Sentenza 15 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2002, n. 7035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7035 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
0074572 35 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA FORTE SUPRE D CASSAZIONE Oggetto Terre cto. Veitin SEZIONE TRIBUTARIA 1824 dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R. G. N. 3992/01 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Massimo ODDO Consigliere 19860 Cron. Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere Ud. 28/01/02 ha pronunciato la seguente _ C CORTE SUPROMA DI CASSACIONE CAN ONT CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: 76572 4 . Ministro pro MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGEN ENTRATE PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 ricorrente - 358
contro
OM MI;
- intimata avversO la sentenza n. 411/99 della Commissione regionale di PERUGIA, depositata il tributaria 14/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28/01/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con sentenza n. 411/06/99 del 14 dicembre 1999, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Ufficio delle Entrate di Pe- rugia avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo della maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da RM NI per il 1985, quale calcolata previa rideterminazione della base imponibile dichiarata e ricomprensione in essa delle somme di cui all'art. 13-quinques del d.l. con mod., nella legge n.363 deln. 159 del 1984, conv ., ritenendo 1984, affermate illegittimamente dedotte legittimo l'imponibile dichiarato dalla contri- buente;
che, avversO tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
che RM NI, benché ritualmente intima- non si è costituita, né ha svolto attività difensi- ta, va;
- che il ricorso è stato assegnato alla decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 comma 2 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art.1 della legge n.89 del 2001; che il Procuratore Generale ha concluso, chieden- do che il ricorso venga respinto per manifesta infonda- tezza. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n. 133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 791, art.3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n.449, art.13 primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n. 46, art.10; D.P.R.597/73, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art.13-quinquies del d.l. n.159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile 3 dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. che il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza;
che, infatti, costituisce consolidato orientamen- to di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.4945 del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art. 3 comma 2-bis del d.l. n. 791 del 1985, conv., con mod., nella legge n. 46 del 1986 - il quale prevede che le somme relative а pagamenti delle imposte dirette, sospesi, ai sensi dell'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della n.133 del 1999, deve essere considerato quale legge introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- norma stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti SO- spesi;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese. 4
P.Q.M.
Respinge il ricorso per manifesta infondatezza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione tributaria, il 28 gennaio 2002 Il relatore ed estensore Il Presidente Bruno Saccucci Salvatore Di шо CANA LERIA DER 15 MAG. 2002 Oggi 201 L Innocence amista 5