Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2015, n. 50997
CASS
Sentenza 7 ottobre 2015

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In materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva condannato il proprietario non per la sua qualità di possessore dell'area di deposito, ma per avere questi consapevolmente partecipato all'attività illecita, mettendo a disposizione il terreno per lo smaltimento abusivo di rifiuti derivanti da lavori edili da egli stesso commissionati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2015, n. 50997
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 50997
    Data del deposito : 7 ottobre 2015

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