Sentenza 20 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2001, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B 0224 3 / 0 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA Richiesta copia studio In nome del popolo italiano dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 1500 LA CORTE DI CASSAZIONE 20 FEB. 2001 IL CANCELLIERESezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 10904/1998Composta dai magistrati: Dott. Giuseppe Ianniruberto Presidente 66 Ettore Raffaele Giannantonio - Consigliere Z 66 Corrado Guglielmucci 66 Rep. 6666 Guido Vidiri Cron. Soss 66 Pasquale Picone Relatore 66 Ud. 16.1.2001 CANCELLERIA ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR RO, domiciliato per legge presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Pellicanò con procura izz speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Giorgio Starnoni e Mario Passaro, che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce alla copia notificata del ricorso;
-costituito con deposito di procura- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Locri n. 550 in data 2 luglio 1997 (R.G. 770/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.1.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con unico motivo di ricorso, RO BA chiede la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Locri ha respinto il suo appello e confermato la - Versa sentenza del Pretore della sede, di rigetto della domanda proposta contro l'Inps per la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità. Il Tribunale, disposta una nuova consulenza tecnica nel giudizio di appello, ha condiviso le conclusioni dell'esperto, conformi a quelle della consulenza di primo grado, nel senso che la riduzione della capacità lavorativa del BA, prodotta dalle infermità riscontrate, non raggiungeva la soglia richiesta dalla legge. L'Inps si è costituito mediante deposito della procura speciale ai difensori. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 10 r.d.l. n. 636 del 1939, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto il giudizio del Tribunale in ordine alla gravità delle 2 infermità è da ritenere non congruamente motivato in relazione alle specifiche deduzioni contenute nell'atto di appello e, in particolare, in ordine al cd. "danno da previsione", in relazione alla natura degenerativa e progressiva della malattia artrosica ed al carattere usurante della continuazione dell'attività lavorativa di bracciante agricolo (più precisamente, "guardia forestale"). Il ricorso è manifestamente privo di fondamento perché, da una parte, le ragioni di critica alla sentenza impugnata investono direttamente il giudizio, non la correttezza del procedimento della sua formazione e della giustificazione fornita (come impone l'art. 360 c.p.c., comma 2°, in particolare al n. 5); dall'altra, la sentenza impugnata ha correttamente fatto applicazione delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, in tema di assegno ordinario di invalidità. I Il Tribunale, premesso che le due consulenze tecniche espletate recavano conclusioni sostanzialmente coincidenti, ha specificamente preso in esame (mediante il rinvio alla relazione di consulenza tecnica) i motivi di appello concernenti la gravità delle infermità riscontrate, fondando il giudizio sulla modesta limitazione dei movimenti articolari accertata dal consulente;
né la sentenza impugnata merita censura per avere escluso la rilevanza del probabile aggravamento delle patologia artrosica con la continuazione dell'attività lavorativa di guardia forestale, perché il diritto all'assegno ordinario di invalidità non si fonda sull'incapacità (ovvero sul carattere usurante) a svolgere una determinata attività lavorativa, ma richiede una valutazione sull'attitudine a svolgere anche lavori diversi, non impediti dalle lievi limitazioni funzionali e comunque non tali da aggravare l'infermità artrosica. 3 Nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, poiché l'Inps, costituito mediante deposito della procura speciale ai difensori, non ha partecipato alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2001. Il Consigliere estensore стерии стіни Il Presiden Phill ELABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 20 FEB. 2001 IL COLLABORATORE A M E R DI CANCELLERIA P S U E S T R O C ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 !