Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2014, n. 12995
CASS
Sentenza 29 gennaio 2014

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In tema di annullamento con rinvio, l'art. 623, comma primo, lett. c), cod.proc.pen., in relazione ai criteri d'individuazione del giudice "ad quem", prescrive che la sezione della corte territoriale debba essere diversa soltanto da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non anche da ogni altra sezione della medesima Corte che, in precedenza, abbia pronunciato sentenza nel medesimo processo. (In applicazione del principio, la Suprema Corte, dopo aver annullato con rinvio una sentenza pronunciata da una Corte di Appello dotata di due sezioni, ha rigettato la richiesta di correzione di errore materiale presentata dall'imputato il quale sosteneva che il giudizio dovesse essere rimesso alla Corte di Appello più vicina e non, invece, all'altra sezione della medesima Corte territoriale che aveva già pronunciato, nel medesimo processo, sentenza oggetto di precedente annullamento da parte del giudice di legittimità).

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  • 1Debiti tributari: quando è possibile chiedere il patteggiamento?
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 luglio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2014, n. 12995
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12995
Data del deposito : 29 gennaio 2014

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