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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/11/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2976 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato Gabriele Mariotti
e
ON NN, C.F. nata a [...] il [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato Manola Franchetto
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Vicenza affinché, letto il presente ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi a sé
(ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere e nominato il giudice relatore, di rimettere gli atti al Collegio per omologare la separazione legale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
1 2) L'abitazione coniugale ubicata nel Comune di Malo (VI), Via Bruno Brandellero, 9 int. 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra DO nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente;
3) Il sig. ha già provveduto a trasferire la propria residenza anche anagrafica presso Pt_1
l'abitazione sita in Fonni Piazza, La Marmora n.6;
4) La figlia minore é affidata ad entrambi i genitori secondo le modalità Persona_1 dell'affidamento condiviso e gli stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione della medesima attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore stessa;
5) la minore come sopra detto vivrà con la madre Sig.ra DO ed il padre Sig. Persona_1
potrà tenerla con sé ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento Parte_1 tra i genitori e compatibilmente con gli impegni di e comunque secondo i periodi di seguito Per_1 indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
• Un fine settimana ogni due mesi dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì all'entrata di scuola e nei periodi di vacanza dal venerdì pomeriggio ore 14:00 circa al lunedì mattina ore 09:00 circa.
A tal fine il Signor comunicherà il week end di pertinenza alla mamma con preavviso di 1 Pt_1 mese e provvederà a recarsi a Malo dove affitterà un alloggio nel quale la bimba starà con il papà e questi provvederà a tutti gli incombenti della medesima, quali scuola ed attività ludiche, ad esempio.
• Nel periodo delle vacanze estive, dalla fine e sino all'inizio dell'anno scolastico, 15 giorni consecutivi, o in accordo tra i genitori per più giornate, presso il padre in Sardegna. A tal fine il papà dovrà comunicare entro il 30.04 di ogni anno il periodo in cui si recherà in Sardegna, viaggio Per_1 aereo le cui spese saranno interamente a carico del padre e che la figlia, rilevata l'età, dovrà compiere accompagnata dal padre stesso o, in alternativa, da persone conosciute e di fiducia di entrambi i genitori o comunque personale specializzato.
• una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua e quello di Pasquetta, i ponti ad anni alterni.
A tal fine il papà verrà a Malo oppure si recherà in Sardegna, secondo le modalità sopra Per_1 indicate, compatibilmente alle esigenze ed agli impegni di stessa. Per_1
6) il padre, Sig. , corrisponderà alla madre, OR DO, entro il giorno 23 di Parte_1 ciascun mese, alle coordinate bancarie note, a titolo di assegno per il mantenimento della figlia minore la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) con adeguamento automatico annuale Persona_1 secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'effettività della separazione, oltre il 50% delle spese straordinarie (di tipo medico non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastico, ludico e/o sportivo), come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
2 7) Le detrazioni per la figlia minore saranno attribuite alla OR DO al 100%;
8) L'assegno unico verrà assegnato interamente alla OR DO;
9) I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente.
10) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/08/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Fonni (NU) in data 26.01.2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 16.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore (nata il [...]), alla prevalente collocazione della stessa presso la madre Per_1 ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore;
- le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- l'assegno unico andrà attribuito alla madre, in qualità di genitore collocatario della prole;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Malo (VI), via
Bruno Brandellero n. 9 int. 4, in favore di AN DO, quale genitore convivente con la figlia minore;
3 - quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e ON NN, uniti Parte_1 in matrimonio in Fonni (NU) in data 26.01.2013 con atto trascritto al n. 1, parte I, anno 2013 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fonni (NU) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11/11/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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