Sentenza 5 agosto 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11811 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 118 11/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E esidente Dott. Ettore R.G.N. 19751/00 Dott. Bruno BA TIMIELLO Consigliere 29711/01 Dott. Florind MINICHIELLO Cron. 25693 Consigliere Rep.Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere Ud. 07/02/03Dott. Gabriella COLETTI ... ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: AG AT, AG NT, AG RI quali eredi del Sig. AG ZI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G NICOTERA 29 presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ALLOCCA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GASPARE SALERNO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2003 Centrale dell'Istituto, 793 presso 1'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati VALERIO MERCANTI, GIOVANNA BIONDI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato e sul 2° ricorso n° 29711/01 proposto da: AG AT, AG RI quali eredi del Sig. AG ZI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GASPARE SALERNO che li rappresenta e difende ....... unitamente all'avvocato GIORGIO ALLOCCA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA TADRIS, VALERIO MERCANTI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso 12 sentenza n. 22531/99 del Tribunale di ROMA, 32927/01 depositata il 15/11/99 R.G.N. 39618/95; 81001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/03 dal Consigliere Dott. Gabriella -2- COLETTI;
udito il P.M Generale Dott l'accoglimento . in persona del Sostituto Procuratore . Ennio Attilio SEPE che ha concluso per del ricorso. -3- Svolgimento del processo II Tribunale di Roma, con sentenza (non definitiva) n.22531/99, decidendo sull'appello proposto dall'INPS
contro
NI CU e TA RO e parzialmente riformando le statuizioni di primo grado, ha condannato l'Istituto al pagamento, in favore degli appellati, dell'importo della rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, delle somme già corrisposte per arretrati ex art. 19 della legge n. 843 del 1978, con decorrenza dal 121^ giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.l. 30 dicembre 1985, n. 787, convertito in legge n. 45 del 1986, sino alla data del pagamento della sorte capitale, oltre accessori da determinarsi nel prosieguo del giudizio. d Il Tribunale e' pervenuto a tale conclusione sul rilievo che, giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, la rivalutazione del credito delle parti private non poteva avere luogo se non con decorrenza dal 121^ dall'entrata in vigore della citata norma interpretativa, poiche', ad onta dell'efficacia retroattiva della medesima, solo la sua sopravvenienza aveva determinato, insieme all'inutile decorso del detto spatium deliberandi, le condizioni legali di responsabilità dell'ente debitore. Con successiva sentenza (definitiva) n.32927/01 lo stesso Tribunale di Roma, previo esperimento di consulenza tecnica contabile, ha quantificato nella somma di lire 1.189.985 la prestazione dovuta a NI CU in base alla indicata sentenza non definitiva, condannando l'INPS al relativo pagamento in favore dell'appellato, con interessi e rivalutazione monetaria secondo i criteri già riconosciuti nella sentenza di primo grado. Nulla ha disposto, invece, nei confronti di TA RO, affermando che la relativa controversia era già stata definita con sentenza in data 14.2.1996. 3 Della sentenza non definitiva hanno chiesto la cassazione IC, ON e MA NI, nella qualità di eredi di CU NI, con ricorso ( N. 19751/2000 R.G.) fondato su un unico motivo, illustrato con memoria. Sempre nell'anzidetta qualità, IC e MA NI hanno chiesto la cassazione della sentenza definitiva con ricorso (N. 29711/2001 R.G.) fondato anch'esso su un unico motivo. L'INPS, in entrambi i casi, ha depositato la procura speciale al proprio difensore, ma non il controricorso. Motivi della decisione Al ricorso iscritto al n. 19751/2000 R.G. deve essere riunito quello iscritto al n. 29711/2001 R.G. ai sensi del combinato disposto degli artt. 335 c.p.c. e 151 disp.att. c.p.c., trattandosi di ricorsi dei quali si impone la trattazione congiunta e una decisione unica, dal momento che essi hanno ad oggetto sentenze che si integrano reciprocamente e coinvolgono questioni identiche per essere state rese sull" "an" e sul “quantum debeatur” a definizione di un medesimo processo, oltre ad essere la seconda oggettivamente condizionata al permanere della prima ( vedi Cass. 30 luglio 1996 n.6854, 9 novembre 1985 n.5498; 31 maggio 1982 n.3335). Preliminarmente osserva la Corte che non può tenersi conto delle "note difensive" depositate dai ricorrenti ex art. 378 c.p.c. in relazione al ricorso n. 19751/00 R.G., poiché le stesse si limitano ad elencare una serie di pronunce di questa Corte che nulla hanno a che vedere con la controversia in atto, riguardando tutte la diversa questione della computabilità della indennità di funzione, prevista dall'art. 13, comma 4, della legge 9 marzo 1989 n.88 a favore dei dirigenti INPS, ai fini della riliquidazione della pensione del personale ex INAM con qualifica dirigenziale. Ciò posto, con l'unico, complesso motivo del ricorso n. 19751/00 R.G. e con denuncia di erroneità del richiamo degli artt. 1218 e 1219 c.c. e dei principi in materia 4 4 di imputabilità soggettiva in caso di ritardato pagamento, nonché di errata applicazione dell'art. 7 legge n.533/73, si sostiene la spettanza della rivalutazione dei ratei arretrati della prestazione de qua con decorrenza fin dalla data di maturazione di ciascuno di essi, attesa l'irrilevanza della posteriorità, rispetto a tale data, dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica implicante l'erogazione della somma capitale, al lume del principio espresso dalla giurisprudenza costituzionale in materia, secondo cui l'obbligazione dell'ente assicurativo di corrispondere, sulle prestazioni pecuniarie erogate in ritardo, l'importo della rivalutazione e degli interessi calcolati sulle somme rivalutate non presuppone l'imputabilità del ritardo all'ente medesimo. A sua volta, l'unico motivo del ricorso 29711/01 R.G. ripropone le stesse censure e, per le stesse ragioni, sostiene l'erroneità (anche) della sentenza definitiva perché anch'essa dovrebbe indicare la data del 1.1. 1979 come dies a quo per il computo del dovuto. Il ricorso n. 19751/00 è fondato. La Corte osserva che, con giurisprudenza ormai consolidata (cfr. le sentenze 20 luglio 1996, n. 6525; 18 ottobre 1996, n. 9085; 7 ottobre 1997, n. 9732; 2 marzo 1998, n. 2280; 22 giugno 1998, n. 6192; 17 ottobre 1998, n. 10314; 14 agosto 1999, n. 8669), ha espresso il principio per cui la rivalutazione e gli interessi ex art. 429 e 442 cod. proc. civ. (cosi' come inciso da Corte Cost. n. 156 del 1991) sono dovuti anche nel caso in cui il diritto alla prestazione previdenziale derivi da legge di interpretazione autentica entrata in vigore in data successiva a quella in cui il diritto deve intendersi maturato, dato che la responsabilita' per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e' indipendente dall'imputabilita' del ritardo a colpa del debitore;
tali accessori, inoltre, maturano dalla data di scadenza delle singole rate, non avendo ragione di operare il termine di centoventi giorni di cui all'art. 7 legge n. 533 del 1973 se manca un provvedimento di reiezione di domanda dell'interessato 5 a norma dell'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970 e non sia necessaria la proposizione di una domanda a seguito della norma di interpretazione autentica >>. A questo principio il Collegio ritiene di doversi uniformare, per la persuasività delle ragioni che lo sostengono e che fa proprie, richiamando al riguardo le motivazioni delle citate sentenze (in particolare di Cass. 14483/2001) e gli argomenti nelle stesse contenuti con riferimento alla vicenda normativa rilevante nella specie. Vicenda in base alla quale i pensionati essere considerati titolari della pretesa al devono pagamento della pensione senza le decurtazioni effettuate dall'Inps in applicazione del testo originario dell'art. 19 della 1. 843/1978 n. 843, fin dal momento in cui le dette decurtazioni - da considerare, in forza della sopravvenuta legge di interpretazione autentica, contra legem - furono effettuate, mentre fa carico all'Istituto l'obbligo di corrispondere rivalutazione e interessi dalla data di maturazione delle singole rate già liquidate, nessuna richiesta dovendo avanzare i pensionati medesimi per ottenere gli accessori del credito, né ricorrendo gli estremi per riconoscere all'ente il cosiddetto "spatium deliberandi". In considerazione di tutto quanto precede, la sentenza n. 22531/99, resa dal Tribunale sull""an debeatur" ed oggetto del ricorso n.19751/00, deve essere cassata, con rinvio della causa, per nuovo esame e per i relativi accertamenti, ad altro giudice. La cassazione con rinvio della sentenza non definitiva che ha pronunciato sull an" determina la caducazione della sentenza definitiva sul "quantum debeatur", anch'essa oggetto del presente giudizio, in quanto, come già detto, essa dipende totalmente dalla prima (vedi Cass. 13 aprile 1993 n.4362, 10 marzo 1990 n.1960). Il rilievo che in sede di rinvio possa essere emessa una pronuncia contenente statuizioni analoghe a quelle della sentenza cassata nulla toglie al fatto che la sentenza sul quantum, una volta annullata quella determinata pronuncia sull'an, che ne costituiva 6 l'indefettibile presupposto, venga ad essere privata del suo fondamento logico-giuridico, che non può essere sostituito ex post dalla nuova pronuncia emessa in sede di rinvio. Non è senza significato che l'art.336, secondo comma, c.p.c., mentre è rimasto invariato nella parte in cui dispone che la cassazione - senza alcuna specificazione - estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza cassata, è stato modificato, dall'art.48 della legge 26 novembre 1990 n.353, nella parte in cui prevedeva che identici effetti fossero da ricollegare alla riforma soltanto se decisa con sentenza passata in giudicato, escludendo tale ultimo requisito. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso n. 29711/01 R.G., per mancanza dell'oggetto, essendo già cassata, per l'effetto espansivo di cui all'art. 336, secondo comma, c.p.c., la sentenza contro la quale era rivolto (vedi, in senso conforme, Cass. n.6854/96 cit.). Al giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro, si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso n.29711/01/R.G. al ricorso n. 19751/00 R. accoglie il ricorso n.19751/00 e dichiara inammissibile il ricorso n.29711/01; cassa sentenza n.22531/99 e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Romi Così deciso in Roma il 7 febbraio 2003 Il Presidente Il Cons.estensore faliellold G ANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 5 AGO. 2003 IL CANCELLIERĘ Clive paid