Sentenza 17 dicembre 1999
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il g.i.p., dato atto, al termine della discussione nell'udienza preliminare, delle conclusioni difensive di non utilizzabilità di dichiarazioni accusatorie, i verbali relativi alle quali non erano stati allegati dal P.M. a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, anziché emettere uno dei provvedimenti tipici previsti dalla legge (decreto che dispone il giudizio, sentenza di non luogo a procedere ovvero restituzione degli atti al P.M. per diversità del fatto), abbia rinviato per il prosieguo ad altra data, fissando un termine per il deposito in cancelleria dei verbali non prodotti tempestivamente dall'accusa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1999, n. 7227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7227 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ Giovanni Presidente del 17/12/1999
1. Dott. BARDOVAGNI Paolo Consigliere SENTENZA
2. " CAMPO AN " N. 7227
3. " CANZIO Giovanni " relatore REGISTRO GENERALE
4. " BO ET " N. 12148/99
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL TO nato il [...]
LL CA nato il [...]
LL SE nato il [...]
LL EN nato il [...]
avverso l'ordinanza in data 1.3.1999 del g.u.p. del tribunale di Reggio Calabria.
Letti gli atti e i documenti di causa;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Canzio;
Lette le conclusioni del P.M., nella persona del sost. proc. gen., Dott. Vincenzo Geraci, con le quali questi chiede annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata;
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Sulla richiesta del p.m. di rinvio a giudizio di LL TO, CA, SE e EN, il g.i.p. del tribunale di Reggio Calabria, dato atto all'esito della discussione nell'udienza preliminare delle conclusioni della difesa - nel senso dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatone di GO SE, non allegate al fascicolo trasmesso dal p.m. unitamente alla richiesta, e del conseguente proscioglimento degli imputati -, con provvedimento 1.3.1999 rinviava per il prosieguo ad altra udienza "fissando termine entro il successivo giorno 2 marzo al p.m. per il deposito nella cancelleria dei verbali di dichiarazioni" del GO.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso immediato per cassazione il difensore degli imputati denunziandone l'abnormità, perché non era consentito al g.u.p. di sanare la dedotta inutilizzabilità degli atti investigativi non tempestivamente trasmessi dal p.m. mediante un provvedimento di rinvio dell'udienza e di rimessione in termini del p.m., in luogo di quello conclusivo tipico dell'udienza preliminare, e cioè la sentenza di non luogo a procedere o il decreto che dispone il giudizio.
2. - Il ricorso, come ha esattamente rilevato il P.G. nella requisitoria scritta, è fondato su serie ragioni di ordine logico e sistematico.
Da un lato, l'inosservanza da parte del p.m., dell'obbligo di discovery impostogli dall'art. 416.2 c.p.p. mediante la trasmissione, con la richiesta di rinvio a giudizio, di tutta la documentazione relativa alle indagini espletate, è sanzionata con l'inutilizzabilità degli atti investigativi non allegati, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e non suscettibile di sanatoria ex art. 191 c.p.p. (Cass., Sez. I, 26.2.1999, Montanti, riv. 213025; Sez. VI, 4.6.1997, Finocchi, riv. 211000; Sez. VI, 30.3.1998, Pareglio, rv. 210523, Sez. VI, 17.2.1996, Cariboni, rv. 204433; Sez. VI, 4.6.1993, Carnazza, rv. 196015). Dall'altro, la deliberazione che il g.i.p. deve adottare a conclusione dell'udienza preliminare può consistere esclusivamente nel decreto che dispone il giudizio o nella sentenza di non luogo a procedere, anche tenuto conto delle nullità e delle inutilizzabilità eccepite dalle parti o rilevate d'ufficio, ai sensi dell'art. 424.1 c.p.p., ovvero nella restituzione degli atti al p.m. per diversità del fatto (C. costit., sent. n. 88 del 1994); e pertanto ogni altro provvedimento deve considerarsi abnorme (Cass., Sez. V, 15.12.1998, Masala, rv. 212394; Sez. V, 10.11.1994, Mancinelli, rv. 200293; Sez. V, 25.10.1994, Carbone, rv. 199874; Sez. IV, 15.6.1992, Rivellini), Fuoruscendo dal detto schema processuale l'ordinanza in esame (con la quale il g.i.p. ha inteso sostanzialmente rimettere in termini il p.m. per l'assolvimento del menzionato obbligo di ostensione ex art. 416.2 c.p.p., in funzione di "sanatoria" della patologia di cui risultano inequivocamente affetti i relativi atti investigativi), è immediatamente impugnabile mediante il ricorso per cassazione in quanto essa presenta, per la singolarità e l'atipicità del suo contenuto, le caratteristiche dell'atto "abnorme", non previsto ne' prevedibile dall'ordinamento, con la conseguenza che essa va annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. d) c.p.p. disponendosi la trasmissione degli atti al g.i.p. per le deliberazioni conclusive dell'udienza preliminare.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al g.i.p. del tribunale di Reggio Calabria per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 17 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2000