Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/1999, n. 11422
CASS
Sentenza 9 luglio 1999

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Deve considerarsi rapporto processuale esaurito, e, quindi, intangibile rispetto alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che lo disciplina,il subprocedimento relativo alla notifica del decreto di citazione,effettuata a mezzo posta, secondo le formalità previste dall'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, successivamente dichiarato parzialmente viziato da illegittimità costituzionale. Infatti, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale di norme processuali non rendono invalidi gli atti compiuti prima della declaratoria stessa ma, in base al principio "tempus regit actum",trovano applicazione dopo la pubblicazione del dispositivo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica agli atti che ancora devono essere esplicati o ai fatti e ai rapporti in via di svolgimento e non ancora esauriti.(Nella specie la S.C. ha escluso che potesse considerarsi nulla la notificazione del decreto di citazione a giudizio effettuata a mezzo del servizio postale e considerata a suo tempo completata per mancato ritiro del plico entro il prescritto periodo di giacenza, in quanto detto periodo si era esaurito prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n.346 del 1998 che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art.8 della legge 20 novembre 1982, n.890, nella parte in cui non prevedeva che, verificandosi l'ipotesi suddetta, fosse dato avviso al destinatario, mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, del compimento delle prescritte formalità e dell'avvenuto deposito del plico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/1999, n. 11422
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11422
    Data del deposito : 9 luglio 1999

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