Sentenza 9 ottobre 2019
Massime • 1
Quando la sospensione condizionale della pena viene concessa oltre i limiti posti dall'art. 164, comma quarto, cod. pen., il giudice dell'esecuzione è tenuto a disporne la revoca ancorché al momento dell'adozione del beneficio per la terza volta solo una delle antecedenti condanne sia già divenuta definitiva e, pertanto, la causa ostativa sia effettivamente intervenuta in un momento successivo. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale concessa per la terza volta con sentenza emessa prima che le due precedenti condanne divenissero irrevocabili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2019, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2019 |
Testo completo
906-2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ADRIANO IASILLO Presidente - Sent. n. sez. 2963/2019 -CC 09/10/2019 MICHELE BIANCHI R.G.N. 18715/2019 GAETANO DI GIURO DAE CAPPUCCIO Relatore- ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA nel procedimento a carico di: ON DA nato a [...] il [...] G avverso l'ordinanza del 25/03/2019 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DAE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto liannullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 marzo 2019 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta dal locale Procuratore della Repubblica, intesa alla revoca della sospensione condizionale della pena di un anno di reclusione e 3.000 euro di multa, inflitta a EL ON con sentenza del 17 luglio 2009, divenuta irrevocabile il 21 dicembre 2017. Ha, a tal fine, rilevato, che, pur essendo stato il beneficio applicato in presenza della causa ostativa, prevista dall'art. 164, quarto comma, cod. pen. e costituita dalla pregressa sospensione di due pene, ignota al giudice della cognizione e, pertanto, rilevabile in sede esecutiva (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, ON, Rv. 264381), l'invocata revoca non può essere disposta in quanto la pena applicata con una delle due sentenze già divenute irrevocabili, cumulata con quella oggetto della richiesta del pubblico ministero, non supera i limiti previsti dall'art. 164, quarto comma, cod. pen.. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione rigettato l'istanza di revoca della sospensione condizionale trascurando che la pena della cui sospensione M condizionale è stata chiesta la revoca è divenuta irrevocabile, in ordine cronologico, per terza, ciò che avrebbe imposto l'accoglimento dell'istanza a prescindere dal tempo di emissione di ciascuna sentenza e dalla situazione esistente all'epoca di adozione della decisione cui la richiesta è riferita.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
2. La richiesta avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e disattesa dal giudice dell'esecuzione ha ad oggetto la sospensione condizionale di una pena che, emessa prima che altre due condanne temporalmente precedente, l'una, successiva, l'altra divenissero irrevocabili, - è, a sua volta, divenuta irrevocabile, in ordine cronologico, per terza. Trattasi, pertanto, di ipotesi in cui la causa ostativa, insussistente alla data di emissione della sentenza (il 17 luglio 2009, data in cui ON aveva riportato una sola precedente condanna, emessa 1'1 luglio 2009 e non ancora irrevocabile), era invece presente al tempo in cui la sentenza è divenuta definitiva, così integrando una situazione connotata da una triplice sospensione, contraria all'ordito codicistico.
2.1. La giurisprudenza di legittimità, occupatasi di una ipotesi affine a quella in trattazione, ha statuito che «Quando la sospensione condizionale della pena viene concessa oltre i limiti posti dall'art. 164, comma quarto, cod. pen., il giudice dell'esecuzione è tenuto a disporne la revoca ancorché al momento dell'adozione del beneficio per la terza volta solo una delle antecedenti condanne sia già divenuta definitiva e, pertanto, la causa ostativa sia effettivamente intervenuta in un momento successivo» (Sez. 1, n. 998 del 05/11/2008, dep. 2009, Ingenito, Rv. 242506). A tal fine, ha rilevato che il tenore dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, secondo cui la sospensione condizionale della pena è ...[...] ... revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative», induce a ritenere che il rimedio revocatorio si imponga anche al cospetto dell'originaria legittimità formale del provvedimento - non sussistendo, al momento della sua adozione, la causa ostativa ed in considerazione della - violazione del precetto contenuto nell'art. 164, quarto comma, cod. pen., sebbene determinatasi ed accertata in epoca successiva. 么 La ratio della decisione risiede, dunque, nella prevalenza del profilo di sostanziale illegittimità del progressivo formarsi dei diversi giudicati rispetto alla R apparente conformità a norma, con riferimento alla situazione illo tempore esistente, della pronunzia con la quale è stata disposta la sospensione condizionale, e nel conseguente apprezzamento della funzione dello strumento revocatorio introdotto dal legislatore nel 2001, inteso, con ogni evidenza, a ripristinare la legalità ed assicurare la complessiva coerenza del sistema ovvero, in altri termini, ad evitare che la parallela promozione di autonomi procedimenti penali e lo sfalsamento dell'irrevocabilità dei relativi accertamenti si traducano nella frustrazione dell'obiettivo, chiaramente enunciato dal legislatore, di contenere entro i limiti indicati l'applicazione dell'istituto. - risoltoNella fattispecie in esame, peraltro, resta privo di rilevanza il tema dalle Sezioni Unite con la sentenza, sopra richiamata, n. 37345 del 23/04/2015, ON della conoscenza o conoscibilità, in capo al giudice della cognizione che - abbia erroneamente disposto la sospensione condizionale, di una causa ostativa che, si ribadisce, era, in questo caso, al tempo inesistente.
2.2. Rebus sic stantibus, deve essere affermata la necessaria estensione del principio di diritto testé richiamato ed enunciato da Sez. 1, n. 998 del 2 05/11/2008, dep. 2009, Ingenito, Rv. 242506, al caso in esame, la cui specificità consiste nel fatto che la sentenza contenente la disposizione della cui revoca si discute, divenuta irrevocabile per terza, è stata emessa in un momento (il 17 luglio 2009) in cui entrambe le condanne che sarebbero risultate irrevocabili - alla data (il 21 dicembre 2017) nella quale essa ha acquisito il crisma della definitività non erano ancora divenute definitive, una di loro non essendo stata neanche pronunziata. Atteso, inoltre, che deve tenersi conto, in vista della decisione sull'istanza di revoca della sospensione condizionale, anche della sentenza del 25 novembre 2010 quantunque relativa ad una condotta successiva a quella per il quale è stata irrogata la pena della revoca della cui sospensione condizionale qui si discute ed essa stessa successiva alla sentenza del 17 luglio 2009 il fuoco - dell'attenzione deve essere rivolto alla formazione, il 21 dicembre 2017, di un giudicato che comprende la sospensione condizionale di pena nei confronti di imputato che, in quel momento, ne aveva già fruito per due volte. Irrilevante si palesa, per contro, nella situazione così determinatasi, il fatto, valorizzato dal giudice dell'esecuzione in vista del rigetto dell'istanza del Procuratore della Repubblica, che la somma delle pene applicate con le sentenze dell'1 luglio 2009 e del 17 luglio 2009 non supera i limiti indicati dall'art. 164, quarto comma, cod. pen., sicché sussistente appare, sotto questo profilo, il dedotto vizio di legittimità.
3. Dalle superiori considerazioni discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame dell'istanza, ossequioso del principio di diritto sopra enucleato.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. Così deciso il 09/10/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente ELe CappuccioDaptele Alieno Trillo Adriano AS DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 GEN 2020 IL CANCELLIERE IE IE