Sentenza 5 novembre 2008
Massime • 1
In tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall'art. 12 sexies della L. 1° dicembre 1970, n. 898, si configura per il semplice inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto.
Commentari • 2
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Leggi di più… - 2. Cassazione Penale, sentenza n. 15154 del 21/07/2016Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 9 agosto 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2008, n. 3426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3426 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Presidente del 05/11/2008
Dott. OLIVA Bruno Consigliere SENTENZA
Dott. MILO Nicola Consigliere N. 1414
Dott. CORTESE Arturo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco Consigliere N. 011762/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA AN N. IL 10/02/1952;
avverso SENTENZA del 23/01/2007 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
udito il P.G. in persona del Dott. Galasso A., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Colucci A. (in sostituzione avv. Borgna R.) che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e comunque per l'applicazione del condono.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 23/1/2007, confermava la decisione 29/4/2004 del Tribunale di Novara - sezione di Borgomanero - nella parte in cui aveva dichiarato EL CA colpevole del reato di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, per avere omesso di versare alla ex moglie AR OR (sentenza di divorzio 28/6/1993 Tribunale Novara) il cd. assegno divorzile nel periodo maggio 1996/dicembre 2001, ma riteneva tale illecito, considerato più grave, in continuazione con quello di cui alla propria sentenza 29/1/1999 (irrevocabile l'11/11/1999) emessa nei confronti dello stesso imputato e determinava la pena complessiva in un anno, un mese di reclusione ed Euro 900,00 di multa. Il Giudice distrettuale chiariva che la prova del reato era integrata dalla attendibile testimonianza della OR, il cui racconto - peraltro - non era stato oggetto di specifica contestazione nella parte relativa al mancato versamento dell'assegno, e sottolineava che la condizione economica dell'imputato non sarebbe stata tale da impedirgli di fare fronte agevolmente all'obbligo su di lui gravante (percepiva, all'epoca, una stipendio di L.
1.400.000 mensili, elevato poi a L. 1.600.000).
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha lamentato: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sotto il profilo che il reato non poteva ritenersi provato sulla sola base della inattendibile testimonianza della OR, animata da sentimenti di rancore, e senza tenere conto delle difficoltà finanziarie in cui egli era venuto a trovarsi, nonché dell'assenza di un effettivo stato di bisogno dei propri figli;
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla scelta sanzionatoria di eccessivo rigore;
3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alle statuizioni civili;
4) vizio di motivazione su "molti aspetti fattuali" della vicenda, completamente trascurati.
Il ricorso non è fondato.
La sentenza impugnata fa buon governo della legge penale e riposa su un iter motivazionale che, sia pure nella sua sinteticità, da conto, in maniera incisiva e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene. Il dato oggettivo del mancato versamento dell'assegno di divorzio da parte dell'imputato non è contestato, ne' risulta provata l'impossibilità economica di costui di far fronte al relativo obbligo.
Evocare l'assenza dello stato di bisogno dell'avente diritto all'assegno non è pertinente ai fini della configurabilità del reato in esame. Deve, infatti, rammentarsi che la L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies prevede una fattispecie delittuosa diversa da quella di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, diversa essendo la materialità del primo illecito rispetto a quella del secondo, in quanto, nel primo, la condotta è rappresentata dal solo inadempimento della obbligazione civile, costituita dal mancato versamento dell'assegno fissato dal giudice in sede di divorzio. In caso di mancato pagamento di tale assegno, quindi, la tutela penale prescinde dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto. La scelta sanzionatoria, in quanto affidata alla discrezionalità del Giudice di merito, che nella specie appare essere stata esercitata con equilibrio in relazione a tutti i parametri di riferimento, non è censurabile sotto il profilo della legittimità. È il caso di precisare che, trattandosi di violazione di carattere economico e non di carattere morale, correttamente è stata applicata la pena congiunta della reclusione e della multa, secondo la previsione dell'art. 570 c.p., comma 2, richiamato dal citato art. 12 sexies. Le altre doglianze in ordine alla liquidazione dei danni patiti dalla costituta parte civile e alla mancata presa in considerazione di non meglio precisati "aspetti fattuali" della vicenda sono generiche e, quindi, inidonee ad attivare, su tali punti, la sollecitata verifica di legittimità
L'indulto concesso con la L. n. 241 del 2006 deve trovare eventualmente applicazione in sede esecutiva.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2009