Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 1
L'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata è configurabile - ex art. 63, comma 2, cod proc. pen - solo qualora a suo carico ricorrano gravi e precisi indizi e non vaghi e generici sospetti. Ne consegue che in tal caso le dichiarazioni erga alios sono pienamente utilizzabili come prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/02/2001, n. 22837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22837 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSAPIO MAURO - Presidente - del 21/02/2001
1. Dott. TATOZZI GIANFRANCO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA BENITO - Consigliere - N. 425
3. Dott. BRUSCO CARLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO - Consigliere - N. 31386/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
Lo CE Michele, n. a Sommatino il 16.01.1928,
Di VA Vincenzo, n. a Sommatino il 11.02.1949,
e da
AC LO, n. a Sommatino il 09.05.1928
avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta il 24.5.2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Tatozzi;
Sentito il P.G. in persona del Dott. O. Cedrangolo che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi di Lo CE e Di VA e per lo annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto al AC;
Sentiti i difensori avv.ti Siracusano e Linnati per AC e avv.to La Paglia per Lo CE;
Sentiti per le parti civili gli avv.ti Mannarea, Perroni e Brunetto;
Svolgimento del processo
1. Il 26.2.1990, alle ore 20.45 circa, in Sommatino si verificava il crollo di un edificio con coinvolgimento di parti di altri due edifici limitrofi: sotto le macerie venivano rinvenuti i corpi senza vita di CR AZ, ZO OS e ND VA. Nel corso delle indagini seguite al crollo e volta ad accertarne le cause veniva disposta ed espletata perizia tecnica, nelle forme dell'incidente probatorio, anche al fine di verificare la eventuale influenza di lavori di ristrutturazione e manutenzione in corso su un edificio confinante con quello crollato di proprietà di Lo CE Michele e per il quale era stato presentato un progetto a firma dell'Ing. Di VA, direttore dei lavori, che aveva ottenuto la necessaria concessione edilizia.
I periti accertavano che, contrariamente a quanto previsto nel progetto, l'edificio del Lo CE era stato interamente demolito lasciando in piedi i soli muri perimetrali, ed alla base di uno di questi, comune con l'edificio crollato, era stato realizzato uno sbancamento longitudinale della profondità di circa 80 cm. che ne aveva determinato il cedimento all'origine dei crolli degli edifici limitrofi.
All'esito delle indagini venivano rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 449 e 589 C.P. e 20, lett. B, L. 47/85 il proprietario dell'immobile nel quale erano in corso i lavori di ristrutturazione Lo CE Michele, il progettista e direttore dei lavori Di VA Vincenzo AC LO che di fatto li aveva diretti.
Il Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 28.11.1996 dichiarava il Lo CE ed il Di VA colpevoli dei reati ad essi ascritti e ritenuto il concorso formale tra essi, li condannava alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione oltreché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio cui nel frattempo assegnava una provvisionale. Il AC veniva invece assolto per non avere commesso il fatto. Avverso tale decisione proponevano impugnazione in appello il Procuratore Generale e gli imputati condannati ed all'esito del relativo giudizio, la Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza del 24.5.2000 in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava anche il AC colpevole dei reati di cui agli artt. 449 e 589 C.P.; in concorso formale tra loro, e lo condannava alla pena di anni tre, mesi cinque e giorni quindici di reclusione, ed estinta per prescrizione la contravvenzione di cui all'art. 20, lett. B, L.47/85 riducendo la pena al Lo CE ed al Di VA ad anni tre,
mesi cinque e giorni quindici di reclusione con conferma della condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
La Corte di merito ravvisava la colpa degli imputati nell'avere proceduto, in spregio a norme tecniche di elementare prudenza da osservarsi nelle demolizioni ed in difformità dal progetto approvato allo svuotamento dell'edificio del Lo CE con abbattimento degli archi trasversali al piano terreno che contribuivano ad assicurare la stabilità degli edifici confinanti e con eliminazione di gran parte dei supporti delle fondamenta del muro comune con il fabbricato crollato.
I giudici del merito rilevavano, in relazione delle specifiche posizioni dei singoli imputati, come tutti avessero cooperato colposamente alla realizzazione dell'evento: il Lo CE per essere non solo il proprietario dell'immobile causa del crollo e titolare della concessione edilizia per i lavori di ristrutturazione ma anche costruttore per avere operato senza affidamento dell'appalto a terzi bensì in economia assumendo direttamente gli operai da impiegare;
il Di VA, quale direttore dei lavori, per avere condiviso e disposto le modifiche esecutive dei lavori con abbattimento degli archi trasversali al primo piano lasciando il muro comune con lo edificio crollato privo dei necessari irrigidimenti e comunque per avere omesso di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere;
il AC per avere, secondo le testimonianze raccolte, provveduto a sovraintendere di fatto alla esecuzione dei lavori, pur essendosi cancellato dall'albo dei costruttori cui era iscritto e senza veste formale, in qualità di preposto dal proprietario e quindi di capocantiere.
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanisetta propongono ricorso per Cassazione Lo CE, Di VA e AC. Il primo deduce innanzitutto quale principale mezzo di annullamento la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese agli operai dipendenti dal Lo CE medesimo ai sensi dell'art. 63 n. 2 C.P.P. che la Corte di merito, esaminando la posizione del AC, ha ritenuto non genuina per avere sostenuto, secondo quanto riferito da altro dipendente EC DE alla polizia giudiziaria ed al P.M., che a dirigere i lavori era un ingegnere sconosciuto recatosi sul cantiere una sola volta per cui "lui e gli altri lavoratori avevano agito di testa loro"; pertanto essi avrebbero dovuto essere sentiti sin dall'inizio in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini con conseguente inutilizzabilità delle loro dichiarazioni nei confronti del ricorrente Lo CE.
Inoltre la responsabilità di quest'ultimo sarebbe stata affermata in violazione dell'art. 42 C.P., a titolo obbiettivo senza identificazione della colpa relativa una volta che la sentenza impugnata riconosce che a dirigere i lavori era il Di VA che aveva anche redatto il progetto.
Infine, con il terzo mezzo di annullamento, il Lo CE denunzia vizio della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 114 C.P.. Il Di VA a sua volta deduce con un primo mezzo di annullamento, la violazione dell'art. 521 C.P.P. poiché, mentre l'ipotesi di colpa originariamente contestata si risolveva nell'omesso controllo sulle modalità delle operazioni di demolizione, la sentenza impugnata lo ha ritenuto colpevole per una condotta commissiva e cioè per avere condiviso le modifiche apportate al progetto approvato ed essere stato direttamente coinvolto nella realizzazione quanto meno della parte di lavori relativi alla completa demolizione del piano terreno con eliminazione con il suo consenso e sotto il suo controllo degli irrigidimenti trasversali destinati anche a sostenere il muro comune all'origine del crollo.
Con il secondo mezzo di annullamento il Di VA deduce mancanza di motivazione in punto di responsabilità avendo la sentenza impugnata valorizzato le dichiarazioni degli operai che provvidero alle demolizioni - peraltro inutilizzabili - trascurando versioni alternative dalle quali risultava che queste non erano previste in progetto e furono realizzate in assenza del ricorrente. Con il terzo motivo infine il Di VA deduce mancanza di motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il primo mezzo di annullamento il AC deduce mancanza di motivazione circa la assunzione di fatto della funzione di capocantiere o di preposto ai lavori di demolizione in quanto la sentenza di appello avrebbe omesso di considerare ed esaminare le dichiarazioni degli operai i quali escludevano che il ricorrente avesse loro dato qualsiasi direttiva ritenendole apoditticamente inattendibili.
Analogamente la Corte di merito avrebbe ignorato o travisato alcune dichiarazioni dei coimputati e di altri testi (Di UO, AC, CU e MO) dalle quali avrebbe dovuto evincersi che le direttive per l'esecuzione delle demolizioni furono date dal proprietario e dal direttore dei lavori e giammai dal ricorrente. Immotivato inoltre sarebbe il diniego delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione
1. Tutti i ricorsi sono infondati e non meritano accoglimento. Risulta pacifico che il crollo che travolse con conseguenze letali alcuni occupanti l'edificio ebbe la sua causa nei lavori di demolizione che venivano eseguiti nel fabbricato limitrofico di proprietà del Lo CE in dispregio del progetto approvato e delle norme tecniche di sicurezza;
in particolare il completo svuotamento del primo piano con eliminazione degli archi trasversali di contenimento del muro comune e la realizzazione alla base di questo di uno sbancamento che ne aveva ulteriormente indebolito la resistenza.
Tanto premesso sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno identificato una prima posizione di garanzia nel Lo CE che in qualità di proprietario dell'immobile in ristrutturazione idi titolare della relativa concessione e di costruttore in economia era tenuto a controllare la conformità dei lavori sia al progetto esecutivo che alle norme tecniche di sicurezza.
Ma la responsabilità del Lo CE non discende solo dall'omesso controllo bensì anche dalla condotta commissiva essendo risultato, sulla base delle acquisizioni processuali costituite dalle dichiarazioni dei coimputati confermate da quelle di alcuni operai e di occupanti delle abitazioni limitrofe, che egli aveva attivamente partecipato alla direzione dei lavori divenendo anche destinatario dei timori espressi dagli abitanti dei fabbricati vicini che avevano notato crepe e screpolature nei mesi.
In tale contesto appaiono palesemente infondati i motivi di ricorso proposti dal Lo CE in ordine alla inutilizzabilità ex art. 63, 2à c, C.P.P. delle dichiarazioni degli operai dipendenti avendo uno di questi - EC DE - riferito di avere operato senza direttive altrui per cui essi avrebbero dovuto essere sentiti fin dall'inizio, non come testi, ma come imputati o indagati. Infatti le conclusioni dei giudici del merito relative alla colpa attribuita, al Lo CE si fondano anche sulla posizione di garanzia di questi e non solo sull'attività direttiva concretamente esplicata;
inoltre quest'ultima è stata fondata anche su dichiarazioni diverse da quelle degli operai;
ed infine questi ultimi non avrebbero in ogni caso potuto o dovuto assumere fin dall'inizio la posizione di imputati ed indagati sulla base di una vaga generica e non attendibile affermazione di uno di essi di avere agito "di testa loro".
Non è infatti sufficiente per ritenere inutilizzabile, ai sensi dell'art. 63, c. 2, C.P.P., una testimonianza che in capo al dichiarante siano emersi vaghi e generici indizi ma è necessario che questi siano precisi, dettagliati e concreti per cui possa concludersi che egli fin dall'inizio avrebbe dovuto assumere la posizione di imputato o quanto meno di indagato.
Nè ha maggior pregio l'ulteriore rilievo che, avendo la Corte di merito riconosciuto la presenza di un direttore del lavoro e di un capo-cantiere di fatto, avrebbe dovuto escludere la responsabilità del Lo CE in quanto questi ultimi ruoli, in assenza di espressa delega di funzioni, con consentono di escludere la posizione di garanzia in capo al proprietario-costruttore.
2. Quanto al ricorso del Di VA la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e colpa ritenuta in sentenza non sussiste.
Infatti la colpa rimproverata al ricorrente con la sentenza impugnata riguarda sia l'omesso controllo generale sulle modalità di esecuzione dei lavori;
dipendente dalla qualità di direttore, sia il comportamento commissivo con specifico riguardo alle modifiche apportate al progetto approvato ed alla demolizione completa del piano terreno dello edificio che contribuì all'indebolimento del muro comune poi crollato.
Il primo comportamento omissivo era specificamente contestato nel capo di imputazione mentre il secondo rientra con certezza nella colpa generica per imprudenza, negligenza ed imperizia richiamata nel medesimo.
Circa la inutilizzabilità di quanto dichiarato dagli operai vale l'osservazione già esposta nella trattazione del parallelo motivo proposto dal Lo CE con la conseguenza che risulta congruamente motivata la responsabilità del direttore dei lavori sia con riguardo all'ipotesi omissiva che in relazione alla condotta commissiva direttamente dedotta dalle testimonianze.
3. Anche il ricorso del AC è infondato.
La sentenza impugnata deduce la posizione di fatto svolta dal AC nell'ambito dei lavori, e corrispondente a quella di capo cantiere, innanzitutto da quanto dichiarato dal Lo CE e dal Di VA che giustificavano anche la mancanza della qualifica formale con la cancellazione dell'impresa di cui era titolare dal relativo registro dopo molti anni di attività.
Tali dichiarazioni accusatorie, secondo la Corte di Appello, sono attendibili non solo perché reciprocamente riscontratesi ma in quanto confermate da altri elementi provenienti "aliunde" quali la testimonianza del NI che osservava le attività del cantiere da un vicino balcone e constatava la continua presenza del AC che dirigeva i lavori e quelle di NE VA che riceveva dal medesimo assicurazioni circa la stabilità delle strutture dopo lo svuotamento dello edificio.
Inoltre analoghe dichiarazioni erano state rese dai testi Di UO IU e AC LO subito dopo il fatto ai Carabinieri che ne riferivano nella relazione di servizio e che sentiti all'udienza non solo avevano ritrattato ma negato di avere dato le informazioni alla Polizia Giudiziaria: di qui la indattendibilità delle ritrattazioni.
Peraltro la Corte di merito coglieva l'esistenza di pressioni esterne sui testi anche dalla contraddittorietà di quelle di tale VA per cui anche le testimonianze degli altri dipendenti che avevano ridotto il ruolo del AC a quello di mero osservatore erano inattendibili.
Trattasi di un tessuto argomentativo idoneo a sostenere le conclusioni della sentenza impugnata ed in esse non è dato rinvenire illogicità tanto più che, in questa sede di legittimità, non è consentito - come sostenuto nel ricorso - un riesame delle acquisizioni probatorie per pervenire ad una rilettura di esse in funzione alternativa.
4. Altrettanto motivato è il diniego a tutti gli imputati delle attenuanti generiche ed al Lo CE di quella di cui allo art. 114 C.P. Per le prime la sentenza impugnata richiama la gravità del fatto e delle sue conseguenze, l'elevato grado di colpa, caratterizzata anche da inerzia riprovevole dinanzi alla segnalazione dei primi squilibri statici, ed il non apprezzabile comportamento processuale diretto esclusivamente a sottrarsi alle responsabilità:
tutti elementi riconducibili alle indicazioni di cui all'art. 133 C.P. Anche il diniego della diminuente di cui all'art. 114 C.P. per Lo CE è sufficientemente giustificato con il ruolo non di importanza marginale avuta dal proprietario - costruttore nella vicenda. La costituzione delle parti civili MO TE e VA devono considerarsi revocate avendo esercitato l'azione civile ai sensi dell'art. 83, 2 c., C.P.P.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta tutti i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare in solido tra loro le spese processuali.
Dato atto della revoca delle costituzioni di parte civile di MO TE e CU VA in proprio e quali ruoli di LM AZ e AM OS, condanna i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese in favore delle parti civili ND ON, ND MA, ND CA e ND LI che liquida in complessive L.
3.500.000 di cui L. 500.000 per spese nonché in favore delle parti civili ansia LO, AR GI, EL MA, EL TO, NI US, ER MA che liquida in L.
3.500.000 di cui L. 400.000 per spese nonché ancora in favore di CU IU come in atti rappresentata che liquida in L.
2.000.000 di cui L. 400.000 per spese.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2001