Sentenza 29 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di annullamento con rinvio, l'art. 623, comma primo, lett. c), cod.proc.pen., in relazione ai criteri d'individuazione del giudice "ad quem", prescrive che la sezione della corte territoriale debba essere diversa soltanto da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non anche da ogni altra sezione della medesima Corte che, in precedenza, abbia pronunciato sentenza nel medesimo processo. (In applicazione del principio, la Suprema Corte, dopo aver annullato con rinvio una sentenza pronunciata da una Corte di Appello dotata di due sezioni, ha rigettato la richiesta di correzione di errore materiale presentata dall'imputato il quale sosteneva che il giudizio dovesse essere rimesso alla Corte di Appello più vicina e non, invece, all'altra sezione della medesima Corte territoriale che aveva già pronunciato, nel medesimo processo, sentenza oggetto di precedente annullamento da parte del giudice di legittimità).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2014, n. 12995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12995 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 29/01/2014
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 328
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 50910/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA NI N. IL 13/03/1953;
avverso la sentenza n. 41413/2012 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 19/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO Massimo;
Uditi, altresì, in camera di consiglio:
- il Pubblico Ministero in persona del Dott. Fraticelli Mario, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Suprema di Cassazione, il quale ha concluso per la correzione dell'errore materiali nei sensi indicati dal ricorrente. - il difensore dell'imputato, avvocato Aricò Giovanni, il quale ha insistito per la correzione dell'errore materiale assertivamente occorso nella indicazione del foro commissorio.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ricorso, recante la data del 29 novembre 2013, depositato il 2 dicembre 2013, gli avvocati Giovanni Aricò e Sandro Furfaro, nell'interesse dell'imputato RÒ TO, hanno esposto:
nell'annullare la sentenza di una delle due sezioni della Corte di appello di GI di CA, la quale, a sua volta, era stata emessa su rinvio di questa Corte in esito all'annullamento di precedente sentenza pronunciata dell'altra sezione della ridetta Corte territoriale, questa Corte suprema di cassazione sarebbe incorsa in errore, in quanto, colla sentenza rescindente del 19 novembre 2013, ha rinviato il processo, anziché alla viciniore Corte di appello di Messina, all'altra sezione della Corte territoriale regina.
Tanto premesso, i ricorrenti, ribadendo che "entrambe le sezioni istituite presso la Corte di appello di GI di CA hanno già scrutinato la medesima materia", hanno chiesto la correzione del supposto errore.
2. - Il ricorso è privo di giuridico pregio.
L'art. 623 c.p.p., comma 1, dispone: "Fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622: (..) c) se è annullata la sentenza di (..) una corte di appello (..) il giudizio è rinviato (..) a un'altra sezione della stessa corte (..) o, in mancanza, alla corte (..) più vicin(a)".
Nella specie questa Corte suprema di cassazione - Sezione 5, con sentenza del 7 luglio 2009, ha annullato la sentenza della Corte di appello di GI di CA, 9 luglio 2008, e ha disposto il rinvio del giudizio a(ll'altra sezione di) quella stessa Corte. Successivamente questa Corte - Sezione 1, colla sentenza del 19 novembre 2013, oggetto della richiesta di correzione, ha annullato la sentenza pronunciata, in sede di rinvio, il 20 marzo 2012 dalla Corte di appello di GI di CA (Sezione 2 Penale), e ha rinviato il processo, per nuovo giudizio, ad altra sezione della medesima Corte territoriale.
Orbene, la sentenza del 19 novembre 2013 ha dato corretta applicazione della succitata disposizione.
La norma prescrive soltanto che la sezione della corte territoriale, cui il giudizio deve essere rinviato, sia diversa da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non anche che debba essere diversa pur da ogni altra sezione della medesima corte, la quale in precedenza abbia pronunciato sentenza nel medesimo processo. Peraltro, in proposito, questa Corte suprema di cassazione ha già avuto modo di fissare il seguente principio di diritto: "l'art. 623 c.p.p., lett. c), nel disporre che nel caso di annullamento di sentenza pronunciata da una corte di appello gli atti devono essere rimessi ad altra sezione della stessa corte, o, in mancanza, alla corte più vicina, si riferisce solamente alla sentenza annullata, poiché il legislatore vuole che il giudice di rinvio sia diverso da quello che ha pronunciato tale sentenza, ma non riguarda altre sentenze precedenti che siano state già emanate, poiché il giudice che le abbia emesse è comunque un giudice diverso da quello che ha emesso l'ultima sentenza e, nei suoi confronti, non opera la preclusione di legge" (Sez. 6, n. 1142 del 30/03/1999 - dep. 27/05/1999, Leotta A, Rv. 214748).
Epperò, nella specie, all'esito dell'annullamento della sentenza pronunciata (ancorché su rinvio) dalla seconda sezione della Corte di appello di GI di CA (tanto si desume dai verbali dibattimentali in difetto di specifica intestazione sezionale del provvedimento), è la prima sezione (delle due) di quella stessa Corte territoriale che deve provvedere al giudizio di rinvio. Infine - per incidens - è appena il caso di aggiungere che resta beninteso ferma la incompatibilità di tutti i magistrati i quali nel procedimento de quo hanno concorso a pronunciare alcuna delle sentenze annullate della Corte territoriale reggina. Consegue alle considerazioni che precedono che deve dichiararsi non luogo a provvedere sulla richiesta di correzione della sentenza di questa Corte Suprema di Cassazione del 19 novembre 2013.
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere alla correzione.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2014