Sentenza 1 agosto 2003
Massime • 1
In caso di successioni nel tempo di leggi disciplinanti la stessa materia oggetto di sanzioni amministrative, non è applicabile il principio penalistico della prevalenza della disposizione più favorevole al reo, ne' tale disparità tra il sistema sanzionatorio penale e quello amministrativo viola l'art. 3 della Costituzione, come ha già stabilito la Corte costituzionale, investita della questione, con l'ordinanza n. 140 del 2002 (Fattispecie - in materia di violazione dell'obbligo di comunicazione dei corrispettivi riscossi per i servizi di propaganda politica, effettuata in occasione di consultazioni elettorali, da parte degli editori di quotidiani e periodici e dei titolari di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di diffusione televisiva -, nella quale la Cassazione ha escluso l'applicabilità della sanzione più favorevole al contravventore, contenuta nell'art. 23 della legge n. 545 del 1996, rispetto a quella stabilita nell'art. 15 della legge n. 515 del 1993, succedutesi nel tempo, e disciplinanti lo stesso illecito).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11735 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI RA AB NC, nella qualità di editore legale rappresentante del settimanale "Gazzettino di Giarre" domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212 presso l'avvocato GIANLORENZO MARINUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELO CALÌ, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COLLEGIO DI GARANZIA ELETTORALE DELLA REGIONE SICILIANA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3353/99 del Pretore di PALERMO, depositata il 26/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 31-5-1997, Di ZI RI VI, quale editore e legale rappresentante del settimanale "Gazzettino di Giarre", ha proposto opposizione innanzi al Pretore di Palermo, ex art. 22 l. n. 689/81, avverso l'ordinanza ingiunzione del Collegio di Garanzia Elettorale della Regione Siciliana n. 28/96 del 18-2-1997 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 10.000.000 per violazione dell'art. 8 della l. n. 515/93, avente ad oggetto l'obbligo a carico dei titolari di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di diffusione televisiva ed a carico degli editori di quotidiani e periodici di comunicare a detto Collegio, entro trenta giorni prima della consultazione elettorale, i corrispettivi riscossi per servizi di propaganda politica effettuati in occasioni di consultazioni elettorali e i soggetti che li hanno corrisposti.
Adduceva il ricorrente che la pubblicità elettorale in questione era stata realizzata in un periodo antecedente ai trenta giorni previsti dalla l. n. 515/93 ed, inoltre, che detto termine non era perentorio.
L'adito Pretore, costituitasi l'Amministrazione opposta, rigettava il ricorso;
affermava, in particolare, detto giudice "che il Gazzettino di Giarre è un settimanale per cui non si deve avere riguardo alla data di pubblicazione ma a quella di distribuzione dello stesso", ai fini del computo dei trenta giorni in questione e che, inoltre, detto termine era da considerarsi perentorio. Ricorre per cassazione, con quattro motivi, il Di ZI;
non ha svolto attività difensiva l'intimato Collegio di Garanzia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 8 della l. n. 515/93 in quanto tra la data di consultazione elettorale
(21-4-1996) e quella della pubblicazione del settimanale (21-3-1996) intercorrono trenta giorni liberi e "ciò conferma che la pubblicità elettorale è stata effettuata prima dei trenta giorni precedenti alla consultazione elettorale".
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 15, decimo e dodicesimo comma, l. n. 515/93 laddove il Pretore ha ritenuto la perentorietà del termine in questione, escludendo la possibilità che "anche successivamente ai trenta giorni della consultazione elettorale gli editori possono inviare la comunicazione prevista dall'art. 8", così come risultante anche dalla l. n. 28/2000, abrogatrice di alcune disposizioni della l. n. 515/93. Con il terzo motivo si deduce difetto di motivazione sul punto della ritenuta esigenza di calcolare per i periodici non la data di pubblicazione ma quella di diffusione.
Con il quarto motivo, infine, si censura la decisione impugnata laddove non ha applicato Part. 23 della l. n. 565/96 che dispone che "le sanzioni previste dall'art. 15 della l. n. 515/93 sono ridotte ad un decimo". Si aggiunge che tale norma doveva essere applicata in via analogica anche nel caso in questione onde evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra gli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva locali e gli editori di quotidiani e periodici anch'essi locali. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte censure. Quanto al primo ed al terzo motivo, da trattare congiuntamente in quanto aventi ad oggetto il medesimo thema decidendum del computo del periodo di tempo in questione, a parte la considerazione che lo stesso ricorrente ammette che non sono intercorsi più di trenta giorni dalla data di pubblicazione del settimanale e quella di consultazione elettorale, il giudice di primo grado, con valutazione in fatto e non più censurabile nella presente sede, ha accertato che tale termine non è stato rispettato soprattutto in considerazione della circostanza che la pubblicazione per cui è causa riguarda non un "quotidiano" bensì un periodico settimanale. Quanto statuito in proposito dal Pretore appare pienamente condivisibile poiché è ovvio che, riguardando la normativa in esame l'esigenza di non turbare il regolare e corretto svolgimento delle consultazioni elettorali con pubblicità non consentite in un periodo di tempo di poco antecedente alle stesse, in relazione ad una pubblicazione periodica, il termine di cui all'art. 8 della l. n. 515/93 non può non tener conto, quale dies ultimo per l'inizio della relativa decorrenza (fino alla data di consultazione elettorale), del giorno in cui è ultimata la diffusione (ed ha inizio la pubblicazione successiva).
Del pari priva di pregio è la censura di cui al secondo motivo in ordine alla natura del termine in questione quale perentorio: fermo restando che la perentorietà dei termini, in alternativa alla cosiddetta ordinatorietà, riguarda soprattutto gli istituti processuali, nella fattispecie in esame, indipendentemente dalla sua configurazione, il termine "serve" inequivocabilmente a stabilire, in relazione alla sua osservanza, se il comportamento dell'editore è sanzionarle o meno. Ed in tal senso è da intendersi l'impugnata decisione sul punto.
Da rigettare è, infine, anche il quarto motivo. In tema di sanzioni amministrative non è, infatti, in caso di successioni di leggi nel tempo, applicabile il principio penalistico della prevalenza della disposizione più favorevole al reo, per cui alla vicenda in esame (svoltasi, come detto, tra il marzo e l'aprile del 1996) non si estende la legge del 23-10-1996 n. 545 e, con essa, l'art. 23 che riduce ad un decimo le sanzioni di cui all'art. 15 della l. n. 515/93. Tra l'altro, tale disparità tra sistema sanzionatorio penale e sistema sanzionatorio amministrativo non deve ritenersi in violazione dell'art. 3 della Costituzione avendo la Corte Costituzionale, pronunciandosi sul tema, rigettata la relativa questione di legittimità (si veda in particolare l'Ordinanza n. 140 dell'11-24/4/2002). A tal punto privo di rilievo è l'ulteriore profilo argomentativo che detta riduzione delle sanzioni è applicabile nei confronti dei soli esercenti attività di radiodiffusione e televisiva, senza estendersi agli editori. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato Collegio di Garanzia comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2003