Sentenza 22 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2001, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
0 2 6 08 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Competenza per valore LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 1706/1999 SEZIONE SECONDA CIVILE Cron. 5349 Rep. 823composta da: Gaetano GAROFALO Presidente Udienza 20 dicembre 2000 Antonio VELLA Consigliere Antonino ELEFANTE Consigliere Giandonato NAPOLETANO Consigliere Carlo CIOFFI Consigliere relatore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIEha pronunciato la seguente: SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 sul ricorso proposto da: 1500 EB. 2004- ZI NN, elettivamente domiciliato in Roma, via Emanuele IL CANCELLIERE Filiberto n. 22, presso l'avv. Maurizio Cerchiara, che lo difende insieme con l'avv. NN Cappellari di Padova, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
EG SA, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 146. presso l'avv. Ezio Spaziani Testa, che la difende insieme con l'avv. Adriano Baroni di Padova, come da procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1986 del 28 novembre 1997; LIRE 1500 0292092 2125/00 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2000 dal consigliere Carlo Cioffi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Ceniccola, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Venezia ha rigettato, per quel che in questa sede rileva, l'appello proposto da NN IN contro quella con cui il Tribunale di Padova aveva affermato la propria competenza, e negato quella del Pretore, a pronunziarsi sulla domanda di rivendicazione e di risarcimento dei danni proposte nei suoi confronti da SA EL, osservando che, così come promossa, la causa era di valore indeterminabile. NN IN ha chiesto la cassazione di tale sentenza per un solo motivo. SA EL ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il suo ricorso NN IN ripropone la sua eccezione di incompetenza per valore del tribunale, osservando che, se pure SA EL non aveva specificato, nel momento in cui ha proposto le suc domande, il valore del terreno rivendicato e l'entità del danno di cui chiedeva il risarcimento, l'uno e l'altra erano tuttavia agevolmente determinabili in base a quanto emergeva dagli atti, ed erano tali da far rientrare la causa tra quelle di competenza del Pretore. 2 Il ricorso è inammissibile. La questione di competenza che con esso viene posta è, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (vedi in particolare la sentenza della III sezione, 2 marzo 2000 n. 2327) superata dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, che ha disposto la soppressione dell'ufficio del pretore, divenuto efficace a partire dal 2 giugno 1999, secondo quanto dispone l'art. 247 di tale decreto, modificato dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998 n. 188, e non ulteriormente emendato nella materia che qui interessa dal recente decreto legge 14 maggio 1999 n. 145. Il citato decreto legislativo n. 51 del 1998, con l'art. 1, nel disporre la soppressione dell'ufficio del pretore, ne ha fatto salva soltanto l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti;
- con l'art. 49 ha abrogato l'art. 8 del codice di procedura civile, contenente disposizioni sulla competenza del pretore;
con il successivo art. 50 ha modificato l'art. 9 dello stesso codice di procedura. disponendo che il tribunale è competente per tutte le altre cause che non sono di competenza di altro giudice. Non ha poi rilievo, al fine di causa, la circostanza poi che l'ufficio del pretore continui a funzionare, come dispone l'art. 42 del decreto, per la definizione delle cause pendenti davanti a tale giudice alla data del 2 giugno 1999; infatti il principio seguito dal legislatore delegato nel disciplinare la fase transitoria di applicazione del decreto legislativo è quello di "limitare quanto più è possibile la sopravvivenza degli uffici 3 soppressi per l'esaurimento del contenzioso pendente" (vedi Relazione alla legge delegata). Il principio comporta che: a) i procedimenti pendenti davanti al pretore, in generale, proseguono davanti al tribunale, con applicazione delle disposizioni proprie di detto giudice, comprese quelle introdotte con il decreto legislativo (art. 132); b) l'unica eccezione a tale regola è data dalle cause che, alla data del 2 giugno 1999 si trovano nella fase decisoria: esse, e soltanto esse, non sono 20000 trasferite al tribunale e restano pendenti davanti al pretore (art. 133). 970000 Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite. 1097 4567
PER QUESTI MOTIVI
357 La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Roma, 20 dicembre 2000 Il presidente (Gaetano Garofalo) tal. L'estensore (Carlo Cioffi) Credo IL CANCEL C1 -7590 Lelanco DEPOSITATO IN CANCELLERIA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Roma 22 FEB. 2001 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia CANCELLIEIL CANCELLIERE C1 5.4.2011 delle Entrate di Roma2 serie 4 al n. 13123 versate € 151.44 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°11% del 30/5/2002) 4