi proseguita con la penetrazione della vittima, con conseguente esclusine dell'errore sul consenso incidente sul dolo.
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2.2.3. All'evidenziata manifesta infondatezza si aggiunge infine l'inammissibilità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. dei profili di doglianza con i quali il ricorrente mira a sostituire a quelle dei giudici di merito proprie valutazioni in fatto, anche di natura probatoria (sul profilo d'inammissibilità di cui innanzi, ex plurimis, limitando i riferimento a una tra le più recenti, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, Centanni, in motivazione). Il riferimento è alla rilettura parcellizzata e in chiave difensiva - dubitativa ovvero a sé favorevole - delle medesime circostanze fattuali poste a fondamento della decisione (come emerge in termini diffusi dalla sintesi di cui al paragrafo n.
2.1.2. del precedente ritenuto in fatto). A ciò aggiungasi la prospettazione di travisamenti delle prove concretamente articolati (nei termini sintetizzati nel detto paragrafo) quali meri travisamenti del fatto, indeducibili dunque in sede di legittimità in quanto non inerenti al significante (le deposizioni della persona offesa e di AR RI) bensì al significato che la Corte territoriale ne ha inteso trarre, cui non intende accedere la difesa. Ciò anche laddove il ricorrente argomenta da frasi delle due testimoni, estrapolate dal contesto delle relative dichiarazioni, ricavandone inferenze opposte rispetto a quelle del giudicante quanto alla percezione dell'assenza di consenso della vittima e all'errore su esso nel quale sarebbe incorso l'imputato in stato di alterazione. Trattasi peraltro di deposizione, quella resa dalla persona offesa, valutata in uno con le altre dichiarazioni e in particolare con quelle rese dalla donna presente in tenda per ritenere la percezione del dinego esplicitato dalla vittima nella c.d. prima fase e per escludere, quanto alla seconda fase, che l'imputato versasse in stato di rilevante/vistoso stato di alterazione e tanto meno di entità tale da determinare un errore sul fatto.
Firmato Da: IO EZ Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18fb373bb67b0cf1- Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b490b17314fc8 Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: ba878f29504bcf
3. Parimenti inammissibile, perché deducente censura non ammessa in sede di legittimità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è il secondo motivo di ricorso, che si appunta sulla ritenuta insussistenza dell'attenuante della minore gravità. Con la doglianza, ancorché rubricata in termini di violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione, il ricorrente mira a sostituire a quelle dei giudici d'appello proprie valutazioni di merito. La diversa valutazione del fatto nel suo complesso, manifesterebbe difatti, in tesi difensiva, ex se la sua minore gravità, con conseguente violazione dell'art. 609 bis, terzo comma, cod. pen. In tali termini, inammissibili in sede di legittimità, il ricorrente contrappone il proprio personale convincimento a quanto invece ritenuto dai giudici di merito in termini di conclamata gravità. Quest'ultima è stata ritenuta dalla Corte territoriale con motivazione coerente e non manifestamente illogica facente perno sulle descritte
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condizioni psico-fisiche della vittima, con la quale l'imputato aveva trascorso la serata, e sulle modalità esecutive della violenza, dipanatasi in due fasi caratterizzate da progressione fino alla penetrazione, peraltro eseguita alla presenza di una terza persona.
4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati).
4.1. Consegue altresì la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'Erario delle spese sostenute per il presente giudizio di legittimità dalla parte civile costituita, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Trento (Sezione distaccata di Bolzano) con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 83 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 4.2. Deve disposi infine, per il caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Firmato Da: IO EZ Emesso
Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18fb373bb67b0cf1- Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b490b17314fc8 Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: ba878295c4bct
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché al pagamento in favore dell'Erario delle spese sostenute per questo grado di giudizio dalla parte civile costituita, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002. Dispone l'oscuramento dei dati personali in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore
Fabio AN
Il Presidente
UC LE
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