Sentenza 27 novembre 2017
Massime • 1
Al fine della riemissione del provvedimento ministeriale applicativo del regime penitenziario previsto dall'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, costituisce fatto nuovo la pronuncia di una sentenza di condanna, ancorchè non definitiva, emessa a carico del detenuto e relativa a reati (nella specie, art. 416-bis cod. pen.) già presi in considerazione in sede di revoca del precedente regime differenziato, determinato dall'annullamento, da parte del tribunale del riesame della misura cautelare custodiale per mancanza di gravi indizi di reità. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della configurabilità dell' "aliquid novi" di cui all'art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., come modificato dalla legge 23 dicembre 2002, n. 279, può rilevare anche la rinnovata valutazione dei medesimi elementi di prova, già oggetto di giudicato cautelare, a seguito delle acquisizioni verificatesi nel contraddittorio tipico della fase dibattimentale, che possono apportare un contributo conoscitivo nuovo o modificare precedenti interpretazioni favorevoli al condannato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2017, n. 38643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38643 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2017 |
Testo completo
38643-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 27/11/2017 Sentenza n. 3869/2017- Registro generale n. 11175/2017 Composta dai Consiglieri: Dott. ANGELA TARDIO Presidente Dott. MICHELE BIANCHI Consigliere Dott. MONICA BONI Consigliere Consigliere Dott. PALMA TALERICO Dott. ALDO ESPOSITO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CO NI, n. il 18/07/1954; avverso l'ordinanza n. 4736/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 20/01/2017; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/01/2017 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigetta- to i reclamo proposto nell'interesse di Di MO GI avverso il provvedi- mento del Ministro della Giustizia del 17/06/2016 di sospensione dell'applicazione delle regole del regime intramurario ordinario per anni due, prorogando il preesi- stente regime speciale di cui all'art. 2, comma 2-bis, L. n. 279 del 2002. Nell'ordinanza impugnata è premesso che Di MO era già stato sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., durante vari periodi di carcerazione tra gli anni 1992 e 1998 e nel 2014, sul presupposto della sua particolare pericolosità e della sua capacità di mantenere contatti col clan di stampo mafioso di appartenen- za.
1.1. Gli elementi di giudizio su cui si fondava il provvedimento ministeriale erano i seguenti: -le pregresse condanne per reati di associazione di stampo mafioso, omicidio aggravato ed altro;
- la sua appartenenza alla famiglia mafiosa di Porta Nuova e al gruppo di fuoco del boss PI AL;
-- la pendenza di procedimenti penali a suo carico per altri omicidi commessi per conto del clan di riferimento;
-le risultanze delle intercettazioni ambientali in carcere, dalle quali emergevano il suo ruolo attivo nel mandamento mafioso di appartenenza e il suo impegno ad impartire direttive al fratello GI, affinché assumesse la reggenza del clan all'indomani dell'arresto di D'BR SS e commettesse due omicidi (poi non eseguiti per la morte del fratello), nonché al fratello LO, affinché uccidesse i presunti colpevoli dell'omicidio di GI.
1.2. In relazione ai motivi di reclamo, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che, a seguito di emissione di ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 15/05/2014, Di MO era sottoposto con decreto ministeriale al re- gime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen.. In conseguenza dell'annullamento dell'ordinanza custodiale tale decreto era annullato con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma. In seguito, interveniva la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 21/11/2015, non ancora definitiva, di condanna del Di MO alla pena di anni dodici per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza ha escluso ogni rilevanza della mancata sottoposizione di Di MO a custodia cautelare in relazione a tale 札 procedimento, in quanto già condannato definitivo per omicidi commessi in un chia- .ro contesto mafioso. Ha poi ritenuto non significativa l'omessa contestazione C dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, stabilendo di verificare la so- stanza del contesto criminale e le modalità di commissione del fatto. Il Tribunale ha affermato che, con la sentenza del G.U.P. appena citata, era stata confermata la posizione apicale di Di MO di gestore della cassa e di attuale ca- po della famiglia di Porta Nuova, ruolo esercitato tramite il fratello, al quale forniva consigli e suggerimenti per la conduzione dell'organizzazione. Ha valorizzato le ipo- tesi formulate da Di MO al nipote TO LV circa il movente dell'assassinio del fratello GI, + collegato ad una rappresaglia per il tentato omicidio perpetrato da Di MO ai danni di UN CE nel luglio 2011. Tali circostanze sono state ritenute indicative, per rafforzare il convincimento di un'aggressione derivante da dinamiche mafiose, delle quali Di MO era tutt'ora parte attiva. La conferma del suo attuale inserimento nel contesto mafioso è stata rinvenuta nel progetto di uccisione di AR RI UE e AR OF, reso noto da Di MO al fratello LO e da attuare nel corso di una riunione mafio- sa con l'aiuto di soggetti esterni.
2. Di MO GI, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cas- sazione avverso tale provvedimento, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 41 bis Ord. Pen... Si deduce che l'intervenuta sentenza di condanna nei confronti di Di MO peraltro non ancora definitiva non costituiva un elemento nuovo idoneo a supera- re il valore preclusivo della precedente decisione e che gli elementi posti a base del decreto di proroga erano i medesimi (colloqui intercettati) già utilizzati per l'emissione del precedente decreto di proroga poi annullato. Si sottolinea altresì che non erano mutati i titoli esecutivi, per i quali Di MO era detenuto in carcere e che permaneva lo status libertatis, in relazione ai reati per i quali, era sopravvenuta sentenza di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Va premessa l'elencazione della serie di provvedimenti amministrativi e giuri- sdizionali emessi nei confronti di Di MO GI: con ordinanza del 15/05/2014, il G.I.P. del Tribunale di Palermo applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Di MO;
- con decreto del 21/05/2014, il Ministro della Giustizia sottoponeva il predetto al regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen.; 4 in conseguenza del provvedimento del Tribunale del riesame di annullamento della su indicata ordinanza custodiale, con ordinanza del 28/11/2014, il Tribunale di sorveglianza di Roma annullava il provvedimento di sottoposizione al regime diffe- renziato;
- con sentenza del 21/11/2015, il G.U.P. del Tribunale di Palermo condannava Di MO alla pena di anni dodici per associazione mafiosa per le medesime vicende già costituenti oggetto dei provvedimenti de libertate (sentenza non definitiva); - con decreto del 17/06/2016, il Ministro della Giustizia lo sottoponeva nuova- mente al regime ex art. 41 bis cit.; si evidenziava al riguardo che, in base al conte- nuto di conversazioni intercettate in carcere, Di MO comandava ancora la co- sca, impartendo direttive ai fratelli per la conduzione del clan e per uccidere avver- sari;
con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso tale decreto.
2. Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che il pregresso provvedimento di an- nullamento del regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. era stato emesso dal medesi- mo ufficio solo per ragioni di carattere formale, inerenti alla caducazione del titolo custodiale, e che gli elementi investigativi prospettati in detta sede non avevano formato oggetto di analisi nel merito. Il ricorrente sostiene che la sentenza non definitiva di condanna non costituisce fatto nuovo, idoneo a superare il giudicato formatosi su tale ordinanza di annulla- mento e che gli elementi posti a base della rinnovata valutazione di pericolosità da parte del Tribunale sono i medesimi.
2.1. Su tale questione, in un caso simile, la giurisprudenza di questa Corte ha af- fermato il principio, secondo cui, in tema di regime carcerario previsto dall'art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, è illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza ritenga fatto nuovo rilevante al fine di legittimare la riemissione di un D.M. di applicazione del regime penitenziario, previsto dall'art. 41 bis Ord. Pen., il passaggio in giudicato di una delle sentenze emesse a carico del detenuto e relativa a reati già presi in considerazione in sede di revoca del precedente regime differen- ziato, posto che per "elemento nuovo" ai sensi dell'art. 41 bis, comma secondo se- xies, Ord. Pen., come modificato dalla legge n. 279 del 2002, deve intendersi un fatto riferibile alla condotta del recluso e manifestatosi in un momento successivo a quello della decisione di revoca oppure prima di quest'ultima, ma non conosciuto né valutato in tale sede;
da ciò ha tratto la conseguenza che, al fine dell'aliquid novi, il fatto deve essere inteso in senso naturalistico e non meramente giuridico e che non rilevano le vicende del titolo, in virtù del quale sia ristretto il detenuto, se esso ab- : 5 bia per oggetto una condanna già nota e valutata" (Sez. 5, n. 26399 del 05/04/2004, Tagliavia, Rv. 229865). Con una successiva pronunzia, questa Corte ha rilevato che è errato qualificare come elemento nuovo ai sensi dell'art. 41 bis, ultimo comma, Ord. Pen. - il pas- - saggio in giudicato di una sentenza relativa a reati già presi in considerazione dal Tribunale di sorveglianza, che, all'esito di tale valutazione, abbia revocato il regime differenziato;
si è osservato che, in tema di riemissione del provvedimento ministe- riale di applicazione del regime penitenziario previsto dall'art. 41 bis Ord. Pen., nel- la ipotesi di cui alla seconda parte del comma 2-sexies del predetto articolo, per "e- lemento nuovo" deve intendersi un fatto, che, riferibile alla condotta del recluso, si manifesti nel mondo fenomenico in un momento posteriore a quello in cui fu assun- ta dal Tribunale di sorveglianza la decisione di revoca, ovvero un fatto che, se pure, manifestatosi prima della decisione di revoca, non sia stato conosciuto e/o valutato dalla predetta autorità giudiziaria;
conseguentemente, ha escluso la rilevanza delle vicende del titolo, in base al quale il detenuto si trova ristretto, perché non ascrivi- bili alla sua condotta e inidonee a fornire elemento di vantazione in ordine alla sus- sistenza (o permanenza) di collegamenti tra il predetto e l'associazione criminosa di riferimento;
il "fatto", in sintesi, è stato considerato inteso in senso naturalistico e non (meramente) giuridico (Sez. 1, n. 40007 del 22/09/2009, Madonia, non mas- simata).
2.2. Ad avviso di questo Collegio, la nozione di "elemento nuovo" va meglio spe- cificata in rapporto alla vicenda in oggetto, in cui, ad un quadro indiziario ritenuto insufficiente con provvedimento del Tribunale del riesame, su cui si è formato il giudicato cautelare, si è sostituito un compendio probatorio, che ha comportato la condanna di Di MO, per i medesimi fatti, per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. In tal caso, non emerge un vincolo alla rivalutazione dei medesimi fatti, oggetto di giudicato cautelare favorevole al condannato, in quanto è intervenuta una sen- tenza di condanna, che integra un episodio processuale rilevante ai fini del giudizio di pericolosità del condannato, vaglio costituente presupposto necessario per la sot- toposizione al regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen.. I medesimi elementi (nella fattispecie: i colloqui intercettati analizzati dal Tribu- nale di sorveglianza) ben possono indurre ad una rivalutazione in senso negativo del giudizio di pericolosità, perché, a seguito della verifica dibattimentale, inevita- bilmente acquistano una più solida consistenza e un diverso significato. Si tratta, infatti, di acquisizioni verificatesi a seguito del contraddittorio pieno tipico della fase dibattimentale e ben possono aver apportato un contributo conoscitivo nuovo o a- ver modificato pregresse interpretazioni favorevoli al condannato (a titolo mera- mente esemplificativo: dichiarazioni testimoniali;
chiamate in reità o in correità di 6 collaboratori di giustizia;
esiti di conversazioni intercettate precedentemente non trascritte;
dialoghi intercettati oggetto di trascrizioni dal contenuto diverso rispetto a quello della fase cautelare). Una soluzione diversa comporterebbe un'indebita cristallizzazione di elementi processuali, pur in presenza di una fonte di prova nuova, particolarmente incisiva, che inevitabilmente ribalta il giudizio precedente e connota in senso deteriore la po- sizione del condannato.
2.3. Va rammentata, peraltro, l'irrilevanza della non irrevocabilità della condanna per fatto associativo, in quanto, ai fini dell'applicazione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall'art. 41 bis, comma secondo, Ord. Pen., la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa sia ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Capor- rimo, Rv. 263508).
3. Sulla base delle su esposte considerazioni, il Tribunale di sorveglianza ha le- gittimamente e logicamente posto la sentenza non definitiva di condanna per reato associativo a fondamento del rinnovato giudizio di pericolosità di Di MO e della sua risottoposizione al regime differenziato previsto dall'art. 41 bis Ord. Pen.. Per le ragioni che precedono, ricorso va rigettato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 27 novembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Aldo Esposito Angele tarkis DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 AGO 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAJELLA