Sentenza 22 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/06/2001, n. 8568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8568 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
E N O I Z есee 59767 A R T S N8568 I AL0.1 G 6 E 1 R / 4 / D I A 6 D L R 2 E T D E B T I A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S N T N A E E 1 I S S 3 E R 1 I E A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . T N Oggetto A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DELLI PRISCOLIDott. Mario Presidente R.G.N. 9201/98 Dott. Enrico PAPA Consigliere 10108/98 Consigliere Cron. 19601 Dott. Mario CICALA Dott. Simonetta SOTGIU Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 18/01/01 Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: LI IA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 175, presso lo studio dell'avvocato FERRARA SANTAMARIA DIEGO, che lo difende unitamente all'avvocato NOVIELLO ROCCO, giusta procura in calce;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato - e sul 2° ricorso n° 10108/98 proposto da: DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 2001 MINISTERO . N tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 51 -1- presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente nonchè
contro
LI IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRISTOFORO COLOMBO 175, presso lo studio dell'avvocato FERRARA SANTAMARIA DIEGO, che lo difende unitamente all'avvocato NOVIELLO ROCCO, giusta procura in calce;
- controricorrente avverso la sentenza n. 24/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 08/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato SABELLI, che per il ricorso n. 9201/98 chiede il rigetto;
per il ricorso n. 10108/98 chiede l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso n. 9201/98; l'accoglimento del ricorso n. 10108/98. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione Tributaria Regionale della en relazione Lombardia, con sentenza 8 aprile 1997, ha ritenuto Dall'atto di transazione intervenuto ex art. 185 c.p.c. fra NC LI e EN LE, coniugi divorziati nel 1981, col quale era stato costituito, successivamente alla pronuncia di divorzio, un diritto reale esclusivo del LI su appartamento di proprietà della LE (da un ha stabilito inizialmente rivendicato), lei l'applicabilità della imposta di registrare a tassa fissa a tale atto, in quanto collegato al divorzio, e l'assoggettabilità dello stesso atto all'INVIM. NC LI ha chiesto la cassazione di tale sentenza con ricorso (R.G. 9201/98) affidato a segnalando di aver definito la due motivi, limitatamente alle sanzioni;
il controversia Ministero delle Finanze ha proposto a sua volta separato ricorso (R.G. 10108/98) avverso la stessa sentenza, sulla base di un unico motivo, cui il : LI resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi del LI e del Ministero delle Finanze, proposti avversO la medesima sentenza, debbono essere riuniti, a' sensi dell'art. 335 3 c.p.c._ Col primo motivo di ricorso il LI adduce la violazione degli artt. 118 e 132 c.p.c., denunciando la omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla dichiarata assoggettibilità ad INVIM del valore indicato nell'atto di transazione oggetto della rettifica. Col secondo motivo, lo stesso ricorrente si duole della violazione dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, sostenendo che la dizione di tale norma, che esenta "da ogni altra tassa" gli atti, documenti e provvedimenti relativi alla procedura di divorzio, si riferisce ad ogni altro "tributo" applicabile e quindi anche all'INVIM; una diversa interpretazione comporterebbe infatti il sospetto di illegittimità costituzionale, essendo la "ratio la ad agevolare comunquelegis" rivolta patrimoniali sistemazione delle posizioni conseguenti la fine del matrimonio. A sua volta il Ministero delle Finanze, dell'art. 37 del DPR adducendo la violazione 26.4.1986 n. 131, dell'art. 8 lett. f) tariffa all. DPR 131/86 e dell'art. 19 della Legge 6.3.1987 n. 74, censura la sentenza impugnata per avere esteso in via analogica il beneficio della esenzione dalla imposta di registro, previsto per gli atti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio, ad una atto del tutto autonomo quale, nella specie, la restituzione di un immobile concesSO in comodato gratuito da un ex coniuge all'altro. Il ricorso proposto dal LI è inammissibile, per difetto di interesse. Essendo egli infatti il beneficiario del diritto reale trasferito, non tenuto alla corresponsione dell'INVIM, che grava sulla cedente, la quale non è parte nella presente causa. È invece fondato e deve essere accolto il ricorso proposto dal Ministero delle Finanze. Se è vero infatti che il beneficio della esenzione della tassa di registro e "da ogni altra tassa" previsto dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 per tutti gli atti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio può estendersi anche ad atti strettamente connessi a quello scioglimento (Cass. 3184/2001), tale esenzione non può essere invocata nel caso di specie, ove una transazione fra due coniugi divorziati quasi dieci anni prima prende in considerazione la costituzione di un diritto reale su un bene, di cui non si conosce la sorte 5 nell'ambito degli accordi patrimoniali a suo tempo intervenuti in sede di divorzio, il cui contenuto non è stato in alcun modo dedotto in a riprova del fatto che la causa di rivendicazione introdotta dalla moglie divorziata del LI costituiva quantomeno richiesta di modifica delle condizioni divorzili. L'accoglimento del ricorso n. 10108/98 comporta la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, a' sensi del'art. 384 c.p.C., dichiarando dovuta l'imposta di registro pretesa dall'Ufficio. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi n. 9201/98 e 10108/98, dichiara inammissibile il ricorso n. 9201/98, accoglie il ricorso n. 10108/98, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara dovuta l'imposta di registro come applicata. Comferre le steve- Roma, 18 gennaio 2000. Il Presidente Il Relatore Main StelliSuscol DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 GIU. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 E S A IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio C Osvaldo Ascanio