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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 14/01/2026, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 444/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4386/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17972/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
5 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023NA0347355 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in atti con il quale era stato rideterminato, in variazione del Docfa presentato, il classamento degli immobili di sua proprietà meglio specificato in atti.
Si costituiva l'Ufficio chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso e con sentenza 17972/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 5, accoglieva parzialmente il ricorso.
Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente mentre l'Agenzia delle Entrate- Territorio chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12 gennaio 2026 all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
In via preliminare giova ricordare che nella specie non sussiste alcun difetto di motivazione.
È utile ricordare che in tema di catasto fabbricati, con il D.M. 19/04/1994, n.701, è stata introdotta la procedura cosiddetta DOCFA per il classamento delle unità immobiliare, che consente al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la rendita degli immobili stessi.
In particolare, ai sensi del comma 3 del DM citato, in caso di variazione della consistenza dell'immobile, lo scopo di tale procedura è di rendere più rapida ed agevole la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate la funzione di mera “proposta”, fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva.
Secondo la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte (si veda Cass. 21/08/2007, n. 17818), la dichiarazione costituisce infatti un mero atto iniziale di un procedimento amministrativo di tipo cooperativo, non attribuendo alcun diritto al dichiarante a venir riconosciuta la classificazione e la rendita proposte.
La dichiarazione, peraltro, costituisce soltanto l'atto iniziale del procedimento amministrativo di tipo cooperativo (sia pure svolto nell'interesse proprio), ma non una istanza tendente ad ottenere un'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso, il cui rilascio costituisce condizione per l'esercizio di un'attività; conseguentemente, la formazione di un silenzio-assenso sulla dichiarazione contenente l'attribuzione di una rendita catastale non è ipotizzabile.
Detto altrimenti, tale procedimento, che per sua natura è sempre azionabile, solo che si ponga mente ai mutamenti dello stato fisico dell'immobile da classare, si ferma alla proposta del privato, quando l'Amministrazione non è in grado di correggerla;
oppure, si corregge in quella oggetto della valutazione dell' Amministrazione, sempre che non accada che il contribuente la porti all'esame delle Commissioni tributarie, previa sua contestazione.
In base all'orientamento della Suprema Corte, condiviso dal Collegio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie (Cass. nn. 6854/1983; 4085/1992; 12068/2004; 21300/2004; 333/2006;
2268/2014).
Del resto ciò ha permesso alla parte una piena ed articolata difesa.
Nel merito si osserva che con denuncia di variazione per variazione spazi interni il contribuente proponeva la seguente classificazione:
· 1° immobile) . Indirizzo_1
· 2° immobile) . Indirizzo_2
L'ufficio rettificava il classamento nel seguente modo:
Indirizzo_1
2. Indirizzo_2
I giudici di primo grado hanno ritenuto corretta la mediazione proposta dall'ufficio ed attribuita la seguente rendita:
Indirizzo_1
2. Indirizzo_2
L'appello del contribuente verte sostanzialmente sull'immobile sub 60 per il quale è stata confermata la categoria A/1e si lamenta che la maggior parte degli immobili dello stesso edificio sarebbero classificati nella categoria A/2, ma dagli atti emerge che con sentenza passata in giudicato (sentenza CTP Napoli
2123/14/2020) erastata attribuita la categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile).
E la diversa distribuzione di spazi interni presumibilmente apporta anche miglioramenti all'immobile.
Ancora dalle difese del territorio emerge che il classamento A/1 è attribuito a diversi immobili simili a quello in oggetto ed insistenti sulla particella 148. Non può che rigettarsi l'appello anche se la complessiva valutazione della vicenda giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4386/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17972/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
5 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023NA0347355 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in atti con il quale era stato rideterminato, in variazione del Docfa presentato, il classamento degli immobili di sua proprietà meglio specificato in atti.
Si costituiva l'Ufficio chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso e con sentenza 17972/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 5, accoglieva parzialmente il ricorso.
Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente mentre l'Agenzia delle Entrate- Territorio chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12 gennaio 2026 all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
In via preliminare giova ricordare che nella specie non sussiste alcun difetto di motivazione.
È utile ricordare che in tema di catasto fabbricati, con il D.M. 19/04/1994, n.701, è stata introdotta la procedura cosiddetta DOCFA per il classamento delle unità immobiliare, che consente al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la rendita degli immobili stessi.
In particolare, ai sensi del comma 3 del DM citato, in caso di variazione della consistenza dell'immobile, lo scopo di tale procedura è di rendere più rapida ed agevole la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate la funzione di mera “proposta”, fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva.
Secondo la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte (si veda Cass. 21/08/2007, n. 17818), la dichiarazione costituisce infatti un mero atto iniziale di un procedimento amministrativo di tipo cooperativo, non attribuendo alcun diritto al dichiarante a venir riconosciuta la classificazione e la rendita proposte.
La dichiarazione, peraltro, costituisce soltanto l'atto iniziale del procedimento amministrativo di tipo cooperativo (sia pure svolto nell'interesse proprio), ma non una istanza tendente ad ottenere un'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso, il cui rilascio costituisce condizione per l'esercizio di un'attività; conseguentemente, la formazione di un silenzio-assenso sulla dichiarazione contenente l'attribuzione di una rendita catastale non è ipotizzabile.
Detto altrimenti, tale procedimento, che per sua natura è sempre azionabile, solo che si ponga mente ai mutamenti dello stato fisico dell'immobile da classare, si ferma alla proposta del privato, quando l'Amministrazione non è in grado di correggerla;
oppure, si corregge in quella oggetto della valutazione dell' Amministrazione, sempre che non accada che il contribuente la porti all'esame delle Commissioni tributarie, previa sua contestazione.
In base all'orientamento della Suprema Corte, condiviso dal Collegio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie (Cass. nn. 6854/1983; 4085/1992; 12068/2004; 21300/2004; 333/2006;
2268/2014).
Del resto ciò ha permesso alla parte una piena ed articolata difesa.
Nel merito si osserva che con denuncia di variazione per variazione spazi interni il contribuente proponeva la seguente classificazione:
· 1° immobile) . Indirizzo_1
· 2° immobile) . Indirizzo_2
L'ufficio rettificava il classamento nel seguente modo:
Indirizzo_1
2. Indirizzo_2
I giudici di primo grado hanno ritenuto corretta la mediazione proposta dall'ufficio ed attribuita la seguente rendita:
Indirizzo_1
2. Indirizzo_2
L'appello del contribuente verte sostanzialmente sull'immobile sub 60 per il quale è stata confermata la categoria A/1e si lamenta che la maggior parte degli immobili dello stesso edificio sarebbero classificati nella categoria A/2, ma dagli atti emerge che con sentenza passata in giudicato (sentenza CTP Napoli
2123/14/2020) erastata attribuita la categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile).
E la diversa distribuzione di spazi interni presumibilmente apporta anche miglioramenti all'immobile.
Ancora dalle difese del territorio emerge che il classamento A/1 è attribuito a diversi immobili simili a quello in oggetto ed insistenti sulla particella 148. Non può che rigettarsi l'appello anche se la complessiva valutazione della vicenda giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado