Sentenza 9 luglio 1999
Massime • 1
Deve considerarsi rapporto processuale esaurito, e, quindi, intangibile rispetto alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che lo disciplina,il subprocedimento relativo alla notifica del decreto di citazione,effettuata a mezzo posta, secondo le formalità previste dall'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, successivamente dichiarato parzialmente viziato da illegittimità costituzionale. Infatti, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale di norme processuali non rendono invalidi gli atti compiuti prima della declaratoria stessa ma, in base al principio "tempus regit actum",trovano applicazione dopo la pubblicazione del dispositivo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica agli atti che ancora devono essere esplicati o ai fatti e ai rapporti in via di svolgimento e non ancora esauriti.(Nella specie la S.C. ha escluso che potesse considerarsi nulla la notificazione del decreto di citazione a giudizio effettuata a mezzo del servizio postale e considerata a suo tempo completata per mancato ritiro del plico entro il prescritto periodo di giacenza, in quanto detto periodo si era esaurito prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n.346 del 1998 che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art.8 della legge 20 novembre 1982, n.890, nella parte in cui non prevedeva che, verificandosi l'ipotesi suddetta, fosse dato avviso al destinatario, mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, del compimento delle prescritte formalità e dell'avvenuto deposito del plico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/1999, n. 11422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11422 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 9.7.1999
Dott. Raffaele RAIMONDI Consigliere SENTENZA
Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere N.2738
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco NOVARESE Consigliere N.01659/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IL BE, nato a [...] il [...],
2) IL OR, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 30.9.1998 dalla corte di appello di Torino. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Wladimiro De Nunzio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore dell'imputato, avv. Pierpaolo Viganò, che ha insistito nel ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 15.5.1997 il tribunale di Alba dichiarava BE e OR IL colpevoli di frode fiscale continuata (art.4 lett. d) legge 516/1982 e succ. mod.), perché, quali contitolari e coamministratori della s.r.l. S.I.L.MEC., al fine di evadere le imposte, avevano utilizzato n. 34 fatture emesse tra il 15.2.1991 e il 30.4.1992 dalla ditta C.E.A.R. di IU AL per operazioni inesistenti (verbale di constatazione del 27.5.1993). Per l'effetto, il tribunale condannava OR IL alla pena di un anno di reclusione e lire 9.000.000 di multa e BE IL alla pena di dieci mesi di reclusione e lire 8.000.000 di multa, oltre le pene accessorie di giustizia.
2 - Su gravame degli imputati, la corte di appello di Torino, con sentenza del 30.9.1998, parzialmente riformando la pronuncia di primo grado, concedeva ai predetti le attenuanti generiche, prevalenti per OR IL sulla recidiva contestatagli, e riduceva la pena a sette mesi di reclusione e lire 6.000.000 di multa per ciascuno, concedendo altresì il beneficio della sospensione condizionale. Confermava nel resto.
3 - Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso, col ministero del difensore, articolando tremotivi a sostegno, appresso esposti e valutati.
Motivi della decisione
4 - Col primo motivo deducono inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.
Sostengono che il decreto di citazione per H giudizio di appello è stato notificato a BE IL a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 8 della legge 20.11.1982 n. 890; che peraltro l'agente postale, non avendo potuto recapitare il plico per assenza del destinatario, lo ha depositato all'ufficio postale, dandone comunicazione al destinatario "mediante affissione alla porta d'ingresso o mediante immissione nella cassetta della corrispondenza della sua abitazione"; che decorsi dieci giorni dalla giacenza del plico presso l'ufficio postale, senza esser stato ritirato dal destinatario, il plico stesso è stato restituito al mittente;
che all'udienza del 30.9.1998 BE IL è stato dichiarato contumace;
che tuttavia l'ordinanza contumaciale era illegittima, posto che per la notifica del decreto di citazione non erano state osservate le regole imposte dalla sentenza n. 346 del 22-23 settembre 1998 della Corte Costituzionale, laddove l'agente postale non aveva dato avviso al destinatario per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e laddove aveva restituito il piego al mittente dopo la compiuta giacenza.
Il motivo non può essere accolto. Invero, risulta che l'agente postale, procedendo alla notifica del decreto di citazione per l'appello nei confronti di BE IL ai sensi del secondo e del terzo comma dell'art. 8 legge 20.11.1982 n. 890, non potendo recapitare il plico al destinatario, lo depositò nell'ufficio postale, dandone notizia al destinatario con mezzo diverso dalla raccomandata con avviso di ricevimento. Inoltre, trascorsi i dieci giorni prescritti senza che il destinatario o un suo incaricato ne avesse curato il ritiro, il plico era stato restituito al mittente, invece di esser lasciato a disposizione dello stesso destinatario. In altri termini, risulta che la notifica era avvenuta senza rispettare le modalità introdotte dalla sentenza 22-23 settembre 1998 n. 346 della Corte costituzionale, che - com'è noto - ha dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo e terzo comma del citato art. 8, appunto, laddove non prevedono che l'avviso al destinatario sia dato con raccomandata con avviso di ricevimento e laddove prevedono che dopo i dieci giorni di inutile giacenza il plico sia restituito al mittente.
Sennonché la sentenza della Corte costituzionale è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1998, sicché ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30, comma terzo, legge 11.3.1957 n.87, la sua efficacia normativa ha iniziato a decorrere solo dal 1^
ottobre 1998, quando ormai la situazione processuale di cui trattasi era già esaurita.
Orbene - com'è noto - "le sentenze della Corte Costituzionale che dichiarano l'illegittimità di una norma processuale non rendono invalidi gli atti compiuti prima della declaratoria stessa, ma, in base al principio "tempus regit actum", trovano applicazione dopo la pubblicazione del dispositivo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica agli atti che ancora devono essere espletati o ai fatti e 0 rapporti in via di svolgimento e non ancora esauriti." (Sez. VI, sent. n. 4153 del 12-04-1 99, ud. del 25-10-1990, Dell'Ernia, rv. 187314). Nella fattispecie concreta, il subprocedimento relativo alla notifica del decreto di citazione: a giudizio era già terminato, con gli adempimenti compiuti dall'agente postale secondo le norme vigenti prima della anzidetta data del 1^ ottobre 1998, e con la declaratoria di contumacia emessa dalla corte territoriale all'udienza del 30 settembre 1998, dopo aver verificato la ritualità della notifica e l'assenza dell'imputato notificato. Nè può dirsi che la situazione processuale era ancora in via di svolgimento per effetto del ricorso proposto dal difensore contro l'ordinanza contumaciale. Infatti, la dedotta nullità di tale ordinanza doveva ritenersi sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p., giacché lo stesso difensore presente (che a norma dell'art. 487, secondo comma, c.p.p. rappresenta a tutti gli effetti l'imputato contumace) non l'aveva eccepita ne' prima ne' immediatamente dopo la pronuncia dell'ordinanza medesima.
5 - Col secondo motivo i ricorrenti deducono inosservanza della norma processuale di cui all'art. 585 c.p.p.. In sostanza censurano la decisione della corte di merito laddove ha ritenuto che i motivi nuovi dedotti dagli appellanti depositati il 30.7.1998 (cioè prima dei 15 giorni precedenti l'udienza fissata per il dibattimento, e quindi entro il termine di cui al quarto comma dell'art. 585 c.p.p.) non avevano per oggetto i capi o i punti della decisione già investiti dall'appello originario: invero - secondo i ricorrenti - i motivi nuovi (che sostenevano l'inutilizzabilità della deposizione testimoniale del maggiore di finanza OR DI, e chiedevano la esclusione dal fascicolo del dibattimento del verbale di accertamento redatto dalla guardia di finanza nei confronti della ditta CEAR di IU AL) aggiungevano altre ragioni al motivo n. 2 dell'atto di appello col quale si chiedeva l'assoluzione degli imputati dai reati contestati.
Anche questa censura è priva di fondamento giuridico. Invero, secondo la giurisprudenza ormai costante di questa corte, i "motivi nuovi" di impugnazione, di cui è menzione negli artt. 585, comma quarto, e 611, comma primo, cod. proc. pen., debbono essere inerenti - come si evince anche dall'art. 167 disp. att. cod. proc. pen. - ai punti e capi della decisione già indicati, ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen., come oggetto della impugnazione. In altri termini, i motivi nuovi possono essere costituiti soltanto da nuove argomentazioni ed ulteriori approfondimenti sui temi specifici svolti nella impugnazione originaria (cfr. per tutte Cass. Sez. 1, sent. 0 2305 del 21/04/97, c.c. 20/03/97, Gomizelj, rv. 207323).
Nella fattispecie concreta, le nuove argomentazioni sulla inutilizzabilità di una deposizione testimoniale e di alcuni atti del fascicolo del dibattimento non afferivano a punti già trattati nell'atto di appello principale, anche se evidentemente erano indirettamente strumentali alla assoluzione degli appellanti dai capi di imputazione loro ascritti. Il rapporto strumentale tra i motivi nuovi e quelli originari deve essere specifico, come dimostra anche l'uso della congiunzione "e" al posto della disgiunzione "o" nell'art. 167 disp. att. c.p.p. (devono essere specificati i capi e i punti della decisione ai quali i motivi nuovi si riferiscono). Intendere detto rapporto in modo generico, infatti, equivale a vanificare la necessità del nesso di strumentalità, giacché ogni nuovo motivo è per definizione diretto a realizzare l'interesse processuale dell'impugnante e come tale sarebbe sempre afferente al tema della impugnazione principale.
Peraltro, deve aggiungersi che la corte territoriale non solo ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi per ragioni processuali, ma li ha anche respinti nel merito (pag. 7 della sentenza impugnata). Sotto questo profilo, la censura, se fondata, sarebbe irrilevante.
6 - Con l'ultimo motivo i ricorrenti deducono inosservanza di norma penale (recte di norma processuale penale), giacché i giudici di merito hanno illegittimamente ritenuto ammissibile e utilizzabile la testimonianza del predetto maggiore DI e non hanno espunto dal fascicolo dibattimentale il verbale di accertamento stilato nei confronti della ditta CEAR.
Anche questa censura deve essere respinta. Infatti, la sentenza impugnata ha legittimamente argomentato da una parte che la difesa non ha tempestivamente impugnato l'ordinanza relativa al contenuto del fascicolo per il dibattimento e quella ammissiva della prova testimoniale;
e dall'altra che l'esame testimoniale del maggiore DI era stato necessario ai sensi dell'art. 507 c.p.p. e che il verbale di accertamento nei confronti della soc. CEAR era legittimamente acquisibile.
7 - Il ricorso va quindi respinto. Segue per legge la condanna in solido alle spese processuali. Valutato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 1999