Sentenza 15 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2003, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro;
c.ol. collimo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 0 0 5 32 /03 wisto Dott. Vince R.G.N. 12401/00 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere Cron. 380 Consigliere Rep. Dott. Francesco MAIORANO Rel. Consigliere Ud.20/09/02 Dott. Federico ROSELLI - - Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: F.F.S.S. S.P.A.- FERROVIE DELLO STATO, SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326 presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NT LO;
- intimato 1 2002 avversO la sentenza n. 2161/99 del Tribunale di 3562 NAPOLI, depositata il 04/06/99 R.G.N. 13868/88; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato PORCELLI per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 12 dicembre 1987 al Pretore di Napoli, LL CO esponeva di avere svolto, quale liquidatore degli stipendi mensili, lavoro alle dipendenze dell'Azienda autonoma, poi Ente, ferrovie dello Stato, con retribuzione a cottimo e senza limitazione di ore e quindi con prestazioni resa anche oltre l'orario di lavoro. Assumendo di essere stato retribuito in misura insufficiente, il CO conveniva in giudizio l'Ente onde sentirlo condannare alla corresponsione delle differenze, con adeguamento ai parametri d. P.R. n. 1188 del 1977. Nella contumacia dell'Ente convenuto, il Pretore accoglieva la domanda, con decisione del 1° aprile 1988, ritenendo trattarsi di lavoro straordinario, tuttavia non retribuibile secondo il criterio posto dall'art. 4 d.P.R. 16 settembre 1977 n. 1188 e preteso dall'attore. Proposto appello dall'Ente e rimasto contumace il CO, il Tribunale, con sentenza del 4 giugno 1999, confermava la statuizione pretorile, ritenendo anch'esso trattarsi di lavoro straordi- nario, retribuibile però a norma del citato art. 4 d.P.R. n. 1188 del 1977, che faceva riferimento al 3 trattamento economico del primo dirigente, con variazioni in meno a seconda delle singole qualifiche;
B né tale norma appariva abrogata dalla che aveva rideter-legge 6 febbraio 1979 n. 42, minato il trattamento economico del personale non dirigente, senza alcun riferimento alla dirigenza. Il Tribunale osservava come il giudice di primo grado, escludendo il criterio del d.P.R. n. 1188 del 1977, avesse deciso la causa in senso meno favorevole al lavoratore di come sarebbe stato legittimo: poiché però il lavoratore stesso non aveva proposto appello, il divieto di riformare in peggio comportava la conferma della decisione pretorile. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Ferrovie dello Stato, succeduta all'Ente. L'intimato CO non si è costituito. Vi è memoria della ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE lamenta la Col primo motivo la ricorrente 1107, 2108, violazione degli artt. 2100, 2101, 2697, 35 1. n. 34 del 1970, 4 d.P.R. n. 1188 del 885 del 1980,1977, 17 1. n. 42 del 1979, 1 1. n. n. 426 del 1982, 2 d.P.R. n. 804 del 1982, 7 1. n. 292 del 1984, 7 1. n. 719 del 1985 nonché vizi di motivazione. Essa ritiene che il Tribunale abbia male interpretato la pretesa del lavoratore, il quale non aveva chiesto compensi per lavoro straordinario, bensì per il cosiddetto cottimo la prospettazione secondo misto, consistente - nell'espletamento di un dello stesso lavoratore - numero minimo (260) di pratiche mensili, più un numero eventuale e variabile da retribuire secondo quantità. Esulavano perciò dal tema di decisione le norme determinative dei criteri di misurazione del compenso per lavoro straordinario. Col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 312 cod. proc. civ., 2100, 2101, 2107, 2108, 2697 cod. civ., notando come il Tribunale abbia mancato di pronunciare sulla richiesta, formulata dall'Ente appellante, di specificazione, da parte del prestatore di lavoro, dell'attività eventualmente svolta oltre l'orario di lavoro. Il due motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati. Nella sostanza la ricorrente imputa al per aver confuso fraTribunale di avere errato retribuzione a cottimo, commisurata al risultato produttivo, e retribuzione a tempo, nella quale soltanto può essere remunerato il lavoro straordi- nario, eccedente il tempo normale. Conseguenza l'altret- dell'errore fu, secondo la ricorrente, di un diritto dei tanto erronea affermazione lavoratori al percepimento di una retribuzione straordinaria per prestazioni eccedenti bensì una quantità pattuita, ma pur sempre rese entro l'orario normale. La tesi in diritto sostenuta dalla ricorrente e ripetuta nella memoria, con riferimento a numerose pronunce di questa Corte (Cass. n. 4093 e 2565 del 1994, 1681 e 10569 del 1997), è esatta nella sua astratta formulazione. La retribuzione a cottimo (art. 2100 cod. civ.) si distingue da quella a tempo per essere legata direttamente al risultato del lavoro, inserito così nella causa del contratto, mentre il tempo, necessariamente tenuto presente nella determina- costituisce il semplice zione delle tariffe, ne motivo. Al contrario, nella retribuzione a tempo, questo suol dirsi inserito nella causa e il risultato nei motivi. È perciò errato, una volta che le parti abbiano stabilito un certo quantitativo di lavoro da 6 espletare entro un certo tempo nonché la relativa re- numerazione, attribuire un aumento di questa per l'aumento quantitativo del lavoro effettivamente svolto, ancorchè entro la medesima unità di tempo. Tale aumento di lavoro potrà essere apprezzato ai fini della carriera del singolo lavoratore, ma non può essere considerato come lavoro straor- dinario (in tal senso, ultimam. Cass. d. 18.6.02 nn. 7561 € BILE 13 novembre 2002 r. 15886).e Ciò premesso in linea astratta, è tuttavia da Osservare che nel caso di specie il lavoratore affermò nel ricorso introduttivo di avere "anche svolto lavoro straordinario" e chiese "in via istruttoria ordinarsi l'esibizione della documen- ore ditazione contabile dalla quale risultano le lavoro straordinario svolte dall'istante nonché le posizioni di cottimo e gli importi a tale titolo liquidati". Nel costituirsi nel giudizio d'appello, inoltre, le Ferrovie dello Stato non contestarono a suo tempo né la prestazione di lavoro straordinario né, specificamente, un analitico conteggio da cui risultavano testualmente, mese per mese, dal 1979 tra l'altro "l'aliquota di straordinarioal 1987, percepita" dal CO, matricola 774700. 7 Non risulta perciò che il Tribunale abbia erroneamente interpretato la pretesa del lavoratore, il quale chiese effettivamente il compenso per lavoro straordinario e indicò senza specifica contestazione i fondamenti di fatto nella propria domanda. Rigettato il ricorso, le spese possono essere compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
le La Corte rigetta il ricorso e compensa ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, D REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA spese. O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Così deciso in Roma il 20 settembre 2002 Учевка il Presidente: Vinceurg Il Cons. estensore: Teduico Prelli IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria Oggi, 15 GEN 201 IL CANCELLIERE 8