Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6653 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE06 653/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP AZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 15832/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Ettore MERCURIO 17241/99 19001 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron. - Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Ud. 19/02/02Dott. Grazia CATALDI ha pronunciato la seguente S E NT ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE AUSTRALIA SNC in persona del legale rappresentante per diritti € 1,55 pro tempore, OR IE, CA MARIA, elettivamente 9 MAG. 2002 IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato FABIO PULSONI, che li rappresenta e € 0,77 -1.1500 difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
J120473 INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
€0,77 L.1500 CAN - intimato e sul 2° ricorso n° 17241/99 proposto da: 2002 755 INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in J120474 -1- persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RINA SARTO DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale
contro
AUSTRALIA SNC, OR IE, CA MARIA;
- intimati avverso la sentenza n. 480/98 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 23/12/98 - R.G.N. 2516/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato CORRERA per delega SARTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Cagliari, con sentenza dell'11 giugno 1997, rigettava le opposizioni che erano state riunite, proposte, l'una, da OR OL, quale legale rappresentante della Australias.n.c., avverso l'ordinanza ingiunzione n.2801 emessa il 1° marzo 1994 dal Dirigente della sede INPS di Cagliari per il pagamento della somma di £.
2.0350.000 a titolo di sanzioni amministrative e, l'altra, dall'Australia s.n.c. e dai suoi soci OR OL e UC IA avverso il decreto ingiuntivo n.1340/94 emesso dal Pretore di Cagliari che aveva loro ingiunto di pagare all'INPS la somma di £.19.285.583 per contributi omessi e somme aggiuntive relative al periodo dal 1° giugno 1989 al 30 novembre 1992, somme tutte richieste dall'INPS a seguito di revoca del beneficio degli sgravi contributivi e della fiscalizzazione degli oneri sociali in relazione alla mancata applicazione delle clausole del C.C.N.L. del settore turismo relative al trattamento economico delle festività soppresse del 2 Catald giugno e del 4 novembre. Avverso la decisione di primo grado gli opponenti proponevano appello al Tribunale di Cagliari che lo rigettava osservando che l'art.83 del contratto collettivo prevedeva che al lavoratore chiamato a prestare servizio nelle due giornate di festività soppresse del 2 giugno e del 4 novembre spettava, oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di sevizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione e che viceversa alcuna detrazione andava effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non avesse prestato servizio in una delle suddette giornate. La ratio di tale norma, osservava il Tribunale, risiedeva nella garanzia della normale retribuzione per tali giornate anche in assenza di prestazione lavorativa, con 1 previsione viceversa di una retribuzione aggiuntiva, pari alle ore effettivamente lavorate, nella ipotesi di effettiva prestazione: ed il fatto che la società appellante retribuisse i propri dipendenti non in base ad una retribuzione fissa mensile, ma in base alle ore effettivamente lavorate non la esonerava dall'obbligo, in presenza di prestazione lavorativa nei giorni del 2 giugno e 4 novembre, di corrispondere una doppia retribuzione, con conseguente violazione della norma contrattuale nell'ipotesi in cui i lavoratori non avessero ricevuto doppia retribuzione nonostante il lavoro svolto nelle giornate indicate. Rilevava inoltre il Tribunale che la società dopo la notificazione del verbale ispettivo che, pure, conteneva la diffida espressa a sanare la propria posizione mediante il versamento dei contributi evasi e delle sanzioni aggiuntive - non vi aveva provveduto sicchè non poteva invocare l'art.3 della legge 31 marzo 1979 n. 92, del resto prevista per diversa ipotesi, che dispone d l che la comminazione di provvedimenti sanzionatori debba essere preceduta u t a dalla diffida ad adempiere entro trenta giorni, solo trascorsi i quali si può b procedere alla applicazione dell sanzioni. Per gli stessi motivi non poteva trovare applicazione nel caso in esame la disciplina di maggior favore prevista dall'art.4 del D.L. 22 marzo 1993 n.71 che condiziona l'applicazione del beneficio all'adempimento entro il termine perentorio di sessanta giorni assegnato dall'INPS, adempimento che la società convenuta non aveva curato neppure dopo la notificazione del decreto ingiuntivo che, comunque integrava la richiesta di regolarizzazione prevista dalla norma. Per la cassazione della sentenza del Tribunale propongono ricorso la Australia s.n.c. e OR OL e UC IA, fondandolo su due motivi. 2 L'INPS resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.4, I e II comma, del decreto legge 22 marzo 1993, n.71 convertito in legge 20 maggio 1993 n.151, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver statuito l'inapplicabilità nel caso di specie della disciplina sanzionatoria di maggior favore prevista dall'art.4 del D.L.22 marzo 1993 n.71 convertito nella legge 20 maggio 1993 n.151, sebbene L'INPS avesse omesso, sia col verbale di accertamento sia nel lasso di tempo (oltre un anno) tra la data di notifica di detto verbale e l'inizio delle procedure monitorie, di assegnare loro il termine perentorio di sessanta giorni per l'adempimento, non ponendoli nelle condizioni di poter usufruire delle disposizioni sanzionatorie di maggior favore previste dalla normativa n i t indicata. a l u Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente o C contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360 n.5 c.p.c. allorché il Tribunale, affermando l'inapplicabilità del beneficio previsto dal citato decreto legge n.71 del 1993, osserva che la società Australia non aveva provveduto all'adempimento "non solo a seguito della notificazione del verbale di accertamento” ma neppure “a seguito della notificazione della ordinanza ingiunzione, ancorché gli stessi fossero successivi alla entrata in vigore della legge 151/93, preferendo insistere anche in prosieguo di tempo sulla radicale contestazione di qualsivoglia debito piuttosto che provvedere alla regolarizzazione, finanche 3 parziale, della contribuzione omessa"; il Tribunale aveva così trascurato che né il verbale di contestazione, né l'ordinanza ingiunzione né il decreto ingiuntivo avevano mai informato i ricorrenti della possibilità di sanare la contestata omissione attraverso il pagamento di una somma in misura ridotta da effettuarsi nel termine perentorio di sessanta giorni.. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. Dalla sentenza impugnata risulta che, nel ricorso in appello, gli appellanti osservanza da parte dell'ispettoreavevano denunciato la mancata verbalizzante, dell'obbligo di cui all'art.3 della legge n.92 del 1979 “di diffidare la società appellante ad adempiere ai suoi obblighi contributivi entro il termine di trenta giorni, trascorsi infruttuosamente i quali l'INPS avrebbe potuto procedere alla comminazione dei provvedimenti sanzionatori" deducendone la conseguente preclusione per gli appellati di poter usufruire della disciplina sanzionatoria di maggior favore prevista dall'art.4 della legge h t a l 20 maggio 1993 n.151 di conversione del D.L. 22 marzo n.71: l'impossibilità a C di usufruire della disciplina di maggior favore prevista dalla legge n.151 del 1993 veniva quindi prospettata come conseguenza della mancata diffida, da parte dell'ispettore verbalizzante ad adempiere nel termine di trenta giorni.. Il Tribunale ha invece accertato ed il punto non è oggetto di contestazione sotto nessun profilo- che il verbale ispettivo conteneva la diffida espressa alla società a sanare la propria posizione mediante versamento dei contributi evasi e delle sanzioni aggiuntive nonché a verificare entro lo stesso termine la esistenza di altre eventuali irregolarità contributive, mentre la società aveva preferito insistere sulla contestazione della violazione addebitatale. Di 4 conseguenza, la denunciata impossibilità da parte della società di poter usufruire della condizione di maggior favore prevista dal citato art.4 1. 71/1993, prospettata dai ricorrenti come conseguenza della mancata diffida ad adempiere da parte dell'ispettore verbalizzante ai sensi della legge n.92 del 1979, risulta priva del presupposto su cui si basa ed è, quindi, infondata. Va infine osservato che nel caso in esame non trova applicazione lo ius superveniens rappresentato dall'art. 116 comma 12 della legge 22 dicembre 2000 n.388 che ha abolito "tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi..." in quanto il nuovo regime “liberatorio", non potendo travolgere le sanzioni oggetto del presente giudizio, comminate nella vigenza della legge che ne riconosceva il potere, non incide sulla decisione della presente controversia. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. Riguardo al ricorso incidentale, proposto dall'INPS in via condizionata, esso deve ritenersi assorbito dal rigetto del ricorso principale. Le spese del presente giudizio sono a carico dei ricorrenti soccombenti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito ricorso incidentale;
condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10 oltre euro 2000 per onorari. Così deciso il 19 febbraio 2002 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Grazia Catald IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A oggi, -9 MAG 2002 M E R 5 P U S IL CANCELLIERE Cсо