Art. 1.
L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Licei, con sede in Roma, previsto dalla legge 9 luglio 1967, n. 581 , in misura di lire 500.000.000, con effetto dall'anno 1969 viene elevato a lire 750.000.000.
L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Licei, con sede in Roma, previsto dalla legge 9 luglio 1967, n. 581 , in misura di lire 500.000.000, con effetto dall'anno 1969 viene elevato a lire 750.000.000.