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Sentenza 21 settembre 2023
Sentenza 21 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2023, n. 38622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38622 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da OM ES nato a [...] il [...] FI NI nato a [...] [...] SPANO' ANNUNZIATO nato a [...] greco l'otto settembre 1960 Avverso la sentenza resa il 6 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA DI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria il 7 Febbraio 2022 che, all'esito di giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità degli imputati OM RA, AR VA e PA AT in ordine ai delitti di tentata estorsione aggravata e lesioni e ha dichiarato estinti i medesimi reati contestati all'imputato MA ME, deceduto nel corso del giudizio. Si addebita ai tre imputati, OM, AR e PA in concorso tra loro e con MA, di avere aggredito fisicamente LO TO SU, coinvolto in un incidente stradale con MA mentre quest'ultimo transitava a bordo della sua bicicletta, nel tentativo di Penale Sent. Sez. 2 Num. 38622 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 19/04/2023 costringere il SU ad avviare le pratiche assicurative per conseguire il rimborso del presunto danno subito;
- in particolare MA - dopo avere avanzato la richiesta di risarcimento in maniera minacciosa in occasione dello scontro, si era alcune ore dopo recato nell'abitazione della persona offesa in compagnia dei coimputati e unitamente ai detti aveva aggredito fisicamente il SU, minacciandolo, non riuscendo ad ottenere quanto richiesto grazie all'intervento del personale di P.G.. Per queste ragioni i tre coimputati rispondono di tentata estorsione, nonché del connesso reato di lesioni aggravate dal nesso eziologico e dai futili motivi e dall'avere approfittato di circostanze idonea ad ostacolare la privata difesa. Avverso la detta sentenza propongono ricorso i tre imputati. 2.ROME0 ES, deduce: 2.1 vizio di motivazione poiché il ricorrente sia nel corso dell'interrogatorio che in udienza ha ribadito la propria estraneità ai fatti. OM, diretto in bicicletta altrove, si era accorto della lite e si era fermato, avendo riconosciuto uno dei coimputati, e si era avvicinato al solo scopo di calmare gli animi. Lo stesso coimputato PA riferisce di avere raggiunto l'abitazione del SU ma non lo coinvolge nella spedizione punitiva e non lo menziona. Inoltre l'unica testimone oculare dell'aggressione ha precisato di avere notato tre soggetti ed un bambino accanto ad un anziano. La corte di merito ha osservato che l'assenza di contatti telefonici con gli altri imputati non scagiona il OM, in quanto l'aggressione poteva essere stata organizzata in presenza e modalità diverse;
così facendo, però, basa il giudizio di colpevolezza su mere congetture. 3.FI NI ha proposto ricorso deducendo: 3.1vizio di motivazione poiché la corte ha confermato la responsabilità di AR pur essendo emerso che questi indossava la divisa per andare al lavoro e non avrebbe certo potuto premeditare un'azione estorsiva. 3.2 vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché la corte avrebbe dovuto esporre le ragioni per negare il detto beneficio mentre non vi è alcuna specifica motivazione nei confronti dell'imputato. 4.SPANÒ ANNUNZIATO ha dedotto: 4.1 carenza di motivazione poiché con l'atto di appello era stato chiesto di derubricare il fatto contestato come tentata estorsione nel meno grave delitto di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod.pen. ma la corte ha respinto la questione osservando che il motivo è infondato poiché non si confronta con le motivazioni rese dal giudice di primo grado. Così facendo il giudice di appello è venuto meno al proprio onere motivazionale poiché non ha esposto le ragioni per cui ritiene di respingere lo specifico motivo formulato con il gravame, limitandosi ad utilizzare una motivazione per relationem. Il ricorrente ribadisce che l'imputato ha riferito in sede di interrogatorio di avere accompagnato MA, al fine di far valere il diritto al risarcimento del danno patito a seguito 2 dell'incidente stradale. Tale comportamento integra il concorso nel reato di esercizio arbitrario. In ogni caso il giudice avrebbe dovuto accertare la coscienza e volontà di cooperare nel delitto estorsivo, mentre l'imputato aveva solo l'intento di sostenere l'amico nell'esercizio delle proprie ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente deve rilevarsi che la richiesta di trattazione orale avanzata il 7 Aprile 2023 dal difensore dell'imputato OM è stata respinta in quanto tardiva, sicché il processo è stato celebrato con trattazione scritta. 2.1 ricorsi sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dai ricorrenti, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che i ricorrenti, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reiterano in maniera generica le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tentano in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. 3. RI OM L'unico articolato motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha correttamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa SU , il quale ha coinvolto l'imputato alla stessa stregua degli altri aggressori. Non va peraltro trascurato che tale assunto ha trovato piena conferma in quanto osservato dalla Polizia giudiziaria, che è intervenuta ad interrompere l'aggressione in corso essendo stata chiamata dalla teste oculare IR CA, la quale riferiva di un pestaggio in atto da parte di quattro o cinque persone. Certamente non sminuisce la responsabilità dell'imputato l'eventuale dimostrazione che sia giunto sul luogo con mezzi propri considerato che ha consapevolmente partecipato all'aggressione, accettando il rischio di essere coinvolto in un fatto illecito. 3 4. RI FI 4.1 Il p-rimo motivo è manifestamente infondato ed inammissibile poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e invoca una diversa valutazione del compendio probatorio, che esula dalla competenza di questa Suprema Corte, peraltro basandosi su congetture e ipotesi smentite dalle emergenze di fatto. Giova al riguardo ribadire che la teste oculare ha dichiarato che uno degli aggressori indossava una divisa. 4.2 Il secondo motivo è inammissibile poiché con l'atto di appello il difensore di AR non aveva invocato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma si era limitato a chiedere una riduzione della pena inflitta. Anche recentemente questa Corte ha avuto modo di affermare che nel rispetto dell'art. 597 comma 5 cod.pen. fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione del beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. (Sez. U - , Sentenza n. 22533 del 25/10/2018 Ud. (dep. 22/05/2019 ) Rv. 275376 - 0). 5.RI SPANO' Il ricorso, con cui si lamenta carenza di motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione della condotta ascritta all'imputato, è manifestamente infondato poiché non soltanto a pagina 8 della sentenza di primo grado il giudice ha formulato ampia ed esaustiva motivazione in merito a detta richiesta, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità in tema, ma la corte, a pag. 13 della sentenza impugnata, ha affermato che nel caso in esame MA era certamente consapevole di avanzare una pretesa contra ius poiché non aveva denunciato il sinistro, né ha mai dichiarato nel corso del procedimento di avere subito un danno. La pretesa del risarcimento di un danno mai subito si qualifica come profitto ingiusto e PA con la sua condotta ha contribuito a perseguirlo nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Ed infatti i coimputati hanno accettato di essere coinvolti in una vera e propria spedizione punitiva a casa della persona offesa, in forza di dati indebitamente acquisiti, accettando il rischio di essere coinvolti in una condotta illecita. 2 Per le considerazioni che precedono si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la conseguente condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo determinare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione. L'inammissibilità dei ricorsi preclude la rilevanza di eventuali cause estintive che siano maturate nelle more del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favOre della cassa delle ammende. Roma 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore AR EL SE Lin Il Preside Ve GeppinoF go /
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA DI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria il 7 Febbraio 2022 che, all'esito di giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità degli imputati OM RA, AR VA e PA AT in ordine ai delitti di tentata estorsione aggravata e lesioni e ha dichiarato estinti i medesimi reati contestati all'imputato MA ME, deceduto nel corso del giudizio. Si addebita ai tre imputati, OM, AR e PA in concorso tra loro e con MA, di avere aggredito fisicamente LO TO SU, coinvolto in un incidente stradale con MA mentre quest'ultimo transitava a bordo della sua bicicletta, nel tentativo di Penale Sent. Sez. 2 Num. 38622 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 19/04/2023 costringere il SU ad avviare le pratiche assicurative per conseguire il rimborso del presunto danno subito;
- in particolare MA - dopo avere avanzato la richiesta di risarcimento in maniera minacciosa in occasione dello scontro, si era alcune ore dopo recato nell'abitazione della persona offesa in compagnia dei coimputati e unitamente ai detti aveva aggredito fisicamente il SU, minacciandolo, non riuscendo ad ottenere quanto richiesto grazie all'intervento del personale di P.G.. Per queste ragioni i tre coimputati rispondono di tentata estorsione, nonché del connesso reato di lesioni aggravate dal nesso eziologico e dai futili motivi e dall'avere approfittato di circostanze idonea ad ostacolare la privata difesa. Avverso la detta sentenza propongono ricorso i tre imputati. 2.ROME0 ES, deduce: 2.1 vizio di motivazione poiché il ricorrente sia nel corso dell'interrogatorio che in udienza ha ribadito la propria estraneità ai fatti. OM, diretto in bicicletta altrove, si era accorto della lite e si era fermato, avendo riconosciuto uno dei coimputati, e si era avvicinato al solo scopo di calmare gli animi. Lo stesso coimputato PA riferisce di avere raggiunto l'abitazione del SU ma non lo coinvolge nella spedizione punitiva e non lo menziona. Inoltre l'unica testimone oculare dell'aggressione ha precisato di avere notato tre soggetti ed un bambino accanto ad un anziano. La corte di merito ha osservato che l'assenza di contatti telefonici con gli altri imputati non scagiona il OM, in quanto l'aggressione poteva essere stata organizzata in presenza e modalità diverse;
così facendo, però, basa il giudizio di colpevolezza su mere congetture. 3.FI NI ha proposto ricorso deducendo: 3.1vizio di motivazione poiché la corte ha confermato la responsabilità di AR pur essendo emerso che questi indossava la divisa per andare al lavoro e non avrebbe certo potuto premeditare un'azione estorsiva. 3.2 vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché la corte avrebbe dovuto esporre le ragioni per negare il detto beneficio mentre non vi è alcuna specifica motivazione nei confronti dell'imputato. 4.SPANÒ ANNUNZIATO ha dedotto: 4.1 carenza di motivazione poiché con l'atto di appello era stato chiesto di derubricare il fatto contestato come tentata estorsione nel meno grave delitto di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod.pen. ma la corte ha respinto la questione osservando che il motivo è infondato poiché non si confronta con le motivazioni rese dal giudice di primo grado. Così facendo il giudice di appello è venuto meno al proprio onere motivazionale poiché non ha esposto le ragioni per cui ritiene di respingere lo specifico motivo formulato con il gravame, limitandosi ad utilizzare una motivazione per relationem. Il ricorrente ribadisce che l'imputato ha riferito in sede di interrogatorio di avere accompagnato MA, al fine di far valere il diritto al risarcimento del danno patito a seguito 2 dell'incidente stradale. Tale comportamento integra il concorso nel reato di esercizio arbitrario. In ogni caso il giudice avrebbe dovuto accertare la coscienza e volontà di cooperare nel delitto estorsivo, mentre l'imputato aveva solo l'intento di sostenere l'amico nell'esercizio delle proprie ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente deve rilevarsi che la richiesta di trattazione orale avanzata il 7 Aprile 2023 dal difensore dell'imputato OM è stata respinta in quanto tardiva, sicché il processo è stato celebrato con trattazione scritta. 2.1 ricorsi sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dai ricorrenti, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che i ricorrenti, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reiterano in maniera generica le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tentano in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. 3. RI OM L'unico articolato motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha correttamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa SU , il quale ha coinvolto l'imputato alla stessa stregua degli altri aggressori. Non va peraltro trascurato che tale assunto ha trovato piena conferma in quanto osservato dalla Polizia giudiziaria, che è intervenuta ad interrompere l'aggressione in corso essendo stata chiamata dalla teste oculare IR CA, la quale riferiva di un pestaggio in atto da parte di quattro o cinque persone. Certamente non sminuisce la responsabilità dell'imputato l'eventuale dimostrazione che sia giunto sul luogo con mezzi propri considerato che ha consapevolmente partecipato all'aggressione, accettando il rischio di essere coinvolto in un fatto illecito. 3 4. RI FI 4.1 Il p-rimo motivo è manifestamente infondato ed inammissibile poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e invoca una diversa valutazione del compendio probatorio, che esula dalla competenza di questa Suprema Corte, peraltro basandosi su congetture e ipotesi smentite dalle emergenze di fatto. Giova al riguardo ribadire che la teste oculare ha dichiarato che uno degli aggressori indossava una divisa. 4.2 Il secondo motivo è inammissibile poiché con l'atto di appello il difensore di AR non aveva invocato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma si era limitato a chiedere una riduzione della pena inflitta. Anche recentemente questa Corte ha avuto modo di affermare che nel rispetto dell'art. 597 comma 5 cod.pen. fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione del beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. (Sez. U - , Sentenza n. 22533 del 25/10/2018 Ud. (dep. 22/05/2019 ) Rv. 275376 - 0). 5.RI SPANO' Il ricorso, con cui si lamenta carenza di motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione della condotta ascritta all'imputato, è manifestamente infondato poiché non soltanto a pagina 8 della sentenza di primo grado il giudice ha formulato ampia ed esaustiva motivazione in merito a detta richiesta, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità in tema, ma la corte, a pag. 13 della sentenza impugnata, ha affermato che nel caso in esame MA era certamente consapevole di avanzare una pretesa contra ius poiché non aveva denunciato il sinistro, né ha mai dichiarato nel corso del procedimento di avere subito un danno. La pretesa del risarcimento di un danno mai subito si qualifica come profitto ingiusto e PA con la sua condotta ha contribuito a perseguirlo nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Ed infatti i coimputati hanno accettato di essere coinvolti in una vera e propria spedizione punitiva a casa della persona offesa, in forza di dati indebitamente acquisiti, accettando il rischio di essere coinvolti in una condotta illecita. 2 Per le considerazioni che precedono si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la conseguente condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo determinare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione. L'inammissibilità dei ricorsi preclude la rilevanza di eventuali cause estintive che siano maturate nelle more del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favOre della cassa delle ammende. Roma 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore AR EL SE Lin Il Preside Ve GeppinoF go /