Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2002, n. 4691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4691 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
E 6 8 N 5 9 . O 1 I / N A Z 4 I / . A 6 R B R 2 A . T . L S T R I L . 0469 1/02 P U A G . E B . D I B R L A R E T A D T IN NOME DE PON A 1 D I I S 3 1 E N R E T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . E S N N T I Oggetto E A S A E TRIBUTI IRPEG Ĉ M SEZIONE TRIBUTARIA ritenute contributi CONI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14569/00 Dott. Michele CANTILLO Presidente Consigliere -Dott. Giulio GRAZIADEI Cron.10685 - Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Ud.10/01/02 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONI, in persona del Presidente pro tempore, 891elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CRISPI presso lo studio dell'avvocato LEONE PONTECORVO, che lo difende, giusta procura Notaio FRANCESCO COLISTRA di ROMA, rep. 91772 del 27/6/2000; ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato Commissione avversO la decisione n. 6499/99 della 2002 tributaria centrale di ROMA, depositata il 29/10/99; 35 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PONTECORVO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso;
assorbito il terzo.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Ita- liano), rappresentato e difeso come in atti, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Mini- stro pro tempore, per la cassazione della decisione specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Centrale ha confermato le precedenti deci- sioni di merito, che hanno ritenuto parzialmente legit- timo l'atto impositivo impugnato dallo stesso C.O.N.I.
1.2. In fatto, il C.O.N.I. ha impugnato l'avviso di accertamento con il quale il competente Ufficio II.DD. ha accertato, a carico dell'ente stesso, l'omessa ef- fettuazione della ritenuta di acconto del 4%, prescrit- ta dall'art. 28, comma 2, DPR 600/1973, su una serie di contributi erogati nell'anno 1978 a vari enti, oltre alla omessa ritenuta di acconto sui redditi di lavoro dipendente. La Commissione Tributaria di primo grado ha 2 accolto parzialmente il ricorso, annullando totalmente la ripresa relativa ai redditi di lavoro dipendente e riducendo la somma dei contributi da assoggettare a ri- tenuta ai sensi del citato art. 28, comma 2, DPR 600/73. La Commissione Tributaria di secondo grado ha confermato la prima decisione, respingendo gli appelli proposti da entrambe le parti. Analoga decisione è sta- ta adottata dalla Commissione Tributaria Centrale. Que- sta, in particolare, ha respinto il ricorso del C.O.N.I., affermando che i giudici tributari dei pre- cedenti gradi hanno applicato correttamente i criteri fissati da questa Corte con sentenza n. 8568/1993, re- lativa ad analoga controversia insorta per l'anno 1976, avendo ritenuto legittimo il recupero in relazione ai contributi versati per "finalità di lucro" 1.3. A sostegno del ricorso, il C.O.N.I. deduce a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 28, comma 2, DPR 600/73, in relazione all'art. 5 della leg- ge 21.12.1957, n. 1295, ed omessa pronuncia sul punto specifico della eccepita non assoggettabilità a ritenu- ta della erogazione in favore dell'Istituto per il Cre- dito Sportivo (ICS); b) la violazione dell'obbligo di decidere "iuxta alligata ac probata" (art. 115 c.p.c.) e, conseguente- mente;
violazione e falsa applicazione dell'art. 28, 3 comma 2, DPR 600/72, in relazione agli artt. 56, del DPR n. 616/1977 (trasferimento di competenze in materia di sport alle Regioni), e 5, della legge n. 426/1942, istitutiva del CONI, con specifico riferimento alla questione della assoggettabilità a ritenuta dei contri- buti erogati a favore di altri enti (Sportass, Centri Olimpia e Federazione Italiana Gioco Calcio); c) la richiesta di revisione delle sanzioni irroga- te, con applicazione retroattiva del regime più favore- vole previsto dai d.lgs. 472/1997 e 471/1997 ("jus su- perveniens") 1.4. Il Ministero delle Finanze non si è costitui- to.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare fondato con riferimento sia al primo che al secondo motivo.
2.2. Come è noto, l'art. 28, comma 2, DPR 600/73, dispone che gli enti pubblici devono operare una rite- nuta del 4% a titolo di acconto IRPEF o IRPEG, con ob- bligo di rivalsa, sull'ammontare dei contributi corri- sposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di be- ni strumentali. Conseguentemente, il recupero dell'Ufficio può considerarsi legittimo soltanto se l'Ufficio stesso ha fornito la prova che gli enti de- stinatari dei contributi erogati dal C.O.N.I., abbiano 4 natura di impresa (fatta salva l'ipotesi di della esen- zione per l'acquisto di beni strumentali). Questa Corte, con la sentenza n. 8568 del 7 agosto 1993, citata sia dal ricorrente che dalla Commissione Tributaria Centrale, ha già avuto modo di chiarire, in linea di principio, che "I contributi erogati dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) agli enti che non esercitano istituzionalmente attività di impresa commerciale non sono imponibili e pertanto Bab assoggettati alla ritenuta del 4% di cuinon vanno all'art. 28, secondo com ma, del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 600". A meno che l'amministrazione finanziaria non dimostri che si tratti di contributi "che non siano funzioni stati finalizzati allo svolgimento delle d'Istituto, bensì all'esercizio dell'attività commer- ciale occasionalmente svolta (circostanza la cui prova incombe all'Amministrazione finanziaria)". Con specifico riferimento all'Istituto per il Cre- dito Sportivo (ICS), con la medesima sentenza, questa Corte ha chiarito che le somme corrisposte dal C.O.N.I. all'Istituto, "ai sensi dell'art. 5 della legge 24 di- cembre 1957 n. 1295, quale compartecipazione agli in- cassi lordi dei concorsi pronostici del totocalcio, es- sendo destinate per espressa disposizione legislativa, alla costituzione di un fondo speciale>>, a mezzo del 5 quale l'ente assolve alla funzione istituzionale di concedere contributi agli interessi sui mutui, anche se accordati da altre aziende di credito, per le finalità di cui alla succitata legge, non costituiscono reddi- to di esercizio>> о sopravvenienze attive imponibili con l'I.R.P.E.G. e pertanto non vanno assoggettate alla ritenuta d'acconto del quattro per cento prevista dal secondo comma dell'art. 28 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600". In definitiva, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, condivisi dal Collegio (ma anche dalla stessa Commissione Tributaria Centrale che li richiama espressamente) i contributi erogati dal CONI in favore dell'Istituto per il Credito Sportivo, ai sensi dell'art. 5 della legge istitutiva dell'Istituto stes- So, non sono imponibili "de jure", e così pure le ero- gazioni in favore di enti che, di fatto, non esercitano istituzionalmente attività di impresa. Conseguentemen- te, per potere affermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio, con riferimento alle erogazioni di cui trattasi, i giudici di merito avrebbero dovuto avere acquisito la prova (a carico dell'Amministrazione fi- nanziaria) a) che i contributi corrisposti all'Istituto per il Credito Sportivo non rientravano tra quelli di cui all'art. 5 della citata legge 1295/1957, esenti di di- ritto;
b) che i contributi corrisposti agli altri enti era- no finalizzati non alla realizzazione di compiti di istituto ma all'esercizio occasionale di attività com- merciali.
2.3. In realtà, la decisione impugnata dedica alla questione due proposizioni che non menzionano per nulla l'Istituto per il Credito Sportivo e affrontano in ma- niera impropria il problema giuridico che, poi, ri- solvono sulla base di una motivazione meramente appa- rente. Infatti, si legge nella parte conclusiva della motivazione della decisione impugnata: a) "Quanto al ricorso del C.O.N.I., tendente all'esclusione dell'obbligo di ritenuta per tutte le contribuzioni, occorre considerare che, fermi restando i criteri affermati in proposito dalla Corte di Cassa- zione con la citata sentenza n. 8568 del 1993, in con- F creto la commissione di primo grado, svolgendo una di- ligente ed analitica indagine sulla complessa documen- tazione prodotta, ritenne acquisita la prova della fi- nalità di lucro per taluni contributi (Sportass, Olim- pia, Gestione totocalcio, soggetti vari)"; b) "Dello stesso avviso fu la commissione di 2° grado, sicché non appaiono pertinenti le censure che il C.O.N.I. muove in questa sede sulla base di generico riferimento ai principi fissati dalla Corte di Cassa- zione e, più che altro, senza offrire elementi idonei a smentire le risultanze acquisite nelle precedenti fasi di giudizio". Come si vede, il giudice "a quo" pur aderendo ai principi enunciati da questa Corte, tra cui quello del- la non imponibilità delle erogazioni in favore dell'Istituto per il Credito Sportivo, non ne trae le debite conseguenze, né esclude in punto di fatto che le erogazioni non rientrassero tra quelle di cui all'art. 5 della legge 1295/1957, esenti di diritto. Quindi, so- stanzialmente, ha omesso di pronunciarsi sulla que- stione, o, comunque, ha deciso ignorando il principio di diritto già affermato da questa Corte, che il Colle- gio condivide. Lo stesso dicasi per gli altri enti, in relazione ai quali il giudice "a quo" fa scaturire la imponibili- tà della erogazione da una non meglio specificata "finalità di lucro" delle stesse. Finalità che, alla stregua dei principi enunciati, appare irrilevante о insussistente in punto di diritto. Infatti, la imponi- bilità del contributo è connessa alla prova della sua destinazione ad una specifica attività commerciale, non al semplice fine di lucro che, in ipotesi, può co- 8 incidere con i fini istituzionali, non commerciali, de- gli enti sportivi.
2.4. Infine, la motivazione sulla insussistenza de- gli "elementi idonei a smentire le risultanze acquisite innelle precedenti fasi di giudizio" è apparente, quanto apodittica, ed errata in diritto. Infatti, non era l'ente ricorrente a dovere fornire la prova della non imponibilità delle erogazioni in questione. Né ven- gono nemmeno menzionati gli elementi in base ai quali la Commissione Tributaria Centrale ha ritenuto (sempre apoditticamente) che, nella specie, le erogazioni do- vessero essere assoggettate a ritenuta. Peraltro, in base alle indicazioni contenute negli atti normativi istitutivi di alcuni, almeno, degli al- tri enti destinatari dei contributi, le finalità degli stessi non sono certamente di tipo commerciale e, anzi, talora è espressamente escluso il fine di lucro. Infatti, l'art. 1 del D.P.R. 1 luglio 1952, n. 1451 (Statuto della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi, c.d. SPORTASS) recita: "La Cassa Inter- na di Previdenza del C.O.N.I. (eretta in Ente Morale con R. D. 16 ottobre 1934, n. 2047) assume la denomina- zione di "Cassa di Previdenza per de-l'Assicurazione ai fini dellagli Sportivi" (SPORTASS). La Cassa formazione e dell'elevamento fisico e morale della gioventù e per lo svolgimento ed il miglioramen- ず。 to delle attività inerenti a ciascun settore sportivo, ha per scopo fondamentale di assicurare, senza fine di lucro, tutti gli sportivi contro i danni derivanti dagli infortuni e i danni arrecati a terzi ed a cose di terzi che si verifichino durante l'esercizio, indivi- duale о collettivo, dello sport da ciascun praticato e la cui assicurazione da parte della Cassa sia espres- samente autorizzata dalla legge". Quanto alle federazioni sportive, l'art. 5, comma 1, della legge istitutiva del CONI, 16 febbraio 1942, n. 426, vigente all'epoca dei fatti di causa, le elen- cava tra gli organi del CONI, del quale, quindi, condi- videvano le finalità in relazione alle singole disci- pline sportive amministrate (v. ora l'art. 15, comma 2 del d.lgs 23 luglio 1999, n. 242, secondo il quale le federazioni sono associazioni che "non perseguono fini di lucro"). I compiti del CONI, definiti dall'art. 2 della citata legge 426/1942, erano quelli di organizza- re e potenziare lo sport nazionale. Analoghe considerazioni valgono, in linea di prin- cipio, per i centri Olimpia, quali promanazioni del C.O.N.I., salvo che, in punto di fatto non sia stato provato l'assunto dell'Ufficio (ma sul punto la motiva- zione della decisione impugnata non offre nessuna uti- 10 le indicazione). Conclusivamente, la decisione impugnata deve esse- re cassata per violazione e falsa applicazione dell'art. 28, comma 2, DPR 600/73, in quanto la Commis- sione Tributaria Centrale ha ritenuto, erroneamente, che le erogazioni del C.O.N.I., in favore dell'Istituto per il Credito Sportivo e di altri enti sportivi siano assoggettabili ad IRPEG, senza avere accertato, preven- tivamente, se l'Amministrazione finanziaria avesse for- nito la prova che tali contributi erano destinati ad attività istituzionali, bensì ad attività commerciali occasionalmente esercitate.
2.5. Conseguentemente, il ricorso deve essere ac- colto in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo (relativo alle eventuali conseguenze sanzionato- rie). La decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, per nuovo esame, tenendo conto dei principi di diritto affermati. Il giudice del rinvio provvederà anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugna- ta e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. 11 Così deciso in Roma il Il Consigliere estensore (dr. Antonio Merone) IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 10 gennaio 2002. Il Presidente (dr. Michele Cant. DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 APR. 2002.Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio A 0 I 8 5 9 O R 1 . I / Z A N 4 A / T . 6 R U 2 F T B S . I I L R . L R G P . E A T D . R B L E A A D A T D I I 1 S R E 3 N 1 E T E S T . N I E N A S A E M 12