Sentenza 18 novembre 2009
Massime • 1
Il difensore di fiducia dell'imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, ha legittimazione a proporre opposizione al decreto penale di condanna. (In motivazione la Corte ha precisato che si tratta di facoltà non sottratta alla regola generale prevista dall'art. 99, comma primo, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2009, n. 49403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49403 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 18/11/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1432
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 017151/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO IN TT nato il [...];
avverso l'ordinanza del 31.1.2009 del GIP del Tribunale di Velletri;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
lette le conclusioni del P.G., Dr. GE IN che ha chiesto l'annullamento dell' ordinanza.
OSSERVA
1) L'avv. Casalini Marco, quale difensore di fiducia di NO IN TT, con dichiarazione depositata in cancelleria in data 24.11.2008, proponeva opposizione avverso il decreto penale emesso dal GIP del Tribunale di Velletri in data 15.1.2007, con il quale il suo assistito era stato condannato alla pena di Euro 2.785,00 di ammenda per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b), e contestualmente chiedeva il giudizio abbreviato condizionato al deposito dei documenti concernenti il condono.
Il GIP, con ordinanza del 31.1.2009, rigettava la richiesta, assumendo che la procura speciale era stata "depositata successivamente e fuori termine".
2) Propone ricorso per cassazione il difensore del NO, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 461 c.p.p., comma 1. Tale norma prevede che l'opposizione possa essere presentata dall'imputato o dal difensore senza alcun riferimento alla necessità di una procura speciale. La procura speciale era necessaria invece in ordine alla richiesta di rito abbreviato ed il GIP avrebbe dovuto rigettare soltanto tale parte della richiesta medesima. Pienamente ammissibile era la opposizione al decreto penale ed il GIP, previa revoca del decreto, avrebbe dovuto ordinare che il procedimento proseguisse nelle forme ordinarie.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 461 c.p.p., comma 4, non essendo prevista la mancanza di procura speciale tra le cause tassative di inammissibilità dell'opposizione.
Con il terzo motivo denuncia la mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
3) Con requisitoria scritta del 19.6.2009 il P.G. presso questa Corte chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
4) Il ricorso è fondato.
4.1) Secondo la regola generale, codificata nell'art. 99 c.p.p., al difensore competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all'imputato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo (cfr. Cass. pen. sez. 3 ord. del 18.6.2009-D'Agostino). Il legislatore ha delineato un sistema assolutamente chiaro, attribuendo, da un lato, in via generale, al difensore tutti i diritti e le facoltà spettanti all'imputato (salvo espressa deroga) - art. 99 c.p.p., comma 1 - e prevedendo, dall'altro, in caso di contrasto, la prevalenza della volontà del soggetto titolare di quei diritti (l'imputato) che può togliere efficacia agli atti compiuti dal difensore - art. 99 c.p.p., comma 2. Trattandosi di deroga al principio generale, le "eccezioni" non possono che essere tassative e non sono suscettibili di interpretazione analogica. È quindi lo stesso legislatore ad individuare ed indicare espressamente le facoltà ed i diritti riservati personalmente all'imputato, in ordine ai quali quindi non è consentito alcun potere sostitutivo o di rappresentanza da parte del difensore.
I diritti e le facoltà riservati all'imputato sono indicati nelle varie norme, per lo più con l'espressione "personalmente o per mezzo di un procuratore speciale".
In via esemplificativa possono ricordarsi:
- art. 438 c.p.p., comma 3 (rito abbreviato): "La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale".
- art. 446 c.p.p., comma 3 (applicazione della pena su richiesta):
"La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale..".
- art. 633 c.p.p., comma 1 (revisione): "La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale". - art. 645 c.p.p., comma 1 (riparazione ingiusta detenzione): "La domanda di riparazione è proposta ...personalmente o per mezzo di procuratore speciale".
4.2) A differenza delle ipotesi prima ricordate, in tema di opposizione a decreto penale (art. 461 c.p.p., comma 1) non vi è alcuna indicazione che possa far pensare ad una "riserva" a favore dell'imputato, con esclusione quindi della possibilità per il difensore, non munito di procura speciale, di presentare la relativa istanza.
Non viene impiegata, invero, la formula "usuale" (personalmente o a mezzo di procuratore speciale), ma la diversa formula "personalmente o a mezzo del difensore", riconoscendosi così implicitamente che non si tratta di una facoltà che debba essere esercitata esclusivamente dall'imputato.
Il difensore era quindi legittimato a proporre opposizione al decreto penale.
Conseguentemente l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Velletri.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2009