Sentenza 25 ottobre 2000
Massime • 1
L'avviso al difensore della data fissata per l'udienza del tribunale del riesame può essere validamente comunicato anche mediante telefax, purché la relativa trasmissione sia effettuata all'utenza del medesimo difensore e risultino indicati il giorno e l'ora di ricezione (c.d. "ok"). In tale ipotesi l'eventuale mancanza della conferma telegrafica prevista dall'art.149, comma 4, c.p.p. dà luogo ad una mera irregolarità, processualmente non sanzionata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2000, n. 8656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8656 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 25/10/2000
1. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO " N. 6106
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CAMPO STEFANO " N. 019973/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) D'AS FA N. IL 09/06/1971
avverso ORDINANZA del 10/02/2000 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Anna Maria DE SANDRO, che chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 10 febbraio 2000 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame avanzata da D'AS FF, indagato per i reati di associazione per delinquere, contrabbando di tabacchi lavorati esteri e altro, avverso quella in data 10 novembre 1999 del g.i.p. del Tribunale di Palmi, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere. Il tribunale, per quanto interessa in questa sede, - premesso che la competenza territoriale spettava all'autorità giudiziaria di Palmi in quanto, trattandosi di associazione per delinquere operante in vari Stati europei, non era stato possibile determinare il luogo in cui la consumazione di detto reato, il più grave tra quelli contestati agli indagati e di natura permanente, era iniziata, sicché alla fattispecie era applicabile il criterio sussidiario di cui all'art. 9 co. 1^ c.p.p. (giudice competente è quello dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione) essendosi proceduto in Gioia Tauro al sequestro di containers, provenienti dalla Cina, contenenti t.l.e di contrabbando - affermava che la esistenza dell'organizzazione criminosa, operante in diversi Stati (Malta, Italia, Regno Unito, Svizzera), e dei reati scopo della medesima era comprovata dal contenuto delle numerosissime intercettazioni telefoniche, dal sequestro dei detti containers e dalla documentazione, acquisita dalla polizia giudiziaria, relativa da tabulati telefonici, attestazioni di presenza alberghiere e liste di passeggeri di linee aeree riguardanti coindagati, e dagli accertamenti direttamente effettuati dagli organi inquirenti. Precisava che le intercettazioni telefoniche, disposte da altra autorità giudiziaria, erano utilizzabili in quanto trattavasi di indagini collegate e non di procedimento diverso ex art. 270 c.p.p.. Spiegava, relativamente alla posizione del D'AS, che dai sopra elencati elementi probatori era emerso che costui aveva il compito di mantenere contatti telefonici, per la sua conoscenza della lingua inglese, con il soggetto, di nazionalità anglo-irlandese, destinatario finale dei t.l.e., di andare a rilevare a Napoli gli autisti degli autoarticolati che dovevano trasportare all'estero i tabacchi, di incontrare di persona i rappresentanti esteri dell'organizzazione per poi riferire l'esito dei colloqui avuti agli altri sodali a lui sopraordinati.
2. Ricorre per cassazione il D'AS, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce violazione di legge e vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 179 lett. e) e 179 stesso codice), asserendo che non era stato dato alcun avviso della data di celebrazione dell'udienza camerale di riesame al difensore di fiducia dell'indagato e che il provvedimento gravato difettava di motivazione "..quanto all'omessa disamina delle note difensive..", peraltro non meglio specificate.
3. Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. Per quanto concerne la dedotta nullità inerente all'omesso avviso al nominato difensore di fiducia della data di celebrazione dell'udienza tribunalizia di riesame la Corte rileva che dall'esame degli atti emerge che i due difensori di fiducia dell'odierno ricorrente, avv.ti FF ESPOSITO, redattore del ricorso in esame, e IO PA ricevettero rituale avviso della data - 10.2.2000 - di celebrazione dell'udienza tramite fax, inviati alle loro utenze in data 2 febbraio 2000 (cfr. pagg.
8-9 e 10-11 del fascicolo di merito), di tal che la doglianza avanzata risulta, prima che in punto di diritto, manifestamente infondata in punto di fatto.
In proposito è opportuno ribadire l'insegnamento di questa Corte (cfr., tra le tante,, Sez. VI, 24.7.1997 (c.c. 26.5.1997), ric. Adekunle), secondo il quale la trasmissione a mezzo telefax - da considerarsi equipollente al telegramma, al fonogramma e alla raccomandata espressamente previste dalla legge (art. 149 c.p.p.) come mezzi di comunicazione di tal genere di atti - dell'avviso al difensore della data di svolgimento da parte del giudice di attività processuale a partecipazione necessaria delle parti, è pienamente legittima purché, come risulta nella fattispecie in esame (cfr. pagg. procedimentali sopra indicate), la trasmissione con tale mezzo sia stata effettuata all'utenza in uso al difensore e la relativa esatta ricezione emerga dal testo agli atti processuali con specifica indicazione del giorno e dell'ora della stessa e della sua effettiva ricezione (cosiddetto o.k.).
Con l'ulteriore precisazione che in tale ipotesi la notificazione si perfeziona sin dal momento in cui la comunicazione è avvenuta, giusto il disposto del quarto comma dell'art. 149 c.p.p., servendo la prevista conferma telegrafica soltanto a verificare la serietà della comunicazione, che per il telefax, diversamente dalla comunicazione orale a mezzo telefono, emerge direttamente dal testo trasmesso che indica sempre il numero dell'utenza di provenienza, di tal che l'omesso invio della conferma telegrafica non determina alcuna nullità (cfr., Cass. Sez. II, 16.12.1991, ric. Mosca e altro), ma soltanto una mera irregolarità non sanzionata processualmente. La seconda doglianza avanzata dal ricorrente, a prescindere che dal testo dell'ordinanza impugnata emerge che i giudici del merito hanno adeguatamente e correttamente risposto alle eccepite incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Palmi e utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in atti, risulta del tutto generica, come tale inammissibile a norma del combinato disposto degli artt. 581 lett. c) e 591 co. 1^ lett. c) c.p.p., atteso che il dedotto vizio motivazionale è supportato dalla sola frase, letteralmente riportata nel primo paragrafo del presente provvedimento, dalla quale non è dato ricavare il contenuto specifico della censura rivolta, in punto di vizio della motivazione, del provvedimento gravato.
La declaratoria di inammissibilità comporta a carico del ricorrente la condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali e al versamento di sanzione pecuniaria, meglio indicata in dispositivo, in considerazione della evidente pretestuosità del gravame. La Cancelleria curerà le incombenze di cui all'art. 23 della legge 8.8.1995 n. 332.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire due milioni a favore della cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario al sensi dell'art. 23 legge 332/1995. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2001