Sentenza 5 giugno 2012
Massime • 1
La guida di un veicolo con patente ritirata non integra il reato previsto dall'art. 116, comma tredicesimo, cod. strada, ma la violazione amministrativa sanzionata dall'art. 216 cod. strada.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2012, n. 32436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32436 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2012 |
Testo completo
белг 32436/12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 5/06/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. FRANCESCO MARZANO Presidente - SENTENZA N. 889/2012 Consigliere Dott.ssa FELICETTA MARINELLI Rel. Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI REGISTRO GENERALE Dott. LUCA VITELLI CASELLA Consigliere N.1813/2011 Consigliere 46108/2011 Dott. SALVATORE DOVERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : 1) AS IO IM IA N. IL 20.1.1957 avverso la sentenza n. 21358/2010 TRIBUNALE. di ROMA del 2.11.2010 sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona della dott. Francesco Paolo Iacoviello che ha concluso per la inammissibilità del ricorso И RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 novembre 2010, il Tribunale di Roma in composizione monocratica dichiarava IO OS IA TI colpevole del reato ascrittogli (art. 116 comma 13 del Codice della strada per aver guidato l'autovettura SMART tg CG 193 FS senza la patente guida in quanto ritirata in data 16 gennaio 2008. Al TI veniva irrogata la pena di € 3.000,00 di ammenda.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello (poi trasmesso a questa S.C. dalla Corte territoriale per diversa qualificazione del ricorso, trattandosi di sentenza non appellabile) il difensore dell'imputato, lamentando : la nullità della sentenza per mancata motivazione in ordine alla 2.1 determinazione della pena concretamente comminata ex art. 546 lett. E) c.p.p. e art. 125 co. 3 c.p.p.; la mancata assoluzione ex art. 530 co. I c.p.p. perché il fatto non 2.2 costituisce reato ovvero perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, trattandosi dell'illecito amministrativo previsto e punito dall'art. 216 del Codice della strada;
1 la mancata assoluzione ex art. 530 comma I per prova carente o 2.3 contraddittoria l'errata contestazione della recidiva reiterata 2.4 la mancata concessione delle attenuanti generiche 2.5 l'eccessività della misura della pena inflitta 2.6 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Fondato ed assorbente appare il secondo motivo di gravame con cui si lamenta che erroneamente si sarebbe pervenuti ad una sentenza di condanna del TI, nonostante il fatto non sia previsto dalla legge come reato. Ed invero all'odierno ricorrente è stato contestato il reato p.e p. dall'art. 116, comma 13 del codice della strada per essersi posto alla guida di un autoveicolo "senza la patente di guida in quanto ritirata in data 16 gennaio 2008 dalla Polizia Municipale". Tale fattispecie non rientra nella previsione della norma incriminatrice e di cui alla contestazione che punisce chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ovvero chiunque guida senza patente perché revocata o non rinnovata. La fattispecie di guida con patente ritirata, quale quella in concreto riscontrabile nel caso di specie, è invece p. e p. dall'art. 216 del codice della strada ed è qualificata dal legislatore come un'ipotesi di illecito amministrativo. L'impugnata sentenza va pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Copia della presente sentenza va trasmessa al Prefetto di Roma per quanto di sua competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone che copia della presente sentenza venga trasmessa al Prefetto di Roma per quanto di sua competenza Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2012 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.(dott. Francesco Marzano) (dott. Francesco Maria Ciampi) frances o Maltam CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 AGO. 2012 A M E P P IL FUNZIONARIO CIUDIZIAR U S Giulio Mats PIBERIO 2